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Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 - Whirpool Europe / Commissione

(Causa T-118/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirpool Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti F. Wijckmans e H. Burez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore della società FagorBrandt [SA.23839 n. C 44/2007];

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La ricorrente sostiene che il contenuto della decisione è errato in punto di diritto, poiché una o più delle condizioni (cumulative) dei summenzionati orientamenti non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata. Gli argomenti dedotti a sostegno di tale motivo riguardano il mancato rispetto (i) dell'obbligo di valutare una o più delle condizioni dei summenzionati orientamenti alla data della decisione; (ii) della condizione dell'"aiuto una tantum"; (iii) della condizione secondo cui l'aiuto per la ristrutturazione non deve servire a mantenere le imprese artificialmente in vita; (iv) delle condizioni relative alla valutazione di precedenti aiuti illegali; (v) della condizione per cui il beneficiario dell'aiuto deve essere un'impresa in difficoltà; (vi) della condizione per cui il beneficiario dell'aiuto non deve essere un'impresa di recente costituzione; (vii) della condizione secondo cui il piano di ristrutturazione deve ripristinare la redditività nel lungo termine del beneficiario; (viii) della condizione di imporre misure compensative per evitare indebite distorsioni derivanti dall'aiuto per la ristrutturazione; e (ix) della condizione per cui l'aiuto deve essere limitato al minimo e per cui un contributo reale (privo di elementi di aiuto) deve essere fornito dal gruppo imprenditoriale.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione viola l'obbligo di motivazione stabilito all'articolo 296 TFUE sotto diversi profili. La ricorrente deduce in particolare che la decisione non è adeguatamente motivata in relazione (i) alla condizione di imporre misure compensative per evitare indebite distorsioni derivanti dall'aiuto per la ristrutturazione, e (ii) all'obbligo di restituzione di precedenti aiuti illegali.

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