Language of document : ECLI:EU:T:2010:288

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione) 

7 luglio 2010 (*)

«Clausola compromissoria – Programma per la promozione di tecnologie energetiche in Europa (Thermie) – Contratto relativo al progetto di realizzazione a Umbertide di una centrale di produzione di energia elettrica mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse agro-forestali – Modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto – Recesso – Rimborso delle somme versate – Interessi»

Nella causa T‑51/09,

Commissione europea, rappresentata dal sig. V. Joris, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. dal Ferro,

ricorrente,

contro

Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa, con sede ad Arezzo, rappresentata dagli avv.ti L. Defalque e P. Van Leynseele,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione, ai sensi dell’art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna della Antiche Terre al rimborso delle somme versate dalla Comunità europea in esecuzione del contratto 23 dicembre 1996, n. BM/188/96, stipulato con tre società, tra cui la Antiche Terre, nell’ambito del programma Thermie,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N. J. Forwood, presidente, E. Moavero Milanesi (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contratto controverso

1        In data 23 dicembre 1996 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, ha stipulato con la Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa convenuta, con sede in Italia, con la Kvaerner Pulping Oy, con sede in Finlandia, e con la Powertec Española, SA, con sede in Spagna (in prosieguo tali tre società saranno denominate congiuntamente: le «contraenti»), il contratto n. BM/188/96 (in prosieguo: il «contratto»), con il quale le contraenti, con il contributo finanziario della Comunità, si sono impegnate a produrre energia elettrica attraverso l’utilizzo di una tecnologia innovativa di combustione di biomasse. La Antiche Terre assumeva il ruolo di coordinatore del progetto in questione.

2        I costi del progetto oggetto del contratto nonché i finanziamenti comunitari ivi previsti venivano espressi in ECU. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1), i riferimenti all’ECU sono stati sostituiti da riferimenti all’euro, al tasso di un euro per un ECU.

3        In forza del suo art. 10, il contratto, redatto in lingua italiana, era disciplinato dal diritto italiano. Esso comprendeva tre allegati che ne costituivano parte integrante. L’allegato I al contratto conteneva una descrizione del programma nel cui ambito rientrava il progetto in questione, il suo allegato II le condizioni generali del contratto e il suo allegato III un modello di garanzia bancaria.

4        Ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali del contratto, «il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee» erano competenti in via esclusiva a conoscere delle controversie tra la Commissione e le contraenti relative alla validità, all’applicazione ed all’interpretazione di tale contratto.

5        Ai sensi del punto 2.1 del contratto, il periodo di realizzazione del progetto aveva una durata di 25 mesi a decorrere dal 1° settembre 1996 e la fine del contratto veniva fissata al 31 ottobre 1998.

6        Secondo il punto 3.1 del contratto, i costi preventivi del progetto ammontavano a EUR 5 133 101 e, ai sensi del punto 3.2. del contratto, la Commissione si impegnava a contribuire al progetto nella misura del 30% di tale somma, corrispondente a EUR 1 539 930.

7        L’art. 4 del contratto, nello specificare le modalità della partecipazione finanziaria, prevedeva in particolare l’erogazione di un anticipo da parte della Commissione pari a EUR 461 979 entro due mesi dalla firma del contratto. I pagamenti dovevano essere effettuati periodicamente alla convenuta entro due mesi dalla comunicazione da parte di quest’ultima delle relazioni tecniche e dei rendiconti finanziari.

8        Ai sensi del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto, le contraenti e la Commissione potevano recedere dal contratto, mediante un preavviso di due mesi, per gravi motivi tecnici o economici che incidessero sostanzialmente sull’esecuzione del progetto.

9        A tal riguardo, il punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali del contratto prevedeva quanto segue:

«5.3 La Commissione può recedere senza indugio dal contratto, integralmente o nei confronti di un singolo contraente, mediante notifica scritta:

a) (i) qualora essa abbia richiesto al contraente, entro un termine ragionevole specificato per iscritto (e comunque non inferiore ad un mese), di provvedere all’adempimento dei suoi obblighi contrattuali e questi non abbia soddisfatto tale richiesta in maniera sufficiente, oppure

(ii) in caso di gravi irregolarità finanziarie».

10      Conformemente al punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto, in caso di recesso dal contratto ai sensi del punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali, previa richiesta scritta, potevano essere applicati interessi su qualsiasi importo da rimborsare al tasso applicato dall’Istituto monetario europeo (IME) per le sue operazioni in EUR, aumentato del 2%, per il periodo intercorrente tra il ricevimento dei fondi ed il loro rimborso.

 Fatti

11      Nell’ambito del programma Thermie adottato dal Consiglio dell’Unione europea, negli anni 1995‑1996 la Commissione ha indetto un bando di gara relativo, in particolare, alla progettazione e alla realizzazione di impianti produttivi di energia attraverso la combustione di biomasse.

12      Tale bando di gara precisava che il programma Thermie «si articola lungo due assi principali», il primo dei quali consiste «nella ripartizione dei costi dei progetti che applicano tecnologie energetiche innovative». Per quanto riguarda il criterio dell’innovazione, era indicato che erano ammessi quei progetti destinati a promuovere ovvero ad applicare tecniche, processi o prodotti innovativi e che ogni concorrente doveva contribuire tanto al finanziamento quanto al carattere innovativo del progetto.

