Language of document : ECLI:EU:T:2012:538

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 ottobre 2012

Causa T‑622/11 P

Francesca Cervelli

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di dislocazione – Domanda di riesame – Fatti nuovi – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 settembre 2011, Cervelli/Commissione, F‑98/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La sig.ra Francesca Cervelli sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.

Massime

Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decadenza – Nuova decorrenza – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

L’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva. Al riguardo, una sentenza di annullamento di un giudice dell’Unione può costituire un fatto nuovo che consente la nuova decorrenza dei termini di reclamo o di ricorso solo nei confronti, da un lato, delle parti in causa e, dall’altro, delle altre persone direttamente interessate dall’atto annullato. Orbene, anche se, secondo il principio dell’unicità della funzione pubblica, quale enunciato all’articolo 9, paragrafo 3, del Trattato di Amsterdam, tutti i funzionari di tutte le istituzioni dell’Unione sono soggetti alle stesse disposizioni, siffatto principio non implica che le istituzioni debbano valersi allo stesso modo del potere discrezionale loro conferito dallo Statuto. Al contrario, le istituzioni sono dotate di autonomia nell’organizzazione dei loro servizi. La decisione adottata volontariamente da un’istituzione diversa da quella da cui proviene l’interessato, di estendere gli effetti giuridici di una sentenza a tutti i suoi funzionari non può quindi essere considerata un fatto nuovo che consente all’interessato di presentare una domanda di riesame della decisione amministrativa che lo riguarda.

(v. punti 18, 20 e 25)

Riferimento:

Corte: 17 giugno 1965, Müller/Consigli (43/64, Racc. pag. 499, 515); 16 dicembre 1970, Prelle/Commissione (5/70, Racc. pag. 1075, punto 13); 26 settembre 1985, Valentini/Commissione (231/84, Racc. pag. 3027, punto 14); 8 marzo 1988, Brown/Corte di giustizia (125/87, Racc. pag. 1619, punto 14)

Tribunale: 11 luglio 1997, Chauvin/Commissione (T‑16/97, Racc. FP pagg. I‑A‑237 e II‑681, punti 37, da 39 a 45); 16 settembre 1997, Gimenez/Comitato delle regioni (T‑220/95, Racc. FP pagg. I‑A‑275 e II‑775, punto 72); 16 settembre 2009, Boudova e a./Commissione (T‑271/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑71 e II‑B‑1‑441, punto 48)