Language of document : ECLI:EU:T:2010:517

Causa T‑427/08

Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)

contro

Commissione europea

«Intese — Abuso di posizione dominante — Decisione recante rigetto di una denuncia — Rifiuto da parte dei produttori di orologi svizzeri di fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti — Interesse comunitario — Mercato rilevante — Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Fissazione di priorità da parte della Commissione

(Artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE)

2.      Concorrenza — Posizione dominante — Mercato rilevante — Delimitazione — Criteri — Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti

(Art. 82 CE)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento — Criteri di valutazione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Decisione di archiviazione motivata dalla possibilità per il denunciante di adire il giudice nazionale — Legalità — Presupposto

(Artt. 81 CE e 82 CE)

1.      La Commissione, investita dall’art. 85, n. 1, CE del compito di vigilare sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza dell’Unione e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce.

Quando, nell’esercizio di questo potere discrezionale, essa decide di accordare gradi di priorità differenti alle denunce di cui è investita, la Commissione può non soltanto stabilire l’ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell’esame della pratica.

Il potere discrezionale della Commissione non è tuttavia illimitato. Essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti al fine di decidere del seguito da dare ad una denuncia. Essa deve, in particolare, esaminare con attenzione tutti gli aspetti di fatto e di diritto ad essa esposti dal denunciante. Parimenti, essa è vincolata a un obbligo di motivazione quando rifiuta di proseguire l’esame di una denuncia, e detta motivazione dev’essere sufficientemente precisa e dettagliata, in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità.

Il controllo del giudice dell’Unione sull’esercizio, da parte della Commissione, del potere discrezionale riconosciutole in materia di esame delle denunce non deve condurlo a sostituire la propria valutazione dell’interesse comunitario a quella della Commissione, bensì a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.

(v. punti 26‑28, 65)

2.      Nell’ambito di un procedimento per abuso di posizione dominante, la nozione di mercato rilevante implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o i servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato. L’intercambiabilità o la sostituibilità non si valutano solo in considerazione delle caratteristiche oggettive dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ma bisogna anche prendere in considerazione le condizioni della concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato.

Risulta parimenti dalla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza che il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.

Secondo tale comunicazione, la valutazione della sostituibilità della domanda comporta una determinazione del ventaglio dei prodotti percepiti come sostituibili dai consumatori. Una delle tecniche per compiere tale analisi può consistere in un esercizio teorico, che postuli una variazione piccola, ma non transitoria, dei prezzi relativi e valuti le presumibili reazioni dei clienti. Nel punto 17 di tale comunicazione, l’interrogativo al quale occorre dare risposta è se i clienti delle parti passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili in risposta ad un ipotetico piccolo incremento (dell’ordine del 5‑10%) di carattere permanente del prezzo dei prodotti stessi nell’area considerata. Se il tasso di sostituzione è sufficiente a rendere non redditizio l’incremento del prezzo a causa del calo di vendite che ne conseguirebbe, si aggiungono al mercato considerato altri prodotti.

Inoltre, secondo il punto 56 di detta comunicazione, in determinati settori i principi delineati sopra vanno applicati con particolare attenzione. Si pensi per esempio ai casi nei quali vi è un mercato primario e un mercato secondario, in particolare quando occorre analizzare alla luce dell’articolo 82 CE il comportamento delle imprese in un dato momento. Il metodo impiegato per definire i mercati in questi casi è lo stesso, ossia l’analisi delle reazioni dei clienti, attraverso le loro decisioni di acquisto, alle variazioni dei prezzi relativi, ma si devono tenere presenti tutti gli eventuali vincoli imposti dalla situazione esistente sui mercati collegati. Si giungerà a delimitare un mercato più ristretto dei prodotti secondari, per esempio, un mercato dei pezzi di ricambio, quando la compatibilità con i prodotti originari è un requisito essenziale. La difficoltà di trovare prodotti secondari compatibili, combinata con l’esistenza di prezzi elevati e con la lunghezza della vita utile dei prodotti primari, può infatti rendere redditizio l’aumento dei prezzi relativi dei prodotti secondari. Il mercato verrà delimitato in modo diverso se invece esiste una significativa fungibilità dei prodotti secondari o se le caratteristiche del prodotto primario facilitano una reazione rapida e diretta dei consumatori agli incrementi dei prezzi relativi dei prodotti secondari.

In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione era legittimata a concludere che un mercato dei pezzi di ricambio per i prodotti primari di una determinata marca potesse non costituire un distinto mercato rilevante in due ipotesi: in primo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a pezzi di ricambio fabbricati da un altro produttore; in secondo luogo, nel caso in cui il consumatore possa rivolgersi a un altro prodotto primario per evitare un aumento dei prezzi sul mercato dei pezzi di ricambio. Tale constatazione vale a condizione però che sia dimostrato che, nell’ipotesi di un aumento dei prezzi moderato e permanente relativo ai prodotti secondari, un numero sufficiente di consumatori si rivolgerebbe verso gli altri prodotti, primari o secondari, per rendere un aumento siffatto non redditizio. Di conseguenza, una possibilità meramente teorica di orientamento verso un diverso prodotto primario non può bastare nel contesto di una dimostrazione finalizzata all’individuazione del mercato rilevante.

Peraltro, risulta parimenti da quanto precede che la mera possibilità per il consumatore di scegliere tra numerose marche esistenti del prodotto primario non è sufficiente per trattare il mercato primario e i mercati di assistenza ai clienti come un unico mercato, qualora non sia dimostrato che questa scelta sia effettuata segnatamente in funzione delle condizioni della concorrenza sul mercato secondario. Ebbene, se alcuni fra gli operatori economici sono specializzati ed operano solo sul mercato di assistenza ai clienti del mercato primario, ciò costituisce di per sé un serio indizio dell’esistenza di un mercato specifico.

(v. punti 67‑70, 79‑80, 102, 105, 108)

3.      Al fine di valutare l’interesse comunitario a procedere all’esame di una questione, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale. Spetta, in particolare, alla Commissione mettere a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE.

(v. punto 158)

4.      Quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti di detto Stato membro, la Commissione è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dalle autorità nazionali, il che presuppone che queste ultime siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un’infrazione alle citate disposizioni del Trattato.

Ciò nondimeno, la mera constatazione che le autorità e i giudici nazionali si trovino in una posizione idonea a trattare le eventuali violazioni oggetto della denuncia è insufficiente a suffragare la conclusione sulla mancanza di interesse comunitario sufficiente, allorché la pratica denunciata è presente in almeno cinque Stati membri, se non eventualmente in tutti gli Stati membri, ed è imputabile ad imprese aventi la loro sede sociale e i loro stabilimenti all’esterno dell’Unione, circostanza che costituisce un indizio del fatto che un’azione a livello dell’Unione potrebbe essere più efficace rispetto a molteplici azioni a livello nazionale.

(v. punti 173, 176)