13      Con riferimento al necessario utilizzo del processo di combustione nella realizzazione del progetto, il bando precisava che, per quanto riguarda la «Sezione 1» del bando, intitolata «Combustione di biomasse», i progetti dovevano riguardare la produzione di elettricità, di calore ovvero la produzione combinata di calore e di elettricità attraverso la combustione di biomasse, che alcune tecnologie non erano ritenute ammissibili e che, in tal caso, la proposta non sarebbe stata oggetto di valutazione. Era previsto, in particolare, che ciò si verificasse nel caso di una proposta basata su tecnologie di conversione diverse dalla combustione e in quello di una proposta in cui la tecnologia di combustione fosse basata su forni rotativi, reattori a letto trascinato, reattori a ciclone, gasogeni in un progetto di combustione in due fasi.

14      La convenuta ha partecipato alla gara presentando un progetto nell’ambito della «Sezione 1» della stessa e utilizzando per tale progetto una «tecnica di combustione innovativa». Il progetto della convenuta è stato selezionato. La scadenza del contratto era fissata al 31 ottobre 1998. Tuttavia, con lettera della Commissione del 26 gennaio 1999 la convenuta ha ottenuto una proroga del termine finale di durata del contratto, in un primo momento di due anni, fino al 31 ottobre 2000 e, successivamente, con lettera dell’8 agosto 2001, per ulteriori due anni, fino al 31 ottobre 2002.

15      In data 4 dicembre 1997 la Commissione ha emesso a favore della convenuta l’ordine di pagamento relativo all’anticipo concordato pari a EUR 461 979. Il 18 dicembre 1997 la stessa le versava altresì la somma di EUR 17 353,40 a titolo di pagamento intermedio.

16      Con lettera dell’8 luglio 2002 la convenuta ha informato la Commissione di aver apportato, ai sensi dell’art. 8 del contratto, alcune modifiche al progetto iniziale in relazione al sito di realizzazione dello stesso, ai soggetti coinvolti e all’approccio tecnico utilizzato.

17      Con lettera del 21 novembre 2002 la Commissione ha trasmesso alla convenuta, a mezzo lettera, la notifica di recesso dal contratto. Nella stessa lettera essa ha eccepito il notevole ritardo accumulato nell’esecuzione del progetto e ha chiesto alla convenuta di presentarle la relazione tecnica e il rendiconto delle spese, ai sensi del punto 5.6 delle condizioni generali del contratto.

18      Con lettera del 22 gennaio 2003 la convenuta ha contestato il recesso dal contratto esercitato dalla Commissione e le ha trasmesso la relazione tecnica. Il 30 gennaio 2003 essa ha inviato inoltre alla Commissione il rendiconto finanziario relativo al periodo settembre 1996 - ottobre 2002.

19      Con lettera del 27 marzo 2003 la Commissione ha ribadito alla convenuta il contenuto della sua precedente lettera e, più precisamente, la sua intenzione di porre fine al contratto in data 1° aprile 2003.

20      Con lettera del 30 aprile 2003 la convenuta ha contestato le interpretazioni e le prese di posizione della Commissione e ha rilevato il notevole ritardo intervenuto nella risposta di quest’ultima alla sua lettera dell’8 luglio 2002. Essa ha anche messo in discussione la condotta della Commissione nell’ambito dell’esame degli elementi tecnici, economici e ambientali altamente positivi contenuti nel nuovo progetto. Con lettera del 7 luglio 2003 la Commissione ha confermato la sua decisione di porre un termine al contratto con effetto dal l° aprile 2003. Con lettera del 24 luglio 2003 essa ha inviato alla convenuta un ordine di restituzione della somma anticipata, di importo pari a EUR 479 332,40, maggiorata degli interessi maturati, pari a EUR 167 690,26. Essa ha invitato inoltre la convenuta a indicarle come tale somma fosse stata distribuita tra le contraenti.

21      In assenza di una risposta della convenuta, in data 19 novembre 2003 la Commissione le ha inviato una lettera di messa in mora ribadendole che essa doveva restituire, oltre alla somma capitale ancora in suo possesso, gli interessi previsti al punto 5.4 del contratto. Il 21 novembre 2003 è stata inviata alla convenuta la nota di addebito n. 3240505658 per la somma di EUR 582 337,74, con scadenza al 4 gennaio 2004. All’invio di tale nota di addebito ha fatto seguito quello della nota di addebito n. 3241700199 del 26 settembre 2005, con scadenza al 10 novembre 2005, per la somma di EUR 41 487,41, relativa all’aggiornamento degli interessi maturati ai sensi del punto 9.1.2 del contratto.

22      Il 25 gennaio 2005 il mancato pagamento delle note di addebito nn. 3240505658 e 3241700199 ha comportato l’escussione da parte della Commissione della garanzia bancaria per la somma di EUR 461 979 rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro di Arezzo, ai sensi dell’art. 4, primo trattino, del contratto. Successivamente, con lettera del 17 agosto 2005 la Commissione ha intimato alla convenuta il pagamento della somma residua dovuta oltre agli interessi. La suddetta diffida nonché la successiva inviata in data 3 ottobre 2007 e ricevuta dalla convenuta il 5 ottobre 2007 non hanno sortito alcun effetto.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2009 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

24      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la convenuta alla restituzione della somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi maturati al tasso di cui al punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto (tasso applicato dall’IME per le sue operazioni in EUR, maggiorato del 2%) per il periodo compreso tra la data di ricezione dei fondi (vale a dire dal 4 dicembre 1997 per la somma di EUR 461 979, e dal 18 dicembre 1997 per la somma di EUR 17 353,40) e il 1° aprile 2003, oltre agli interessi maturati al medesimo tasso per il periodo dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di EUR 461 979, pagata il 25 gennaio 2005;

–        in subordine, condannare la convenuta alla restituzione della somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi maturati al tasso legale italiano dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di EUR 461 979, pagata il 25 gennaio 2005;

–        condannare la convenuta alle spese.

