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SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

30 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale – Ulteriore iscrizione, su istanza di un altro erede, di tale dichiarazione nel registro di un altro Stato membro»

Nella causa C‑651/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 25 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento avviato da

M. Ya. M.

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), facente funzione di presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da W. Wils e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da М. Ya. M., nella sua qualità di erede, in merito a una domanda di iscrizione, nel registro di un altro Stato membro, di una dichiarazione di rinuncia a un’eredità resa da un altro erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 7, 23, 32 e 67 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue:

«(7)      È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(23)      In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione [europea] e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. (...)

(...)

(32)      Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata[,] nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(...)

(67)      Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità [dovrebbe poter] dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. (...)».

4        Il capo II di tale regolamento, rubricato «Competenza», comprende, in particolare, gli articoli 4 e 13 di quest’ultimo.

5        L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6        L’articolo 13 dello stesso regolamento, rubricato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima», dispone quanto segue:

«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

7        Il capo III del regolamento n. 650/2012, rubricato «Legge applicabile», comprende, in particolare, gli articoli 21 e 22 di quest’ultimo.

8        L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Criterio generale», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

9        L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Scelta di legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

 Diritto bulgaro

10      Lo zakon za nasledstvo (legge sulle successioni, DV n. 22, del 29 gennaio 1949), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulle successioni»), all’articolo 48 prevede che l’eredità si acquisisce per accettazione e che questa diventa efficace a decorrere dall’apertura della successione.

11      Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, di tale legge, l’accettazione può essere effettuata mediante dichiarazione scritta resa al Rayonen sad (Tribunale distrettuale, Bulgaria) nel cui distretto si è aperta la successione. In tal caso, l’accettazione è iscritta in un registro ad hoc.

12      Conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di detta legge, su istanza di qualsiasi interessato, il Rayonen sad (Tribunale distrettuale) fissa per il chiamato all’eredità, previa convocazione di quest’ultimo, un termine per la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia ad essa. Lo stesso articolo 51, paragrafo 2, stabilisce che l’erede, se non risponde entro il termine impartito, perde il diritto di accettare l’eredità. Ai sensi del suddetto articolo 51, paragrafo 3, la dichiarazione dell’erede è iscritta nel registro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della stessa legge.

13      A norma dell’articolo 52 della legge sulle successioni, la rinuncia all’eredità è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 49, paragrafo 1, di tale legge ed è iscritta nel registro secondo le medesime modalità.

14      L’articolo 26, paragrafo 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile, DV n. 59, del 20 luglio 2007), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede che le parti del procedimento civile siano le persone a nome delle quali e contro le quali si svolge la causa. Lo stesso articolo 26, paragrafo 2, stabilisce che, tranne nei casi previsti dalla legge, nessuno può far valere a proprio nome dinanzi ad un giudice i diritti altrui.

15      Ai sensi dell’articolo 531, paragrafo 1, del codice di procedura civile, il procedimento non contenzioso è instaurato su istanza dell’interessato.

16      Conformemente all’articolo 533 di tale codice, il giudice è tenuto a verificare d’ufficio se ricorrano le condizioni per l’adozione della decisione richiesta. Esso può, d’ufficio, acquisire prove e prendere in considerazione fatti non menzionati dal richiedente.

17      Il pravilnik za administratsiata v sadilishtata (Statuto dell’amministrazione giudiziaria, DV n. 68, del 22 agosto 2017), nella versione applicabile al procedimento principale, all’articolo 39, paragrafo 1, punto 11, prevede quanto segue:

«Sono tenuti presso la cancelleria, su supporto elettronico e/o cartaceo, i seguenti registri:

(...)

11.      un registro delle accettazioni di eredità e delle rinunce ad eredità».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Il ricorrente nel procedimento principale, M. Ya. M., cittadino bulgaro, dichiara di essere l’erede di sua nonna, M.T.G., cittadina bulgara deceduta in Grecia il 29 marzo 2019.

