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Ricorso proposto il 12 marzo 2024 – AlfaStrakhovanie / Consiglio

(Causa T-150/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AlfaStrakhovanie (Mosca, Russia) (rappresentante: A. Genko, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 269/20141 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato il 18 dicembre 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/28752 nella parte che concerne la ricorrente, aggiungendola all’elenco delle entità sanzionate al numero 270;

annullare la decisione 2014/145/PESC1 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata il 18 dicembre 2023 dalla decisione (PESC) 2023/28712 del Consiglio nella parte che concerne la ricorrente e che la aggiunge all’elenco delle entità sanzionate al numero 270;

condannare il Consiglio dell’UE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, per il fatto che il Consiglio non ha addotto alcuna motivazione individuale, specifica e concreta tale da permettere di qualificare la ricorrente sulla base dei criteri che le sono stati applicati.

Secondo motivo, vertente sull’errore di valutazione dovuto al fatto che la motivazione contiene affermazioni erronee e che il fascicolo probatorio non dimostra fatti che possano giustificare l’iscrizione della ricorrente su un elenco di persone sanzionate.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, nonché del principio di proporzionalità, in ragione dell’impatto sproporzionato sui terzi e dell’inidoneità delle sanzioni a conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 269/2014.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in ragione dell’impatto sproporzionato sui terzi e dell’inidoneità a conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 269/2014.

Quinto motivo, vertente sulla possibilità di adottare altre misure meno restrittive di quelle in questione.

Sesto motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità incidentale del criterio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 269/2014, in ragione dell’assenza di un legame sufficiente tra il criterio e l’obiettivo perseguito e in ragione di una violazione dei principi fondamentali dell’Unione, in particolare dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

Settimo motivo, vertente sulla violazione delle regole di forma, in ragione dell’incapacità del Consiglio di identificare correttamente le persone soggette alle misure restrittive.

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1 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 del Consiglio del 18 dicembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2023/2875).

1 Decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

1 Decisione (PESC) 2023/2871 del Consiglio del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2023/2871).