26      La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare insussistenti i requisiti di cui al punto 5.1 delle condizioni generali del contratto in forza del quale la Commissione è receduta da quest’ultimo e, quindi, l’illegalità di tale recesso esercitato sulla base della sola modifica tecnica del progetto;

–        in subordine, designare «avant dire droit» un esperto incaricato di esaminare il procedimento tecnico menzionato nel contratto nonché le modifiche apportate a tale processo nel 2001, al fine di stabilire se si tratti di un miglioramento della tecnologia di base oppure, al contrario, di una modifica sostanziale delle condizioni del contratto;

–        accertare e dichiarare la violazione, da parte delle Commissione, dei suoi obblighi contrattuali per i titoli, i motivi e i principi del codice civile italiano nonché per i principi generali di diritto comunitario e, di conseguenza, dichiarare infondato il recesso dal contratto;

–        dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto per inadempimento della Commissione dei suoi obblighi contrattuali e condannare quest’ultima a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di EUR l 703 091,15 (ossia il 30% del costo totale di EUR 5 109 273,45 assunto dal consorzio), alla quale essa avrebbe avuto diritto ove la Commissione non avesse esercitato l’illegale recesso ovvero, in subordine, la somma di EUR 461 979 escussa dalla Commissione, il 25 gennaio 2005, in seguito all’esecuzione della garanzia bancaria, concessa dalla Banca Nazionale del Lavoro di Arezzo e rimborsata a quest’ultima dalla convenuta, con interessi legali e mediante «rivalutazione dal dovuto al saldo»;

–        nella ulteriormente subordinata ipotesi di mancato accoglimento delle diverse eccezioni e domande riconvenzionali, dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta limitata a un terzo delle somme eventualmente dovute;

–        nella denegata subordinata ipotesi che il recesso dal contratto sia ritenuto comunque giustificato, dichiarare che gli interessi debbano essere calcolati secondo il tasso degli interessi legali previsti dall’art. 1284 del codice civile italiano (in prosieguo: il «c.c.») a far data dalla costituzione in mora;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        in subordine, disporre la compensazione delle spese.

 In diritto

27      Con il presente ricorso la Commissione chiede in sostanza al Tribunale di condannare la convenuta a restituirle la somma di EUR 479 332,40, maggiorata degli interessi maturati al tasso di cui al punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto o, in subordine, degli interessi maturati al tasso legale italiano.

 Sul recesso unilaterale dal contratto da parte della Commissione

 Argomenti delle parti

28      La Commissione si richiama al disposto del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto, riguardante il diritto di recesso unilaterale dal contratto. Essa sostiene che la convenuta ha apportato modifiche al progetto inizialmente proposto riguardanti aspetti fondamentali dello stesso, come il tipo di tecnologia utilizzata, che erano stati determinanti per la decisione della Commissione di prendere in considerazione il progetto e di finanziarlo nell’ambito del programma Thermie.

29      Secondo la Commissione, mentre il programma Thermie e il progetto iniziale allegato al contratto riguardavano la produzione di energia mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse sulla base di una caldaia a letto fluido circolante, il progetto modificato della convenuta prevede l’utilizzo del processo di gassificazione con l’utilizzo di un gasogeno a letto basato su una tecnologia obsoleta. Inoltre, a suo avviso, tale modifica relativa alla tecnologia utilizzata incide anche sulla capacità dell’impianto, poiché mentre la capacità inizialmente prevista era di MWe 10 quella risultante dal processo di gassificazione sarebbe inferiore a MWe 0,50.

30      La Commissione afferma che, se la ricorrente le avesse presentato il progetto basato sul processo di gassificazione, e non solo su quello di combustione, tale progetto sarebbe stato ritenuto estraneo all’ambito del programma Thermie e, quindi, non l’avrebbe neppure preso in considerazione ai fini di un possibile finanziamento.

31      La Commissione sottolinea che il progetto modificato della convenuta non rappresenta un’evoluzione di quello inizialmente proposto ed è anche privo di qualunque carattere di innovatività. In particolare, il sistema innovativo «CYMIC», che la stessa convenuta aveva messo in luce nella presentazione del progetto iniziale come l’elemento caratterizzante la sua tecnologia innovativa, sarebbe stato completamente abbandonato in seguito alle modifiche apportate al progetto iniziale.

32      La Commissione osserva che la convenuta ha apportato anche ulteriori cambiamenti al progetto. Come risulterebbe dalla lettera della convenuta datata 8 luglio 2002, il sito del progetto è stato modificato, essendo stato trasferito da Umbertide (in provincia di Perugia) a Civitella in Val di Chiana (in provincia di Arezzo), e le stesse parti contraenti sono cambiate, dal momento che alla società finlandese Kvaerner Pulping subentrava la società francese Martezo, con sede a Poitiers.

33      La Commissione fa valere che le modifiche in esame sono state apportate unilateralmente e senza previa autorizzazione. Esse violerebbero pertanto l’art. 8 del contratto, secondo cui «[l]e clausole del presente contratto potranno essere modificate esclusivamente mediante accordo scritto firmato dai rappresentanti, debitamente autorizzati, delle parti contraenti». Essa ricorda che la convenuta ha disatteso inoltre il termine contrattuale previsto per la realizzazione del progetto. Mentre la costruzione dell’impianto si sarebbe dovuta concludere nel mese di settembre 1997, come risulta dalla lettera della Commissione del 21 novembre 2002, in tale data la fase di costruzione non era neppure iniziata. Connotazione aggravante di tale inadempimento della convenuta ai suoi obblighi sarebbe assunta dal fatto che la Commissione, su richiesta della stessa convenuta, aveva prorogato due volte il contratto, differendo la sua scadenza.

