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Impugnazione proposta il 2 dicembre 2011 da Francesca Cervelli avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 settembre 2011, causa F-98/10, Cervelli / Commissione

(causa T-622/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accusare ricevimento del ricorso e dichiararlo ricevibile;

considerare il ricorso proposto a nome e nell'interesse della sig.ra Francesca Cervelli dai suoi legali rappresentanti;

dichiarare l'integrale nullità dell'ordinanza emanata il 12 settembre 2011 dal Tribunale della funzione pubblica;

ordinare il rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per esame nel merito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti, in quanto il TFP ha ritenuto che la ricorrente non poteva far valere il manifestarsi di un fatto nuovo consistente nella sentenza emanata dal Tribunale il 19 giugno 2007, nella causa Asturias Cuerno/Commissione, T-473/04 (non pubblicata nella Raccolta). La ricorrente afferma che detta sentenza costituisce fatto nuovo, in quanto riguarda la stessa situazione di quella in cui si trovava la ricorrente e in quanto la parte essenziale dell'esame contenuto nella sentenza riguarda un punto obiettivo e non fatti specifici alla controversia.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto in diritto, in quanto il TFP avrebbe fatto, in modo assoluto, prevalere il margine di valutazione basato sul principio di autonomia dell'AIPN sul principio di unicità della funzione pubblica.

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