19      Il ricorrente nel procedimento principale ha presentato al giudice del rinvio, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), una domanda diretta ad ottenere l’iscrizione della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un altro erede, vale a dire dal coniuge della defunta. Al riguardo, egli ha prodotto un certificato successorio redatto dalle autorità bulgare, secondo il quale la defunta ha lasciato quali eredi il coniuge H.H., cittadino greco, la figlia I.M.N. e il ricorrente nel procedimento principale.

20      Nell’ambito di detto procedimento, quest’ultimo ha prodotto un verbale redatto dall’Eirinodikeio Athinon (giudice di pace di Atene, Grecia), dal quale risulta che il coniuge della defunta si è presentato dinanzi a tale giudice, il 28 giugno 2019, e ha dichiarato di rinunciare alla propria eredità. Inoltre, il coniuge della defunta avrebbe dichiarato che quest’ultima viveva, da ultimo, in Grecia.

21      Tuttavia, il giudice del rinvio afferma che non è stato precisato dinanzi ad esso il luogo dell’ultima residenza abituale della defunta e che esso potrà raccogliere informazioni al riguardo solo dopo aver accertato la propria competenza ai fini dell’iscrizione di una dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa precedentemente dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede rinunciatario.

22      Dalla decisione di rinvio emerge inoltre che il ricorrente nel procedimento principale non agisce quale mandatario del coniuge della defunta, ma dichiara di avere interesse all’iscrizione della dichiarazione di rinuncia all’eredità di cui trattasi in qualità di altro erede di pari grado, in quanto detta iscrizione accrescerebbe la sua quota ereditaria.

23      In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se occorra iscrivere una siffatta dichiarazione anche dinanzi all’organo giurisdizionale generalmente competente a statuire sull’intera successione in questione, dal momento che tale dichiarazione è stata ricevuta dall’organo giurisdizionale competente conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012. Inoltre, esso si interroga sulla possibilità di iscrivere una dichiarazione di rinuncia all’eredità di uno degli eredi su richiesta di un altro erede.

24      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 può causare un conflitto di giurisdizione, poiché, in forza delle disposizioni generali di tale regolamento, la competenza è determinata dal luogo di residenza abituale del de cuius, e non dell’erede. Sebbene il giudice competente a pronunciarsi su una successione sia, in linea di principio, quello dello Stato membro dell’ultima residenza abituale del de cuius, sarebbe tuttavia possibile che quest’ultimo giudice non sia a conoscenza dell’iscrizione di dichiarazioni di rinuncia o accettazione di tale eredità rese dagli eredi dinanzi a un giudice del loro Stato membro di residenza abituale.

25      Pertanto, il regolamento n. 650/2012 creerebbe una lacuna giuridica prevedendo una competenza concorrente di giudici di Stati membri differenti, ossia quella del giudice dello Stato membro dell’ultima residenza abituale del de cuius e quella del giudice dello Stato membro di residenza abituale degli eredi, senza tuttavia imporre a quest’ultimo l’obbligo di informare il primo giudice dell’esistenza di siffatte dichiarazioni.

26      Il giudice del rinvio osserva, in proposito, che l’assenza di un simile obbligo informativo non corrisponde alla concezione del legislatore e della giurisprudenza bulgari, secondo cui tutte le dichiarazioni di accettazione di un’eredità o di rinuncia ad essa sono concentrate in un medesimo luogo e in un solo registro giudiziario, a partire dal quale possono essere effettuate le corrispondenti ricerche. Tale concezione servirebbe a garantire la certezza del diritto che, nel caso di specie, discenderebbe dalla possibilità di conservare tutte le informazioni relative alle accettazioni di un’eredità o alle rinunce ad essa in un medesimo luogo.

27      Atteso che un siffatto obbligo informativo non è espressamente previsto dal regolamento n. 650/2012, il giudice del rinvio si interroga sulla natura del procedimento di cui è investito, nell’ambito del quale il ricorrente nel procedimento principale richiede l’iscrizione non già della propria rinuncia all’eredità della defunta, bensì di quella di uno degli altri eredi. Orbene, un simile procedimento non sarebbe previsto dalla normativa bulgara. Il principio secondo cui ciascuno difende personalmente i propri diritti dinanzi al giudice non consentirebbe di far iscrivere le altrui dichiarazioni nel registro delle accettazioni di eredità e delle rinunce ad esse.