34      La Commissione sottolinea, infine, che è in seguito a tali modifiche unilateralmente apportate dalla convenuta che essa ha esercitato il diritto di recesso previsto al punto 5.1 delle condizioni generali del contratto. Essa precisa che è dopo aver ricevuto dalla convenuta l’ultima relazione tecnica e il rendiconto finanziario e averli ritenuti «inaccettabili», in quanto riguardavano un «progetto sostanzialmente differente» da quello presentato e approvato, che essa ha confermato il recesso alla convenuta con effetto a partire dal 1° aprile 2003.

35      La convenuta sostiene che, anche ammesso che le somme reclamate dalla Commissione siano contrattualmente dovute, essa ha assunto soltanto un ruolo di coordinatore nell’esecuzione del contratto. A suo avviso, nessuna disposizione del contratto stabilisce la responsabilità solidale delle contraenti e neppure la responsabilità esclusiva della convenuta in veste di coordinatore del progetto. Essa afferma che la Commissione dovrebbe chiamare in causa le altre due contraenti e che la sua responsabilità è limitata a un terzo dell’impegno contratto.

36      Secondo la convenuta, la Commissione è venuta meno all’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ai sensi dell’art. 1375 c.c., ingenerando nella stessa un legittimo affidamento, vale a dire quello di poter contare sulla proroga del contratto. Essa fa valere che la Commissione, non compiendo tempestivamente quanto era necessario affinché la convenuta potesse «adempiere l’obbligazione», si è resa morosa ai sensi dell’art. 1206 c.c.

37      La convenuta sottolinea che, nella lettera del 21 novembre 2002, la Commissione dichiara di recedere dal contratto, ai sensi del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto, sulla base del rilievo che la modifica apportata al procedimento tecnico costituirebbe una modifica sostanziale di detto contratto, ma non le addebita di aver modificato il sito di istallazione del progetto.

38      La convenuta asserisce che la prevista sostituzione del contraente finlandese con un contraente francese non era stata effettuata e che tale censura non poteva pertanto essere dedotta dalla Commissione quale motivo di recesso. L’unica modifica che potrebbe giustificare tale recesso sarebbe quella apportata al procedimento tecnico del progetto purché, tuttavia, tale modifica si riveli sostanziale.

39      La convenuta afferma che la modifica apportata al procedimento tecnico non era sostanziale e che si trattava semplicemente di un miglioramento della tecnologia proposta nel contratto tale da renderla più efficace, meno costosa e migliore per l’ambiente. Erroneamente dunque la Commissione ha ritenuto che le contraenti avessero apportato unilateralmente modifiche sostanziali alle condizioni del contratto e, in particolare, alla tecnologia utilizzata. Ne deriva che, secondo la convenuta, nel caso di specie non sussistevano e non sussistono i requisiti per l’esercizio del diritto di recesso di cui al punto 5.1 delle condizioni generali del contratto. In subordine, la convenuta chiede che il Tribunale disponga, conformemente all’art. 65, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, la designazione di un esperto incaricato, in particolare, di valutare se le modifiche apportate nel 2001 al procedimento tecnico costituiscano semplicemente un miglioramento della tecnologia descritta nel contratto ovvero se si tratti di una modifica sostanziale delle condizioni di tale contratto.

40      La convenuta ritiene che, nel presente caso di specie, la Commissione abbia violato il principio del codice civile italiano e il principio generale del diritto comunitario, in forza dei quali ogni contratto deve essere eseguito dalle parti contraenti secondo buona fede.

41      La convenuta osserva che ci sono voluti oltre cinque mesi prima che, con lettera del 21 novembre 2002, la Commissione desse una risposta negativa alla lettera dell’8 luglio 2002, che indicava un miglioramento dei procedimenti tecnici utilizzati. Essa ritiene che tale ritardo «ingiustificato» costituisca una mancata esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso contratto e, quindi, un inadempimento da parte della Commissione. Essa fa valere che la Commissione, in questo modo, l’ha indotta a ritenere che vi fosse un «consenso implicito» di quest’ultima in merito a una proroga del contratto, e che, rispondendo in ritardo, la Commissione ha ritardato l’attività della convenuta rispetto ai termini di esecuzione del contratto stesso. Essa precisa che il ritardo con cui la Commissione ha risposto alla sua lettera dell’8 luglio 2002 costituisce inoltre una «recidiva reiterata», dal momento che la Commissione, in altre precedenti occasioni, aveva impiegato diversi mesi per rispondere, e ciò in violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione dei contratti. La convenuta sottolinea che alla sua richiesta motivata di una proroga del contratto del 30 novembre 2000, reiterata il 22 maggio 2001, la Commissione dava seguito soltanto l’8 agosto 2001, vale a dire dopo oltre otto mesi, con «parere negativo». Tale ritardo sarebbe ingiustificato e violerebbe l’obbligo di lealtà e di cooperazione nei confronti della controparte contrattuale nonché quello di esecuzione del contratto secondo buona fede.

42      Secondo la convenuta, una violazione dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede sarebbe rappresentata anche dalla decisione della Commissione di recedere dal contratto, senza che fosse stata offerta alle contraenti né la possibilità di avere un dibattito in contraddittorio sul miglioramento apportato al procedimento tecnologico, né quella di rinegoziare il citato contratto alla luce delle sopravvenienze rappresentate dal mancato rinnovo delle autorizzazioni amministrative da parte del Comune di Umbertide. Secondo la convenuta, la Commissione non ha tenuto conto di diversi elementi importanti quali il miglioramento apportato al progetto senza aumento del suo costo e la completa realizzazione di tale progetto. Essa osserva che la produzione di elettricità attraverso il procedimento sviluppato si è rivelata un grande successo e ha riscosso il favore delle autorità e delle popolazioni locali.

