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Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2024 – Schönegger Käse-Alm / EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

(Causa T-161/23) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Rebell – Decadenza parziale – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schönegger Käse-Alm GmbH (Prem, Germania) (rappresentante: M.-C. Seiler, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: T. Klee, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Jumpseat3D plus Germany GmbH (Berlino, Germania)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 gennaio 2023 (caso R 295/2022-1).

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 gennaio 2023 (caso R 295/2022-1) è annullata nella parte in cui la decadenza del marchio dell’Unione europea denominativo Rebell è stata dichiarata per i «prodotti lattieri, in particolare burro, preparati a base di burro, burro fuso, olio di burro, formaggio bianco, preparati a base di formaggio bianco, prodotti a base di latte, prodotti a base di latte condensato, alimenti dietetici a base di latte e prodotti lattieri».

L’EUIPO è condannato alle spese.

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1     GU C 173 del 15.05.2023.