28      Pertanto, il giudice a quo si chiede, in primo luogo, se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 vieti implicitamente che una dichiarazione di rinuncia ad un’eredità iscritta nello Stato membro di residenza abituale di un erede sia ulteriormente iscritta da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, ossia quello in cui il defunto aveva la sua presunta residenza abituale alla data del decesso.

29      Detto giudice dichiara, in proposito, di propendere per la soluzione consistente nell’autorizzare l’iscrizione di più dichiarazioni di rinuncia ad un’eredità in più Stati membri. Esso fa valere che una soluzione del genere non inciderebbe in modo significativo sulla certezza del diritto poiché, da un lato, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono norme in presenza di più dichiarazioni successive di accettazione di un’eredità o di rinuncia ad essa e, dall’altro lato, in caso di contenzioso successorio, l’organo giurisdizionale investito di una domanda può valutare gli effetti giuridici di tali dichiarazioni in base alle date in cui sono state rese.

30      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede quale sia la persona che, dopo l’iscrizione in uno Stato membro di una dichiarazione di accettazione di un’eredità o di rinuncia ad essa, possa chiedere un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione in un altro Stato membro. Tale aspetto sarebbe importante in quanto il diritto processuale bulgaro non prevedrebbe la possibilità di far trascrivere dinanzi ad un organo giurisdizionale bulgaro una siffatta dichiarazione già iscritta in un altro Stato membro. Tale dichiarazione potrebbe essere resa soltanto dall’erede interessato in persona. Si porrebbe quindi la questione se un erede possa chiedere, nello Stato membro della presunta residenza abituale del de cuius, la trascrizione di una dichiarazione di rinuncia all’eredità in questione resa da un altro erede ed iscritta nello Stato membro di residenza abituale di quest’ultimo, qualora ciò non sia espressamente previsto dalla normativa del primo Stato membro.

31      Secondo il giudice del rinvio, un’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 che sia effettiva e conforme all’obiettivo di tale articolo, quale enunciato al considerando 32 dello stesso regolamento – ossia che un erede non dovrebbe essere obbligato a recarsi nello Stato membro di residenza abituale del de cuius o a nominare un mandatario ad litem in tale Stato membro al fine di dichiarare di accettare o rinunciare ad un’eredità – esige che ciascun erede possa chiedere la trascrizione di una dichiarazione di rinuncia ad un’eredità resa precedentemente in un altro Stato membro. Nel caso di specie, ciò consentirebbe di disapplicare il diritto processuale bulgaro, tenuto conto della necessità di derogare al principio dell’autonomia processuale degli Stati membri allo scopo di garantire un’applicazione effettiva del suddetto articolo 13.

32      Per contro, se l’iscrizione di una dichiarazione di rinuncia ad un’eredità fosse possibile sia nello Stato membro di residenza abituale dell’erede interessato sia in quello in cui il defunto aveva la propria residenza abituale alla data del decesso, ma solo a condizione che detto erede ne faccia personalmente richiesta, tale circostanza avrebbe l’effetto di privare del suo contenuto essenziale l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012.

33      Il giudice del rinvio aggiunge, in proposito, che il regolamento n. 650/2012 contiene una lacuna, in quanto non impone all’organo giurisdizionale competente a ricevere una dichiarazione di rinuncia ad un’eredità l’obbligo di informare dell’esistenza di tale dichiarazione l’organo giurisdizionale competente in generale a decidere su tale intera successione. Pertanto, e al fine di prevenire conflitti tra eredi, ma anche affinché la volontà dell’erede rinunciatario sia rispettata, occorrerebbe che ciascun erede fosse autorizzato a trascrivere tale volontà nei registri dello Stato membro dell’ultima residenza abituale del de cuius.