43      La convenuta sostiene che il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede è un principio generale previsto dal codice civile italiano, che esso è inoltre previsto dall’art. 10 CE e che è un principio generale di diritto comunitario. A suo avviso, poiché la buona fede «è sostanzialmente sinonimo di correttezza», è alla luce di tali norme che deve essere interpretato l’art. 1175 c.c., ai sensi del quale «[i]l debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»; inoltre, in contesti diversi dall’esecuzione del contratto, alla buona fede rinviano anche le norme sulle trattative (art. 1337 c.c.) e sull’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.).

44      Secondo la convenuta, la buona fede obbliga ciascuna parte a cooperare al fine di consentire l’esecuzione del contratto, ma anche a comportarsi in modo da non pregiudicare la controparte contrattuale, e addirittura a salvaguardare il suo «ragionevole interesse», quando ciò non comporti a suo carico un «sacrificio apprezzabile e ingiusto». A parere della convenuta, il principio di buona fede riveste un ruolo molto importante anche in caso di sopravvenienze verificatesi in corso di esecuzione di contratti di durata determinata. A suo avviso, il principio di buona fede può generare nei confronti delle parti, che pur non lo abbiano previsto, un obbligo di rinegoziazione per adeguare il loro rapporto contrattuale agli eventi prodottisi. Essa precisa che è possibile che vengano stipulate clausole di «rinegoziazione» e che, a seconda del caso, può aversi la stipula di un contratto modificativo del contratto originario o, se una parte rifiuta di rinegoziare, la violazione di tali clausole e, quindi, un inadempimento contrattuale.

45      La convenuta ritiene infine che il recesso dal contratto da parte della Commissione sia illegale e costituisca un inadempimento contrattuale di quest’ultima, che giustificherebbe la declaratoria di risoluzione di detto contratto nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno subìto fino a concorrenza dell’importo del finanziamento previsto e non usufruito ovvero, in subordine, fino a concorrenza dell’importo anticipato e recuperato dalla Commissione in seguito all’escussione della garanzia bancaria concessa dalla Banca Nazionale del Lavoro di Arezzo, atteso che lo stesso è stato rimborsato alla banca dalla convenuta.

 Giudizio del Tribunale

46      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione a conoscere di un contratto, in virtù di una clausola compromissoria, deve essere valutata alla sola luce dell’art. 238 CE e della stessa clausola (sentenza della Corte 8 aprile 1992, causa C‑209/90, Commissione/Feilhauer, Racc. pag. I‑2613, punto 13, e ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2006, causa T‑449/04, Commissione/Trends e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 29). Tale competenza costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e deve quindi essere interpretata in senso restrittivo (sentenza della Corte 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11).

47      Per quanto riguarda anzitutto la responsabilità della convenuta, è opportuno osservare che il punto 1.1 del contratto precisa che «[i] contraenti si impegnano ad eseguire il presente contratto congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione», e che il punto 1.2 di detto contratto prevede che, «[e]ccettuati i casi di forza maggiore (in particolare scioperi, serrate ed altri eventi sottratti al ragionevole controllo dei contraenti), i contraenti si sforzano, entro i limiti della ragionevolezza, di conseguire i risultati previsti dal progetto e di adempiere alle obbligazioni dei contraenti inadempienti (che non adempiono ai loro obblighi)». Lo stesso punto del contratto precisa che «[n]essun contraente sarà tenuto ad intraprendere attività che sfuggano al suo ragionevole controllo, né a rimborsare somme di denaro per l’inadempimento di un altro contraente, a meno che egli non abbia contribuito all’inadempimento». Ne risulta che i contraenti sono solidalmente responsabili dell’esecuzione e/o dell’inadempimento del contratto, salvo dimostrare che essi non abbiano contribuito a tale inadempimento. Orbene, la convenuta non dimostra, né tanto meno afferma, di non avere alcuna responsabilità nella mancata esecuzione del contratto nella sua veste di coordinatore del progetto. Inoltre, dal contratto non emerge che la responsabilità contrattuale della convenuta dovrebbe essere limitata ad un terzo delle somme eventualmente dovute.

48      La Commissione è receduta dal contratto in applicazione del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto. Si deve quindi valutare in che misura la convenuta sia venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal contratto e, dunque, se la Commissione fosse autorizzata a recedere dal contratto sulla base di detta clausola.

49      La Commissione sostiene che la convenuta ha apportato alcune modifiche al contratto relative, in particolare, alla tecnologia utilizzata, da intendersi come una modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto. La convenuta contesta tale affermazione, poiché essa ritiene che la modifica apportata alla tecnologia utilizzata non sia sostanziale, ma debba essere considerata semplicemente quale miglioramento della tecnologia proposta nel contratto.

50      È d’uopo pertanto stabilire se la modifica relativa alla tecnologia operata dalla convenuta abbia o meno modificato sostanzialmente le condizioni di esecuzione del contratto.

51      Risulta dagli atti di causa che i progetti presentati nell’ambito della «Sezione 1» del bando di gara, intitolata «Combustione di biomasse», dovevano riguardare la produzione di elettricità, di calore ovvero la produzione combinata di calore e di elettricità attraverso la combustione di biomasse. Inoltre, era esplicitamente previsto che non sarebbero state ammesse le proposte basate su tecnologie di conversione diverse dalla combustione e le proposte nelle quali la tecnologia di combustione fosse basata su forni rotativi, reattori a letto trascinato, reattori a ciclone, gasogeni con un processo di combustione a due fasi.

52      Per quanto riguarda il progetto originario presentato dalla convenuta alla Commissione, occorre constatare che al punto 2 dell’allegato I al contratto si afferma che «[l]a tecnologia scelta consiste in una caldaia a letto fluido ad alta tecnologia per la produzione di vapore – turbogeneratore – caratterizzata dalla progettazione semplice e dagli spazi ridotti, a bassa emissione, con tempi rapidi di accensione e di spegnimento e con costi di manutenzione ridotti».

