Language of document : ECLI:EU:T:2013:719

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

13 dicembre 2013 (*)

«Ricorso per carenza – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Incompetenza manifesta»

Nella causa T‑602/13,

Omnia Srl, con sede in Guidonia Montecelio (Italia), rappresentata da C. Di Feo, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea,

Commissione europea,

Repubblica italiana,

convenuti,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda volta a far dichiarare che il Consiglio e la Commissione hanno illegittimamente omesso di agire e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa di tale carenza,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude (relatore), presidente, I. Wiszniewska‑Białecka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        In sostanza, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente astenuti dall’adottare le misure atte a porre fine all’omessa trasposizione in diritto italiano della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3);

–        condannare il Consiglio e la Commissione a risarcire il danno asseritamente subìto a causa di tale carenza;

–        rinviare la presente causa dinanzi alla Corte di giustizia, affinché sia accertata l’eventuale responsabilità della Repubblica italiana.

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Nella presente causa, la ricorrente chiede al Tribunale, in primo luogo, di dichiarare la carenza della Commissione e del Consiglio, per essersi tali istituzioni illegittimamente astenute dall’adottare le misure atte a porre fine all’omessa trasposizione in diritto italiano della direttiva 2008/52/CE. In sostanza, la ricorrente imputa quindi al Consiglio e alla Commissione di non aver avviato nei confronti della Repubblica italiana il procedimento previsto all’articolo 258 TFUE.

6        Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, è irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica e che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per dichiarazione di inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire, in violazione del Trattato (sentenza della Corte del 14 febbraio 1989, Star Fruit/Commissione, 247/87, Racc. pag. 291, e ordinanza del Tribunale del 12 novembre 1996, SDDDA/Commissione, T‑47/96, Racc. pag. II‑1559, punto 41). Le persone fisiche o giuridiche, infatti, possono avvalersi dell’articolo 265, terzo comma, TFUE soltanto al fine di far accertare che un’istituzione, un organo o organismo dell’Unione si è astenuto dall’adottare, in violazione del Trattato, atti, diversi da raccomandazioni o pareri, dei quali dette persone siano le potenziali destinatarie o che le riguardino direttamente ovvero, a seconda dei casi, direttamente e individualmente (v., per analogia, sentenza della Corte del 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Racc. pag. I‑6065, punti 58 e 59).

7        Orbene, nell’ambito del procedimento per dichiarazione di inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri (ordinanze del Tribunale del 29 novembre 1994, Bernardi/Commissione, T‑479/93 e T‑559/93, Racc. pag. II‑1115, punto 31, e del 19 febbraio 1997, Intertronic/Commissione, T‑117/96, Racc. pag. II‑141, punto 32). Inoltre, dal sistema previsto dall’articolo 258 TFUE emerge che né il parere motivato, il quale costituisce una mera fase preliminare all’eventuale deposito di un ricorso per dichiarazione di inadempimento dinanzi alla Corte, né l’adizione della Corte mediante l’effettivo deposito di un ricorso siffatto possono costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche.

8        Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta a far dichiarare che la Commissione ha omesso di statuire, in violazione del Trattato, per non aver avviato nei confronti di uno Stato membro un procedimento per dichiarazione di inadempimento, dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificare il ricorso alla Commissione. Peraltro, l’articolo 258 TFUE non attribuisce alcuna competenza al Consiglio a promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

9        In secondo luogo, il ricorso mira ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto a causa dell’asserita carenza della Commissione e del Consiglio.

10      A tale riguardo, si deve rilevare che, dal momento che la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE e che detta disposizione non attribuisce al Consiglio alcuna competenza a promuovere un procedimento siffatto, l’omesso avvio di un tale procedimento non configura un illecito e non è quindi idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 23 maggio 1990, Asia Motor France/Commissione, C‑72/90, Racc. pag. I‑2181, punto 13, nonché ordinanze del Tribunale del 14 gennaio 2004, Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, T‑202/02, Racc. pag. II‑182, punto 43, e del 16 novembre 2009, Goldman Management Inc./Commissione e Bulgaria, non pubblicata nella Raccolta, punto 10).

11      Di conseguenza, la domanda della ricorrente dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

12      In terzo luogo, la ricorrente chiede che la causa sia rinviata dinanzi alla Corte di giustizia, affinché sia accertata l’eventuale responsabilità della Repubblica italiana.

13      Occorre ricordare che le sole ipotesi in cui il Tribunale può rimettere alla Corte un atto introduttivo depositato dinanzi ad esso sono quelle indicate all’articolo 54 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Orbene, la domanda della ricorrente di rinvio della presente causa alla Corte di giustizia manifestamente non rientra in una di tali ipotesi.

14      Si deve aggiungere che la competenza del Tribunale in materia di responsabilità extracontrattuale è prevista dagli articoli 268 TFUE e 340, secondo e terzo comma, TFUE nonché dall’articolo 188, secondo comma, EA. Ai sensi di tali disposizioni, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi per il risarcimento dei soli danni causati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle proprie funzioni (v., in tal senso, sentenza della Corte del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, Racc. pag. I‑2803, punti 49 e 59).

15      Poiché la Repubblica italiana non è né un’istituzione né un organo o organismo dell’Unione, il Tribunale non è, in ogni caso, competente a conoscere di un ricorso per responsabilità extracontrattuale di tale Stato membro.

16      Dalle suesposte considerazioni risulta che il presente ricorso dev’essere respinto poiché in parte manifestamente irricevibile, in parte manifestamente infondato in diritto e in parte a causa di manifesta incompetenza.

 Sulle spese

17      Essendo la presente ordinanza adottata prima della notificazione del ricorso alla Commissione e al Consiglio e prima che tali parti abbiano potuto sostenere spese, è sufficiente disporre che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      

3)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. van der Woude            


* Lingua processuale: l’italiano.