Language of document : ECLI:EU:C:2022:505

Causa C72/22 PPU

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione»

1.        Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti – Persona privata della libertà – Nozione – Cittadino di un paese terzo collocato in un centro di accoglienza con limitazione di circolazione al perimetro di tale luogo – Inclusione – Soluzione della controversia che può incidere su tale privazione di libertà – Applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

(Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 107; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, 2013/32 e 2013/33)

(v. punti 36-38, 41-45)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Nozione di trattenimento – Misura coercitiva che priva il richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in un perimetro circoscritto e ristretto

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33, art. 2, h)]

(v. punto 39)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Accesso alla procedura – Dichiarazione, da parte di uno Stato membro, dello stato di guerra o dello stato di emergenza o proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri – Normativa nazionale che priva de facto i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare della possibilità di avere accesso, nel territorio di tale Stato membro, a detta procedura – Inammissibilità

[Art. 72 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 18; direttiva del Parlamento europeo et del Consiglio 2013/32, artt. 6, 7,§ 1, e 43)

(v. punti 58, 61-64, 70-72, 74, 75, disp. 1)

4.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Trattenimento – Motivi – Dichiarazione, da parte di uno Stato membro, dello stato di guerra o dello stato di emergenza o proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri – Normativa nazionale che prevede, in questi casi, la possibilità di trattenere un richiedente asilo per il solo motivo che soggiorna irregolarmente nel territorio di tale Stato membro – Inammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 6; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 8 e 9, e 2013/33, considerando 15 e 20, art. 8, §§ 2 e 3 e art. 9)

(v. punti 80-84, 86-91, 93, disp. 2)

Sintesi

Il diritto dell’Unione osta alla normativa lituana in forza della quale, in caso di afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare

Tuttavia, spetta in linea di principio allo Stato membro al quale il richiedente asilo in situazione di soggiorno irregolare chiede la protezione internazionale dimostrare che, in ragione di circostanze specifiche, egli costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale o allordine pubblico tale da  giustificare il trattenimento

Il 2 luglio 2021 la Repubblica di Lituania ha dichiarato una situazione di emergenza su tutto il suo territorio. Tale dichiarazione è stata seguita, il 10 novembre 2021, da una proclamazione dello stato di emergenza su una parte di tale territorio a causa di un afflusso massiccio di migranti provenienti, segnatamente, dalla Bielorussia.

Il 17 novembre 2021 M.A., cittadino di un paese terzo, è stato arrestato in Polonia, con un gruppo di persone provenienti dalla Lituania, per il motivo che non possedeva né i documenti di viaggio né il visto necessario per soggiornare in quest’ultimo Stato membro e nell’Unione. M.A. è stato quindi consegnato alle autorità lituane, che l’hanno trattenuto fino all’adozione di una decisione relativa al suo status giuridico. Nei giorni successivi a tale consegna, egli avrebbe immediatamente presentato una domanda di protezione internazionale, poi reiterata per iscritto nel gennaio 2022. Quest’ultima è stata tuttavia respinta in quanto inammissibile per il motivo che era stata depositata senza rispettare le modalità previste dalla normativa lituana riguardanti il deposito delle domande di protezione internazionale in una situazione di emergenza causata dall’afflusso massiccio di stranieri (1). Infatti, in forza di tale normativa, uno straniero che ha fatto ingresso irregolarmente in Lituania non ha la possibilità di presentare, nel territorio di tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale. Tale medesima normativa prevede altresì che, in una siffatta situazione di emergenza, uno straniero può essere trattenuto per il solo fatto del suo ingresso irregolare nel territorio lituano. In tali circostanze, il giudice del rinvio, investito di un appello di M.A. avverso la decisione che prevedeva il suo trattenimento, intende accertare se le direttive «procedure» (2) e «accoglienza» (3) ostino a una siffatta normativa.