53      Per quanto riguarda la nuova tecnologia proposta successivamente dalla convenuta, emerge dagli atti di causa, segnatamente dalla sua lettera dell’8 luglio 2002 indirizzata alla Commissione nonché dalla descrizione del procedimento tecnico allegato al ricorso, che la stessa consiste in una gassificazione della biomassa strutturata in due fasi: in primo luogo, una gassificazione della biomassa finalizzata all’estrazione del gas combustibile separato dal catrame e dalle polveri di carbone, e, in secondo luogo, una combustione interna del solo gas combustibile finalizzata alla produzione combinata di energia termica ed elettrica.

54      Orbene, va osservato che il bando di gara faceva riferimento esclusivamente a processi di generazione di energia attraverso la combustione e presentava come inammissibili i progetti basati su tecnologie diverse dalla combustione nonché quelli nei quali la tecnologia di combustione fosse basata su gasogeni con un processo di combustione a due fasi. È giocoforza constatare quindi che la nuova tecnologia proposta dalla convenuta non soddisfaceva i requisiti richiesti dal bando di gara e, di conseguenza, non poteva beneficiare del finanziamento comunitario a titolo della «Sezione 1».

55      Di conseguenza, è inconferente l’argomento della convenuta diretto a evidenziare i vantaggi di tale nuova tecnologia rispetto a quella precedente, oggetto del contratto. A tale riguardo è sufficiente constatare che, se tale tecnologia, basata sulla gassificazione, fosse stata presentata in luogo di quella basata sulla combustione, la Commissione non l’avrebbe selezionata, sulla base del rilievo che essa non soddisfaceva i requisiti chiaramente specificati nel bando di gara e non avrebbe quindi potuto beneficiare di un sostegno finanziario a titolo della «Sezione 1».

56      Per quanto riguarda l’asserito inadempimento della Commissione ai propri obblighi contrattuali di lealtà, buona fede e cooperazione nell’esecuzione del contratto, in primo luogo, occorre osservare – relativamente, in particolare, al tempo impiegato dalla Commissione per rispondere alla lettera della convenuta del 30 novembre 2000 con cui si chiedeva una proroga del contratto – che, per quanto sia censurabile il ritardo con cui la Commissione ha risposto a tale lettera, ai sensi della giurisprudenza, non è possibile che tale termine abbia potuto far sorgere un legittimo affidamento.

57      Infatti, il principio di tutela del legittimo affidamento, che costituisce un principio generale del diritto comunitario, si estende a qualunque soggetto si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione, avendogli fornito garanzie precise, abbia fatto sorgere aspettative fondate in capo al medesimo. Secondo una costante giurisprudenza, rappresentano garanzie di tal genere, a prescindere dalla forma in cui siano state comunicate, informazioni precise, categoriche e concordanti, che derivino da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di garanzie precise da parte dall’amministrazione (sentenza del Tribunale 8 maggio 2007, causa T‑271/04, Citymo/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punto 138). Orbene, la convenuta non dimostra di aver ricevuto garanzie sulla proroga del contratto da parte della Commissione.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa al fatto che non sarebbe stata offerta alla convenuta la possibilità di avere un dibattito in contraddittorio con la Commissione, in merito alla nuova tecnologia proposta e alla rinegoziazione del contratto in seguito al mancato rinnovo delle autorizzazioni da parte del Comune di Umbertide, va sottolineato che nessuna clausola del contratto obbliga la Commissione ad avviare tale dibattito e che, se è pur vero che la Commissione poteva farlo, essa non vi era affatto obbligata.

59      In terzo luogo, per quanto riguarda il dedotto inadempimento dell’obbligo di cooperazione, è sufficiente constatare che, proprio per prendere in considerazione le difficoltà incontrate dalla convenuta nell’esecuzione del contratto, la Commissione ha accolto per due volte la sua domanda di proroga del contratto.

60      Da quanto fin qui esposto risulta che la convenuta non ha dimostrato che la Commissione sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali di osservanza dei principi di tutela del legittimo affidamento, di buona fede e di cooperazione. Pertanto, per il semplice fatto che la nuova tecnologia proposta non era conforme ai requisiti del bando di gara, la Commissione aveva il diritto di recedere dal contratto sulla base del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto.

 Sulla domanda di rimborso delle somme versate

 Argomenti delle parti

61      La Commissione sottolinea che, ai sensi del punto 5.4 delle condizioni generali del contratto, «[i]n caso di recesso, il contributo comunitario sarà versato solo per i costi che si riferiscono agli elaborati del progetto accettati dalla Commissione e per qualsiasi altro costo che si possa considerare equo e ragionevole, ivi compresi gli impegni di spesa». Essa sostiene che la convenuta le ha sottoposto elaborati che non sarebbero stati accettati in quanto riguardavano un «progetto sostanzialmente diverso» da quello contrattualmente previsto e non erano quindi compatibili con gli obiettivi prefissati da quest’ultimo. Questa sarebbe la ragione per cui la Commissione avrebbe receduto dal contratto in forza del punto 5.1 delle condizioni generali dello stesso.

62      La Commissione ritiene dunque che la convenuta debba rimborsarle tutte le somme ricevute a titolo di contributo finanziario, comprensive della somma capitale, pari a un totale di EUR 479 332,40 (EUR 461 979 + EUR 17 353,40), e degli interessi.