34      In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 in combinato disposto con il principio della tutela della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta a che - dopo che un erede ha già fatto iscrivere, presso il giudice dello Stato in cui egli ha la propria residenza abituale, l’accettazione o la rinuncia all’eredità di un de cuius che, al momento del decesso, aveva la propria residenza abituale in un altro Stato dell’Unione europea - sia presentata in quest’ultimo Stato un’ulteriore istanza di iscrizione dell’intervenuta rinuncia o accettazione dell’eredità.

2)      Ove, in risposta alla prima questione, si riconosca l’ammissibilità di un’ulteriore iscrizione: se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 in combinato disposto con i principi della tutela della certezza del diritto e dell’applicazione efficace del diritto dell’Unione e con l’obbligo di cooperazione degli Stati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debbano essere interpretati nel senso che ammettono l’istanza di registrazione della rinuncia all’eredità di un comune de cuius dichiarata da un erede nello Stato in cui ha la propria residenza abituale e presentata da un altro erede che risiede nello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte, a prescindere dal fatto che il diritto processuale di quest’ultimo Stato non prevede la possibilità di iscrivere la rinuncia all’eredità a nome di terzi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

35      Si deve anzitutto rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che, secondo le informazioni fornite dal coniuge della defunta, l’ultima residenza abituale di quest’ultima era in Grecia. Ciò implicherebbe una competenza degli organi giurisdizionali greci a decidere sull’intera successione di cui trattasi, essendo applicabile, in linea di principio, la legge greca, a meno che, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, la defunta non abbia scelto la legge dello Stato membro di cui aveva la cittadinanza, vale a dire la legge bulgara, come legge applicabile alla sua successione.

36      Tuttavia, il giudice del rinvio dichiara di non disporre di informazioni precise sull’ultima residenza abituale della defunta e che, per poter raccogliere tali informazioni, dovrà anzitutto accertare la propria competenza ai fini dell’iscrizione di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede rinunciatario.

37      Lo Stato membro i cui organi giurisdizionali dispongono di una competenza generale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non sembra quindi essere chiaramente determinabile nel caso di specie. Orbene, come affermato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, se risultasse che l’ultima residenza abituale della defunta era in Grecia, spetterebbe agli organi giurisdizionali di tale Stato membro, in forza di detta disposizione, pronunciarsi su tutte le questioni relative alla successione di cui trattasi, poiché il giudice del rinvio è competente unicamente a ricevere eventuali dichiarazioni ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento in quanto organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale di un erede.

38      Alla luce di tali considerazioni, spetta al giudice del rinvio verificare anzitutto il luogo in cui la defunta aveva la residenza abituale prima di valutare le condizioni per l’iscrizione in un registro, su richiesta di un erede, di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un altro erede nello Stato membro della sua residenza abituale.

39      In proposito, nell’ipotesi in cui risultasse che le disposizioni di diritto bulgaro impediscono al giudice del rinvio di esaminare la propria competenza a decidere sulla successione di cui trattasi, tale giudice dovrebbe disapplicarle. Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della sua competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, è tenuto a garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

 Nel merito

40      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 osti a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale dello Stato membro della sua residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, alla data del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.

41      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

42      Per quanto concerne, in primo luogo, i termini dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare che, secondo tale disposizione, oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi di detto regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o di rinuncia ad essi, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni.

43      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare che tale articolo fa parte del capo II di detto regolamento, che disciplina tutti i criteri di competenza giurisdizionale in materia di successioni. Lo stesso articolo 13 prevede quindi un foro alternativo di competenza giurisdizionale che mira a consentire agli eredi che non risiedono abitualmente nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione, conformemente alle norme generali di cui agli articoli da 4 a 11 del regolamento n. 650/2012, di rendere le loro dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità dinanzi a un organo giurisdizionale del loro Stato membro di residenza abituale [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 37].

44      Per quanto concerne, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, occorre ricordare che, in base al suo considerando 7, quest’ultimo mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera. In particolare, nello spazio europeo di giustizia, i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

45      La Corte ha già dichiarato, in proposito, che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, letto alla luce del considerando 32 di quest’ultimo, secondo il quale lo scopo di tale disposizione è di semplificare la vita a eredi e a legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata, mira a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

46      Per quanto concerne, in particolare, la questione relativa alla comunicazione delle dichiarazioni riguardanti l’accettazione dell’eredità o la rinuncia ad essa al giudice competente a decidere sulla successione, si deve osservare che, ai sensi dell’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012, «dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione».

