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Ricorso presentato il 19 luglio 2010 - Wam/Commissione

(Causa T-303/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Wam SpA (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare, in tutto e in parte, la decisione impugnata nella misura in cui:

dichiara che WAM ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE, in virtù dei contratto di finanziamento del 1995 e del contratto di finanziamento del 2000, stipulati entrambi in base all'art. 2 della legge 394/1981;

dichiara che gli aiuti di cui al contratto di finanziamento del 1995 ed al contratto di finanziamento del 2000 sono incompatibili con il mercato comune;

dispone il recupero degli aiuti incompatibili così come quantificati, prevedendo altresì che sugli importi da recuperare siano dovuti interessi calcolati alla data in cui detti aiuti sono stati erogati a WAM;

condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata è la stessa della causa T-257/10 Italia/Commissione1.

WAM solleva sette motivi di ricorso, rilevando che la Commissione europea:

ha erroneamente applicato l'art. 107, par. 1, TFUE, al caso di specie ed è, in ogni caso, incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto che le agevolazioni in conto interesse percepite da WAM per iniziative di penetrazione commerciale in Paesi terzi fossero idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario e a falsare la concorrenza, discostandosi dalle considerazioni già esposte al riguardo dalle sentenze già emesse della Corte (causa C-94/06 P)2 e dal Tribunale (causa T-316/04)3, in violazione dell'art. 266 TFUE;

ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto applicabile ai finanziamenti di cui trattasi l'art. 107, par. 1, TFUE, senza tener conto che secondo i principi e le regole dalla stessa applicate ad analoghe misure di sostegno destinate ad iniziative di penetrazione commerciale verso Paesi terzi. La Commissione non ha considerato che gli stessi finanziamenti fossero stati concessi nell'ambito del regime disposto dalla legge 394/1981 ed ha altresì violato l'art. 108, par. 1, TFUE e l'art. 1, lett. b), del Regolamento 659/99;

ha erroneamente concluso, pur in assenza di una adeguata motivazione, che gli aiuti di cui WAM ha beneficiato erano in parte incompatibili con il mercato comune, violando di conseguenza l'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, nonché il regolamento de minimis ed i rilevanti regolamenti di esenzione per categoria;

ha erroneamente quantificato l'equivalente sovvenzione degli aiuti in conto interessi percepiti da WAM;

non ha disposto l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE, per procedere alla riadozione della decisione già annullata dalla Corte e dal Tribunale, così violando i diritti della difesa spettanti a WAM;

ha violato i principi di buona amministrazione e diligenza in ragione, in particolare, dell'eccessiva durata del procedimento amministrativo.

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1 - Non ancora pubblicata nella G.U.U.E

2 - C-494/06 P Commissione/Italia e Wam (Rec. 2009, p. I - 3639)

3 - T-316/04 Wam/Commissione (Rec. 2004, p. II - 3917)