63      Per quanto attiene agli interessi, la Commissione si riferisce alla lettera del contratto che, per le ipotesi di recesso effettuate, come nel caso di specie, conformemente al punto 5.1 delle condizioni generali, non prevede, oltre all’obbligo di restituzione della somma capitale, la «corresponsione di interessi compensativi dalla data di ricezione delle somme da parte del debitore fino a quella in cui è avvenuto il recesso». Essa precisa che il contratto prevede tuttavia il versamento di tali interessi nelle ipotesi di recesso disciplinate dal punto 5.3, lett. a), di detto contratto (punto 5.4 del contratto).

64      La Commissione afferma, tuttavia, che la convenuta dovrebbe essere condannata a versare anche gli interessi maturati nel periodo di riferimento interessato, vale a dire dalla ricezione dei contributi finanziari fino al recesso dal contratto. Essa sottolinea, infatti, che la semplice restituzione da parte della convenuta della somma ottenuta a titolo di finanziamento configurerebbe una sorta di arricchimento indebito, dal momento che la stessa ha disposto di tale somma per oltre sei anni a fronte di un «progetto radicalmente differente» da quello approvato inizialmente. Al riguardo, la Commissione si richiama al disposto del punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto nonché a quello del punto 5.3, lett. a). Essa sostiene che il tasso di interessi di cui al punto 5.4 delle condizioni generali del contratto, ripreso al punto 9.1.2 dello stesso, è applicabile per analogia anche al presente caso di specie. Essa ritiene che tale applicazione analogica trovi la propria giustificazione nel fatto che fra le ipotesi contemplate dal punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali del contratto rientrano alcune condotte del beneficiario che possono essere ragionevolmente paragonate a quelle indicate al punto 5.1 delle stesse condizioni generali.

65      La Commissione fa valere che il fatto che la convenuta abbia trattenuto i fondi destinati al finanziamento di un determinato progetto semplicemente per tentare di realizzare un diverso progetto potrebbe essere paragonato all’inadempimento degli obblighi contrattuali disciplinato dal punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali del contratto. Essa ritiene dunque che sia pienamente giustificata l’applicazione analogica alla presente fattispecie del tasso di interessi previsto dal contratto per le ipotesi di recesso di cui al punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali.

66      Secondo la Commissione, il periodo di riferimento per il calcolo degli interessi contrattualmente stabiliti decorrerebbe per quanto riguarda la somma di EUR 461 979 dal 4 dicembre 1997 e, per quanto riguarda la somma di EUR 17 353,40, dal 18 dicembre 1997 e sino al 1° aprile 2003, data in cui la convenuta avrebbe ricevuto la lettera di recesso del 27 marzo 2003.

67      La Commissione precisa inoltre che sarebbero altresì dovuti gli interessi moratori. Sebbene gli stessi non siano espressamente previsti nel contratto, secondo il primo comma dell’art. 1224 c.c., in materia di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sarebbero dovuti gli interessi legali a partire dal giorno della mora anche se non erano dovuti precedentemente e nonostante il creditore non abbia subìto alcun danno. La stessa disposizione chiarisce che, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sarebbero dovuti nella stessa misura. La Commissione è dell’avviso che il tasso degli interessi moratori applicabili dalla data di scadenza della nota di addebito fino al saldo dovrebbe essere pari a quello degli interessi compensativi contrattualmente stabiliti.

68      In subordine, la Commissione chiede l’applicazione dei soli interessi moratori. Essa sostiene che, se il Tribunale non dovesse seguire il suo ragionamento riguardante l’applicazione in via analogica degli interessi compensativi dalla data del ricevimento del finanziamento da parte della convenuta fino al recesso dal contratto, il tasso degli interessi moratori applicabile alla fattispecie dovrebbe essere quello legale italiano, ai sensi dell’art. 1224, primo comma, primo periodo, c.c.

69      La Commissione osserva che, nel periodo in questione, tale tasso era pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, e al 3% dal 1° gennaio 2008 alla data di deposito del ricorso, e che si dovrebbe applicare «a decorrere dal giorno della mora», vale a dire dal 4 gennaio 2004 fino al giorno del saldo effettivo. Essa chiede inoltre che nel calcolo degli interessi sia incluso l’importo pari a EUR 461 979, oggetto dell’escussione della garanzia bancaria il 25 gennaio 2005.

70      La convenuta sostiene, ipotizzando l’illegalità del recesso esercitato dalla Commissione ai sensi del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto e l’infondatezza in diritto dei presunti inadempimenti che le sono addebitati, che anche il computo degli interessi effettuato dalla ricorrente sarebbe, a suo avviso, del tutto erroneo.

71      La convenuta contesta l’argomento della Commissione secondo cui il tasso degli interessi sarebbe stabilito dal punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto, che sarebbe applicabile al caso di specie. Essa osserva che il recesso dal contratto è stato notificato ai sensi del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto.

72      La convenuta ritiene che il punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto debba essere interpretato alla luce delle disposizioni degli artt. 1362‑1370 c.c., le quali adotterebbero come «criterio prioritario di interpretazione» il criterio soggettivo che pone come «presunzione» o «regola» che la «comune intenzione delle parti» sia quella che risulta dalla lettera del contratto, salvo che da dati extratestuali, ma chiari, precisi, univoci e concordanti, venga provato il contrario. Essa sottolinea che tra tali dati rientra il comportamento delle parti. Orbene, nel caso di specie non sussisterebbero, a suo avviso, comportamenti delle parti che potrebbero essere interpretati come eccezione alla regola contenuta nel contratto, secondo la quale, «[n]el caso di recesso dal contratto in virtù del punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali del contratto possono essere aggiunti interessi a qualunque somma da rimborsare». Essa ritiene che il punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto non si riferisca in maniera generale al recesso, ma espressamente ed esclusivamente al caso del recesso di cui al punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali.

