Language of document : ECLI:EU:T:2012:505





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2012 –
Wam Industriale / Commissione

(causa T‑303/10)

«Aiuti di Stato – Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi – Prestiti a tasso agevolato – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Dovere di sollecitudine»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 23-24, 49, 53)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Decisione concernente aiuti diretti a finanziare spese di penetrazione commerciale in paesi terzi – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 25-27, 52)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Documenti ottenuti in seguito ad una domanda di accesso al fascicolo detenuto dalle autorità nazionali – Valida giustificazione della tardività in assenza di domanda fatta tempestivamente – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 1, e 66, § 2) (v. punti 69-70)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di giustificare un cambiamento di valutazione rispetto a decisioni anteriori – Insussistenza (Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 88, 124)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Obbligo di previa notifica e di sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’aiuto – Portata (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punto 99)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Insussistenza d’inchiesta per un periodo relativamente lungo su un aiuto nuovo non notificato – Trasformazione in aiuto esistente – Esclusione (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punto 101)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione come aiuto esistente – Criteri – Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione – Necessità di un provvedimento esplicito [Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, b), ii)] (v. punto 104)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto e del relativo beneficiario quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Mancata incidenza sulla validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente – Insussistenza [Artt. 107, § 3, c), TFUE e 108, § 2, TFUE] (v. punti 118-120)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Categorie, definite mediante regolamento, di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Regolamenti di esenzione per categoria – Aiuti di importanza minore –Regolamento n. 1998/2006 – Ambito di applicazione – Aiuti ad attività connesse alle esportazioni – Nozione [Art. 107, § 1, TFUE; regolamenti della Commissione n. 70/2001, art. 1, § 2, b), n. 1998/2006, art. 1, § 1, d), e n. 800/2008, art. 1, § 2, a)] (v. punti 126-131)

10.                     Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Aiuti di importanza minore – Frazionamento di un aiuto superiore al massimale applicabile affinché una parte di esso possa beneficiare della regola de minimis – Inammissibilità (Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE) (v. punti 141-144)

11.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Prestito concesso ad un tasso preferenziale – Rimborso della differenza tra gli interessi pagabili al tasso di mercato e quelli effettivamente versati – Valutazione del tasso di mercato rispetto ai tassi di interesse praticati al momento dell’approvazione del prestito (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1) (v. punti 157-159)

12.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’articolo 108 TFUE – Principio della tutela del legittimo affidamento – Invocazione del principio da parte di uno Stato membro per opporsi al recupero – Inammissibilità – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Ammissibilità in presenza di situazioni eccezionali (Art. 108 TFUE) (v. punto 169)

13.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione – Annullamento per difetto di motivazione – Adozione di un nuovo atto sulla base degli atti istruttori anteriori validi – Ammissibilità (Art. 108 TFUE) (v. punti 180-182)

14.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Principio di buona amministrazione – Osservanza di un termine ragionevole – Valutazione in concreto – Danno per il beneficiario connesso agli interessi da pagare al momento del recupero – Insussistenza (Art. 108 TFUE) (v. punti 192, 203)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore della Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wam Industriale SpA è condannata alle spese.