Language of document : ECLI:EU:T:2024:187

Causa T115/22

(pubblicazione per estratto)

Belshyna AAT

contro

Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 20 marzo 2024

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Sostegno al regime di Lukashenko – Sostegno finanziario – Impresa di proprietà dello Stato – Repressione della società civile – Errore di valutazione»

1.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/2125 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/2124 e 2023/419, allegato I]

(v. punti 24‑27, 57, 77)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Errore di valutazione

[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/2125 e (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 2, 2021/2124 e 2023/419, allegato I]

(v. punti 31, 35‑37, 45, 49, 51‑55, 61, 62, 97, 98)

3.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata

[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/2125 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/2124 e 2023/419, allegato I]

(v. punto 60)

4.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Inserimento nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua responsabilità per la repressione esercitata contro la società civile e l’opposizione democratica – Articoli di stampa non provenienti da fonti differenti – Valore probatorio – Assenza

[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/2125 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/2124 e 2023/419, allegato I]

(v. punti 68, 72, 73)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Nozione – Errore di valutazione

[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/2125 e (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, a), e allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 4, 2021/2124 e 2023/419, allegato I]

(v. punti 76‑81, 97, 98)

6.      Procedimento giurisdizionale – Decisioni sostitutive o recanti modifica in corso di causa alla decisione impugnata – Domanda di adattamento del ricorso – Ricorso diretto all’annullamento di una decisione di congelamento dei capitali – Adattamento ai fini dell’annullamento di una decisione di mantenimento – Ricevibilità – Decisione di mantenimento anteriore che non è stata oggetto di una tale domanda – Irrilevanza

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/2125 e (PESC) 2023/421, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/2124 e 2023/419, allegato I]

(v. punti 89‑94)

Sintesi

Nella sua sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento proposto dalla Belshyna AAT avverso gli atti con i quali essa è stata inserita, e successivamente mantenuta una seconda volta, dal Consiglio dell’Unione europea, nell’elenco delle persone ed entità destinatarie di misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. Tale causa dà l’opportunità al Tribunale di apportare precisazioni quanto alla ricevibilità, con riguardo all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, di una domanda di adattamento del ricorso nelle cause relative alle misure restrittive.

Tale sentenza rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Tali misure prevedono, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a persone, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, nonché a persone, entità o organismi che sostengono il regime di Lukashenko (1). La ricorrente, una società stabilita in Bielorussia che produce pneumatici, è stata inserita in detto elenco nel 2021 (2) dal Consiglio, e successivamente mantenuta in quest’ultimo nel 2022 (3) e nel 2023 (4), con la motivazione che essa rappresentava una notevole fonte di entrate per il regime di Lukashenko e che aveva licenziato alcuni dipendenti che avevano scioperato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. Dopo aver chiesto l’annullamento degli atti iniziali, essa aveva adattato il suo ricorso al fine di chiedere anche l’annullamento degli atti di mantenimento del 2023, senza tuttavia aver effettuato una tale domanda per gli atti di mantenimento del 2022.

Giudizio del Tribunale

Per quanto riguarda l’esame della ricevibilità dell’adattamento del ricorso, che è di ordine pubblico, il Tribunale ricorda che quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo (5).

Nel caso di specie, esso osserva innanzitutto che sia gli atti iniziali che gli atti di mantenimento, nella parte in cui riguardano la ricorrente, hanno ad oggetto di imporre a quest’ultima misure restrittive individuali consistenti nel congelamento di tutti i suoi fondi e risorse economiche (6).

Esso rileva in seguito che tali misure restrittive individuali assumono la forma di un inserimento del nominativo delle persone, delle entità o degli organismi individuati negli elenchi controversi che figurano negli allegati della decisione 2012/642 e del regolamento n. 765/2006.

In tale contesto, gli atti iniziali hanno modificato gli allegati della decisione 2012/642 e del regolamento n. 765/2006 per inserire, in particolare, il nome della ricorrente negli elenchi controversi. Quanto agli atti di mantenimento, il Tribunale constata, da un lato, che la decisione 2023/421 ha prorogato fino al 28 febbraio 2024 l’applicabilità della decisione 2012/642, il cui allegato I, come modificato dalla decisione di esecuzione 2021/2125, menzionava il nome della ricorrente. Dall’altro lato, il regolamento di esecuzione n. 2023/419 ha modificato l’allegato I del regolamento n. 765/2006, pur mantenendo, quantomeno implicitamente, l’inserimento del nome della ricorrente in detto allegato. Pertanto, gli atti di mantenimento devono essere intesi nel senso che hanno modificato gli atti iniziali ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale conclude che la ricorrente che aveva chiesto nel ricorso l’annullamento degli atti iniziali era legittimata ad adattare il ricorso al fine di chiedere l’annullamento degli atti di mantenimento del 2023, sebbene essa non avesse in precedenza adattato il ricorso per chiedere l’annullamento degli atti del 2022.


1      Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1) e articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 (GU 2012, L 307, pag. 1).


2      Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430, pag. 16) e regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1) (in prosieguo: gli «atti iniziali»).


3      Decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 97) e regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 3) (in prosieguo: gli «atti del 2022»).


4      Decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41) e regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20).


5      Articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura.


6      In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642 e dell’articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 765/2006.