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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 novembre 2023 – IP / Quirin Privatbank AG

(Causa C-655/23, Quirin Privatbank)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IP

Convenuto: Quirin Privatbank AG

Questioni pregiudiziali

a)    Se l’articolo 17 dell’RGPD 1 debba essere interpretato nel senso che l’interessato, i cui dati personali siano stati illecitamente divulgati dal titolare del trattamento mediante trasmissione abbia diritto a un’azione nei confronti del titolare del trattamento intesa ad inibire una nuova trasmissione illecita di tali dati, laddove lo stesso non esiga dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati.

b)    Se una siffatta azione inibitoria possa derivare (anche) dall’articolo 18 dell’RGPD o da un’altra disposizione dell’RGPD.

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a) e/o 1b):

a)    Se il diritto a proporre un’azione inibitoria ai sensi del diritto dell’Unione sussista solo qualora in futuro si debbano temere ulteriori violazioni dei diritti dell’interessato derivanti dall’RGPD (rischio di recidiva).

b)    Se si possa presumere l'esistenza di un rischio di recidiva a causa della violazione dell’RGPD già esistente.

In caso di risposta negativa alle questioni sub 1a) e 1b):

Se l’articolo 84 in combinato disposto con l’articolo 79 dell’RGPD debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di riconoscere ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale all’interessato, i cui dati personali siano stati divulgati illecitamente dal titolare del trattamento mediante trasmissione, oltre al risarcimento del danno materiale o immateriale ai sensi dell’articolo 82 dell’RGPD e ai diritti derivanti dall’articolo 17 e dall’articolo 18 dell’RGPD, un’azione nei confronti del titolare del trattamento intesa a inibire una nuova trasmissione illecita di tali dati.

Se l’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD debba essere interpretato nel senso che per poter ritenere sussistente un danno immateriale ai sensi di tale disposizione siano sufficienti meri sentimenti negativi, come, ad esempio, irritazione, disappunto, insoddisfazione, preoccupazione e timore, i quali, di per sé, fanno parte dei rischi generali della vita e spesso della vita quotidiana. Oppure se, per poter ritenere sussistente un danno, sia necessario un pregiudizio per la persona fisica interessata, che vada al di là di tali sentimenti.

Se l’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD debba essere interpretato nel senso che, in sede di quantificazione dell’importo del danno immateriale da risarcire, il grado di colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e rispettivamente dei suoi collaboratori costituisce un criterio rilevante.

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a), 1b) o 3:

Se l’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD debba essere interpretato nel senso che, in sede di quantificazione dell’importo del danno immateriale da risarcire, possa essere preso in considerazione, per poterlo ridurre, il fatto che all’interessato spetti, oltre al diritto al risarcimento del danno, un’azione inibitoria.

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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).