47      L’ultima frase di detto considerando 32 lascia intendere, a prima vista, che, secondo il legislatore dell’Unione, è necessario che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi ad un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede rinunciatario sia portata a conoscenza dell’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione. Tuttavia, occorre rilevare che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non prevede alcuna procedura di trasmissione di siffatte dichiarazioni da parte dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede rinunciatario all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione. Detto considerando 32 presuppone tuttavia che le persone che si sono avvalse della facoltà di rendere siffatte dichiarazioni nel loro Stato membro di residenza abituale assumano l’onere di comunicare l’esistenza di tali dichiarazioni alle autorità che si occupano della successione [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 47].

48      In proposito, se è vero che è nell’interesse dell’erede rinunciatario informare l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione dell’esistenza di una siffatta dichiarazione per evitare che quest’ultimo adotti una decisione materialmente erronea che sia contraria alla sua volontà dichiarata, ciò non toglie che le disposizioni del regolamento n. 650/2012 non gli impongono un obbligo vincolante al riguardo. Di conseguenza, non si può ritenere che un erede rinunciatario debba sempre informare lui stesso il suddetto organo giurisdizionale dell’esistenza di tale dichiarazione.

49      In queste circostanze, è necessaria un’interpretazione estensiva per quanto concerne la trasmissione di dichiarazioni rese conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione. Infatti, lo scopo di tale trasmissione è quello di consentire a detto organo giurisdizionale di venire a conoscenza dell’esistenza di una dichiarazione del genere e di tenerne conto nella definizione della successione. È irrilevante, al riguardo, il modo in cui tale dichiarazione viene portata a conoscenza di detto organo giurisdizionale.

50      Infatti, il regolamento n. 650/2012 non osta a che, qualora un erede abbia registrato presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione in quest’ultimo Stato membro. Occorre considerare che, per facilitare la definizione della successione, un erede che possa beneficiare di una siffatta dichiarazione deve poter informare l’organo giurisdizionale competente per la successione che tale dichiarazione esiste, qualora l’erede rinunciatario non lo abbia fatto lui stesso.

51      Un’interpretazione del genere è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, enunciati al punto 44 della presente sentenza, diretti, in particolare, a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che intendono esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

52      Occorre sottolineare, in proposito, che il fatto di informare l’organo giurisdizionale competente a decidere su una successione dell’esistenza di una dichiarazione di rinuncia a detta successione resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, costituisce non già una dichiarazione a nome di terzi, bensì soltanto una notifica di tale dichiarazione di rinuncia a questo primo organo giurisdizionale.

53      Inoltre, è irrilevante al riguardo il fatto che la legislazione di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, preveda la registrazione di detta dichiarazione di rinuncia in un registro giudiziario affinché tutte le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia ad un’eredità siano concentrate in un unico luogo e in un solo registro giudiziario da cui è possibile effettuare le corrispondenti ricerche.

54      Per di più, nella misura in cui il giudice del rinvio afferma che il diritto bulgaro non consente di far iscrivere le dichiarazioni altrui nel registro delle accettazioni di eredità e delle rinunce a queste ultime, si deve constatare, alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 39 della presente sentenza, che spetta a tale organo giurisdizionale garantire la piena efficacia dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, accettando che la dichiarazione di rinuncia all’eredità di cui trattasi nel procedimento principale sia trasmessa ad esso da un erede diverso da quello che ha reso tale dichiarazione nello Stato membro della sua residenza abituale e disapplicando, all’occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale.

55      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che, qualora un erede abbia fatto iscrivere presso un organo giurisdizionale del suo Stato membro di residenza abituale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità di un de cuius la cui residenza abituale era situata, al momento del decesso, in un altro Stato membro, un altro erede chieda un’ulteriore iscrizione di tale dichiarazione presso l’organo giurisdizionale competente di quest’ultimo Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.