73      La convenuta ritiene che non sia possibile ragionare per analogia nel caso di specie. Essa afferma che nel caso di cui al punto 5.3, lett. a), delle condizioni generali del contratto si sarebbe in presenza di un inadempimento che giustificherebbe il recesso dal contratto e, quindi, la «sanzione» costituita dall’applicazione di un tasso di interesse elevato, situazione che non sussisterebbe nel caso di cui al punto 5.1 delle condizioni generali del contratto.

74      La convenuta ricorda che le disposizioni di cui agli artt. 1362-1370 c.c. pongono come «criterio prioritario di interpretazione» la comune intenzione delle parti risultante dal tenore letterale del contratto. L’«interpretazione oggettiva» avrebbe un valore soltanto sussidiario e potrebbe essere utilizzata soltanto, in primo luogo, nei casi di oscurità del testo oggetto di interpretazione e, in secondo luogo, in caso di fallimento dell’interpretazione soggettiva. Orbene, a suo avviso, nel caso di specie non è soddisfatto nessuno dei due requisiti.

75      La convenuta sottolinea che non sussiste una dualità fra i progetti e che la diversa collocazione territoriale del progetto in questione è conseguente soltanto al «factum principis» del decreto legislativo n. 79/1999, attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GURI n. 75 del 13 marzo 1999), e al comportamento della Commissione, restando così escluso qualsiasi inadempimento della convenuta.

76      Inoltre, la convenuta ritiene inconferente il riferimento all’art. 1224, primo comma, seconda frase, c.c., ai sensi del quale, «[s]e prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura». A suo avviso, nell’eventualità in cui si dovesse corrispondere un interesse, lo stesso potrebbe essere computato e determinato soltanto ai sensi dell’art. 1224, primo comma, prima frase, c.c., e dell’art. 1284 c.c.

77      La convenuta ritiene che, non sussistendo nel caso di specie il requisito previsto dal contratto per giustificare il recesso, la liquidità e l’esigibilità dell’asserito credito siano insussistenti e, quindi, che non sia cominciato il decorso degli interessi.

 Giudizio del Tribunale

78      Come emerge dai precedenti punti 15 e 60, la domanda di rimborso della Commissione deve essere accolta riguardo alla somma capitale, vale a dire per un importo pari a EUR 479 332,40.

79      Per quanto riguarda le somme dovute a titolo di interessi, occorre osservare che, in via principale, la Commissione fonda la domanda di rimborso delle somme versate sul punto 5.1 delle condizioni generali del contratto e chiede al Tribunale la condanna della convenuta al pagamento degli interessi sulla base del punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del medesimo contratto.

80      Orbene, poiché gli interessi hanno soltanto carattere accessorio rispetto alla somma capitale – la quale, nel caso di specie, risulta dall’applicazione del punto 5.1 delle condizioni generali del contratto, pattuizione contrattuale dedotta dalla Commissione relativamente al suo credito principale –, la Commissione non può avvalersi di una pattuizione contrattuale, nel caso di specie il punto 5.3, lett. a), della quale essa non ha chiesto l’applicazione per quanto riguarda la determinazione della somma capitale, a fondamento della sua domanda di interessi contrattuali. Ne deriva che la domanda di interessi contrattuali fondata sul punto 5.4, terzo comma, delle condizioni generali del contratto deve essere respinta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑448/04, Commissione/Trends e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 186).

81      Quanto, poi, alla domanda di interessi presentata in via subordinata, poiché il contratto, in virtù del suo art. 10, è disciplinato dal diritto italiano, occorre applicare il primo comma dell’art. 1224 c.c., secondo il quale, «[n]elle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno». La medesima disposizione precisa inoltre che, «[s]e prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura».

82      Occorre constatare che in data 19 novembre 2003 è stata inviata alla convenuta una lettera di messa in mora, la quale le ribadiva di dover restituire la somma capitale e gli interessi, ma che il dettaglio dei calcoli sarebbe stato disponibile solo con la nota di addebito n. 3240505658 del 21 novembre 2003, la cui scadenza era fissata al 4 gennaio 2004. È quindi a partire dalla data di scadenza di tale prima nota di addebito, vale a dire dal 4 gennaio 2004, fino al giorno del saldo completo del debito che la Commissione ha il diritto di chiedere interessi di mora al tasso legale italiano.

83      Ai sensi dell’art. 1284 c.c.:

«Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo (…)».

84      Orbene, il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2003, ha fissato tale saggio di interessi al 2,5%; esso ha trovato applicazione per gli anni 2004-2007 ed è stato successivamente modificato con decreto ministeriale 2 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 2007, che l’ha fissato al 3% a partire dal 1° gennaio 2008.

85      Pertanto, si deve condannare la convenuta a pagare alla Commissione la somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi di mora al tasso legale italiano, calcolati conformemente ai succitati tassi a partire dal 4 gennaio 2004 e fino a completo pagamento del debito, previa detrazione della somma di EUR 461 979 recuperata dalla Commissione in seguito all’escussione, il 25 gennaio 2005, della garanzia bancaria concessa dalla Banca Nazionale del Lavoro di Arezzo, nonché, per il resto, respingere il ricorso, e ciò senza che sia necessario procedere alla nomina di un esperto, richiesta dalla convenuta.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Antiche Terre, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi di mora al tasso legale italiano, calcolati conformemente ai tassi in vigore a partire dal 4 gennaio 2004 e fino a completo pagamento del debito, previa detrazione della somma di EUR 461 979 recuperata dalla Commissione in seguito all’escussione, il 25 gennaio 2005, della garanzia bancaria della quale era beneficiaria.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Antiche Terre è condannata alle spese.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 luglio 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.