Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 - Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver / Commissione
(Causa T-400/09)
("Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito - Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Principio di legalità dei reati e delle pene - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 - Circostanze attenuanti - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Capacità contributiva")
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ecka Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Germania); e non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente H. Janssen e M. Franz, successivamente H. Janssen e P. Homann, avv.ti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, K. Mojzesowicz e N. von Lingen, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2009) 5791 def. della Commissione del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 − Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con detta decisione.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Ecka Granulate GmbH & Co. KG e la non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 297 del 5.12.2009.