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Impugnazione proposta il 29 dicembre 2021 da Oriol Junqueras i Vies avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2021, causa T-100/20, Junqueras i Vies/Parlamento

(Causa C-824/21 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (rappresentante: M. Marsal i Ferret, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare e revocare l’ordinanza del 14 ottobre 2021, della Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea, pronunciata nella causa T-100/20;

dichiarare ricevibile nella sua integralità il ricorso proposto dal ricorrente;

riaprire il procedimento affinché, una volta dichiarata la ricevibilità del ricorso, la Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea prosegua con il trattamento dello stesso;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento relativo all’eccezione di irricevibilità e del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi con i rispettivi fondamenti giuridici:

Primo: l’ordinanza impugnata viola l’articolo 263 TFUE nel valutare che non sussiste un interesse diretto del sig. Junqueras per il fatto che egli non era deputato europeo al momento della proposizione del ricorso. Il Tribunale conclude, sulla base di un’interpretazione errata, che sarebbe intervenuta la decadenza del mandato ai sensi dell’Atto elettorale europeo (articolo 13), laddove invece la decisione interna del Regno di Spagna è una decisione di ineleggibilità che opera come una causa di incompatibilità. Dato che la decisione non dà luogo a decadenza del mandato ai sensi dell’articolo 13 dell’Atto elettorale europeo (e dato che essa non può costituire una causa di incompatibilità di cui all’articolo 7 dell’Atto elettorale europeo), sussiste l’interesse effettivo e diretto del sig. Junqueras nel ricorso. In aggiunta, l’ordinanza del Tribunale snatura la decisione interna del Regno di Spagna per valutare che non sussiste l’interesse diretto del sig. Junqueras ed è contraria all’articolo 263 TFUE.

Secondo: l’ordinanza impugnata viola i requisiti del diritto a un ricorso effettivo [articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «CDFUE»); articolo 6 e articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»)] e viola l’articolo 263 TFUE. L’ordinanza pregiudica le emanande decisioni nel merito nelle [cause] C-115/21 [P] e T-24/20 1 e conclude, sulla base di un’interpretazione errata, che dalle [suddette] decisioni giudiziarie nelle cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione non può derivare la reintegrazione del sig. Junqueras come membro del Parlamento europeo. Il sig. Junqueras può, invece, ottenere tale reintegrazione e, pertanto, vanta un interesse effettivo e diretto nel ricorso.

Terzo: l’ordinanza impugnata viola i requisiti del diritto a un ricorso effettivo [articolo 47 della CDFUE; articolo 6 e articolo 13 della CEDU] e viola l’articolo 263 TFUE. L’ordinanza ritiene ipotetico il fatto che le azioni proposte dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dinanzi al T[ribunal] C[onstitucional] (Corte costituzionale) del Regno di Spagna possano condurre alla reintegrazione del sig. Junqueras come deputato europeo e, pertanto, ritiene che il medesimo non sia titolare di un interesse attuale ed effettivo nel ricorso. L’ordinanza non tiene conto del fatto che sia il T[ribunal] S[upremo] (Corte suprema) medesimo ad aver confermato che uno dei possibili esiti delle azioni proposte dal sig. Junqueras è la reintegrazione nel suo seggio; pertanto, è errata la qualificazione, ad opera dell’ordinanza, di tale aspetto come ipotetico e risulta avvalorata la circostanza che il sig. Junqueras vanta un interesse effettivo e diretto nel ricorso. Inoltre, il fatto che il Tribunale non abbia riunito la decisione sulla ricevibilità con la decisione sul merito integra una violazione del diritto a un ricorso effettivo. Una siffatta riunione delle decisioni sarebbe stata senz’altro più idonea a garantire il rispetto di detto diritto.

Quarto: l’ordinanza impugnata nega l’esistenza di altre ragioni che fondino l’interesse del sig. Junqueras all’annullamento dell’atto contestato anche nelle circostanze in cui non possano essere adottate misure di esecuzione in caso di annullamento di detto atto. Ciò è contrario all’articolo 263 TFUE giacché siffatte ragioni sono effettivamente esistenti e sono state dedotte. In particolare, e in considerazione del fatto che la tutela dell’immunità è stata richiesta precedentemente alla sentenza penale e alla decisione relativa alla perdita del suo seggio, il rappresentante legale del sig. Junqueras ritiene che il riconoscimento dello status di deputato europeo del sig. Junqueras e la trattazione della domanda di tutela della sua immunità avrebbero comportato l’obbligo (conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte del 19 dicembre 2019 nella causa C-502/19) 1 di sospendere qualunque procedimento nei confronti del sig. Junqueras e l’accoglimento del ricorso darebbe atto della circostanza che le suddette decisioni interne sono state adottate in violazione del diritto dell’Unione, il che è rilevante in tutte le azioni interne e dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione pendenti del sig. Junqueras, nonché nelle sue future azioni dinanzi alla Corte EDU, se il caso si presentasse. Perciò, il sig. Junqueras vanta un interesse nel ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

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1 Ordinanza del 15 dicembre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento (T-24/20, EU:T:2020:601).

1 Sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).