La Corte, statuendo in applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, dichiara che la direttiva «procedure» (4) osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sono, de facto, privati della possibilità di avere accesso, nel territorio di tale Stato membro, alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale. Inoltre, la Corte giudica che la direttiva «accoglienza» (5) osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, nel caso di una siffatta dichiarazione o di una siffatta proclamazione, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio di tale Stato membro.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda l’accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, la Corte precisa, innanzitutto, che il cittadino di un paese terzo o apolide ha il diritto di presentare una siffatta domanda nel territorio di uno Stato membro, comprese le sue frontiere o le zone di transito, anche qualora egli si trovi in una situazione di soggiorno irregolare in detto territorio. Tale diritto mira a garantire, da un lato, l’accesso effettivo alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e, dall’altro, l’effettività del diritto d’asilo quale garantito dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, si deve considerare che l’applicazione di una normativa nazionale quale la normativa lituana di cui trattasi, che prevede che un cittadino di un paese terzo che si trovi in situazione di soggiorno irregolare sia, per ciò solo, privato, dopo il suo ingresso nel territorio lituano, della possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale in tale territorio, impedisce a detto cittadino di godere effettivamente del diritto d’asilo.

La Corte constata poi che il fatto di invocare in maniera generale violazioni dell’ordine pubblico o della sicurezza interna che possono essere causate dall’afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi non consente di giustificare, ai sensi dell’articolo 72 TFUE (6), una siffatta normativa.

Infine, la direttiva «procedure» (7) consente agli Stati membri di istituire procedure speciali, applicabili alle loro frontiere, dirette a valutare l’ammissibilità di domande di protezione internazionale in situazioni in cui il comportamento del richiedente lascia intendere che la sua domanda è manifestamente infondata o abusiva. Tali procedure consentono agli Stati membri di esercitare, alle frontiere esterne dell’Unione, le proprie responsabilità in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna, senza che sia necessario ricorrere a una deroga ai sensi dell’articolo 72 TFUE.

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione del trattenimento di un cittadino di un paese terzo per il solo fatto del suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, la Corte ricorda, innanzitutto, che, in forza della direttiva «accoglienza» (8), un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto solo qualora, in esito a una valutazione caso per caso, ciò si riveli necessario e non possano essere efficacemente applicate altre misure meno coercitive. Detta direttiva (9) enumera poi esaustivamente i vari motivi tali da giustificare il trattenimento. Orbene, la circostanza che un richiedente protezione internazionale si trovi in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro non figura tra tali motivi. Di conseguenza, un cittadino di un paese terzo non può essere soggetto a una misura di trattenimento per questo solo motivo.

Infine, quanto alla questione se una siffatta circostanza possa giustificare il trattenimento di un richiedente asilo sulla base di motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (10), nel contesto eccezionale costituito dall’afflusso massiccio di stranieri di cui trattasi, la Corte rammenta che la minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico può giustificare il trattenimento di un richiedente soltanto quando il suo comportamento individuale costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società o della sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato. A tal riguardo, non si può ritenere che l’irregolarità del soggiorno di un richiedente protezione internazionale dimostri, di per sé, l’esistenza di una siffatta minaccia. In tal senso, un tale richiedente non può costituire, in linea di principio, una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico di tale Stato membro, per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro. Tale constatazione non pregiudica la possibilità di ritenere che un richiedente protezione internazionale il cui soggiorno sia irregolare costituisca una siffatta minaccia a causa di circostanze specifiche, in aggiunta all’irregolarità di tale soggiorno, che ne dimostrino la pericolosità.


1      Infatti, il capo X2 del Lietuvos Respublikos įstatymas «Dėl užsieniečių teisinės padėties» (legge della Repubblica di Lituania sullo status giuridico degli stranieri) concerne l’applicazione di tale legge in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri. All’interno di tale capo, l’articolo 14012, paragrafo 1, precisa i luoghi a partire dai quali può essere effettuata la domanda di protezione internazionale.


2      Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva “procedure”»).


3      Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la «direttiva “accoglienza”»).


4      V., in particolare, articolo 6 della direttiva «procedure», riguardante l’accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, e articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri un obbligo di provvedere affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.


5      V. articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva «accoglienza», riguardante il trattenimento di un richiedente asilo.


6      In forza di tale disposizione, «[i]l presente titolo [relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia] non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna».


7      V., segnatamente, articolo 43 della direttiva «procedure».


8      V. articolo 8, paragrafo 2, della direttiva «accoglienza».


9      V. articolo 8, paragrafo 3, della direttiva «accoglienza».


10      V. articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva «accoglienza».