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Ricorso proposto il 1° settembre 2008 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-356/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Chalkias e E. Leftheriotou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il ricorso della Repubblica ellenica e annullare completamente la decisione impugnata della Commissione o, in subordine, modificarla secondo quanto più specificamente esposto, nel senso di non applicare alcuna rettifica nel settore dei seminativi per gli anni di raccolta 2004 e 2005 o, comunque, limitare la correzione al 5% e esclusivamente alle spese per il grano duro;

detrarre l'importo di EUR 609 833,96 dalla rettifica imposta di EUR 127 714 520,73 e da qualsiasi altra rettifica eventualmente imposta dopo la proposizione del presente ricorso;

condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso di annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2008, C(2008) 3411, pubblicata con il numero 2008/582/CE, che riguarda l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese dell'ammontare di EUR 127 714 520,73, effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEAOG), la ricorrente deduce i seguenti motivi di annullamento:

Con il primo motivo di annullamento, che riguarda la rettifica nel settore delle colture di grano duro e delle colture diverse dal grano duro, si deduce l'interpretazione e l'applicazione erronea degli artt. 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 1, 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 1593/2000 2, 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 3, e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 4, poiché sulla base di tali disposizioni è possibile individuare le parcelle anche utilizzando materiale cartografico diverso dalle carte ortofotografiche, ma di valore equivalente; in subordine si deduce la valutazione erronea delle circostanze di fatto e l'insufficiente motivazione delle rettifiche. Inoltre, si deduce la mancanza di un fondamento giuridico dell'applicazione della rettifica, poiché, secondo la ricorrente, la Commissione ha valutato erroneamente le circostanze di fatto ed è andata oltre i limiti del suo potere discrezionale nel valutare che i controlli in loco non erano stati eseguiti tempestivamente.

Con il secondo motivo di annullamento si deduce la mancanza di fondamento giuridico e la motivazione insufficiente per quanto riguarda la recidiva allegata, la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela dell'affidamento legittimo, in quanto la Commissione, secondo la ricorrente, era stata informata delle difficoltà processuali che avevano ritardato il perfezionamento del suo sistema di controllo e, su indicazione e in collaborazione con la Commissione, era stata inclusa in un piano di azione a tale fine predisposto.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 182, pag. 4).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).