Language of document : ECLI:EU:T:2009:356

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

23 settembre 2009 (*)

«Marchio comunitario – Marchi comunitari denominativo DANELECTRO e figurativo QWIK TUNE – Inosservanza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dei marchi – Richiesta di restitutio in integrum – Reformatio in pejus – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Artt. 61, n. 2, 73, seconda frase, e 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 63, n. 2, 75, seconda frase, e 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Nei procedimenti riuniti T‑20/08 e T‑21/08,

Evets Corp., con sede in Irvine, California (Stati Uniti), rappresentata dal sig. S. Ryan, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni emodelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 novembre 2007 (procedimenti R 603/2007‑4 e R 604/2007‑4), relativo alla richiesta di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, giudici

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2008;

visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2008;

vista l’ordinanza 5 maggio 2009, recante riunione dei procedimenti T‑20/08 e T‑21/08 ai fini della fase orale e della sentenza,

in seguito all’udienza del 3 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1° aprile 1996, la ricorrente, Evets Corp., ha presentato due domande di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1].

2        I marchi di cui si è chiesta la registrazione sono il marchio denominativo DANELECTRO e il marchio figurativo QWIK TUNE, che contemplano prodotti rientranti nelle classi 9 e 15 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato.

3        Il marchio QWIK TUNE è stato registrato il 30 aprile 1998 e il marchio DANELECTRO il 25 maggio 1998.

4        Il 7 e il 14 settembre 2005, l’UAMI ha informato il rappresentante della ricorrente della scadenza della registrazione per i marchi, rispettivamente, QWIK TUNE e DANELECTRO, in conformità all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 47, n. 2, del regolamento n. 207/2009) e alla regola 29 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Secondo tali notifiche, occorreva presentare le domande di rinnovo e pagare le tasse prima del 30 aprile 2006. Tali domande potevano ancora essere inoltrate e le tasse pagate entro un termine supplementare di sei mesi, che scadeva il 1° novembre 2006.

5        Il 21 e il 23 novembre 2006, l’UAMI ha notificato al rappresentante della ricorrente, in conformità all’art. 47 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 47 del regolamento n. 207/2009), alle regole 30, n. 5, 84, n. 3, lett. l), e 84, n. 5, del regolamento n. 2868/95, che i marchi QWIK TUNE e DANELECTRO erano stati cancellati dal registro dei marchi comunitari il 1° ottobre 2006, con effetto a partire dal 1° aprile 2006. In ciascuna notifica si indicava che, in caso di disaccordo, il rappresentante della ricorrente poteva chiedere, nel termine di due mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica, una decisione scritta.

6        Il 26 gennaio 2007, il rappresentante della ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum per i marchi di cui trattasi, in applicazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento n. 207/2009). Con tale richiesta esso domandava di essere reintegrato nei suoi diritti per poter procedere al rinnovo delle registrazioni in esame, e affermava che queste ultime non erano state rinnovate a causa di un errore dovuto a circostanze che esulavano dalla sfera del suo controllo e da quello della ricorrente. Infatti, la responsabilità del rinnovo sarebbe stata trasferita ad un terzo, che non avrebbe avuto nella sua banca dati l’indirizzo corretto della ricorrente. Il rappresentante della ricorrente chiedeva all’UAMI di prelevare le tasse ai fini della restitutio in integrum e ai fini del rinnovo sul conto corrente ad essa appartenente, aperto presso quest’ultimo. Esso asseriva che la ricorrente aveva avuto conoscenza della perdita dei suoi diritti soltanto il 26 novembre 2006, data in cui esso le aveva trasmesso le notifiche dell’UAMI.

7        Il 22 febbraio 2007, il dipartimento «Marchi e registro» dell’UAMI ha respinto la richiesta di restitutio in integrum. Esso ha ritenuto che il ricorso fosse stato depositato nei termini e fosse ricevibile, ma che la ricorrente non avesse dimostrato tutta la vigilanza resa necessaria dalle circostanze. Infatti, a suo avviso, il rappresentante della ricorrente sapeva che i marchi di cui trattasi dovevano essere rinnovati, ma non aveva adottato i provvedimenti necessari per assicurarsi presso la ricorrente, presso il terzo, cui la responsabilità del rinnovo era stata trasferita, e presso l’UAMI che il rinnovo fosse stato effettuato o, eventualmente, che esso sarebbe stato effettuato. Conseguentemente, le registrazioni dei marchi DANELECTRO e QWIK TUNE venivano reputate cancellate in applicazione della regola 30, n. 6, del regolamento n. 2868/95.

8        Il 21 giugno 2007, la ricorrente ha proposto ricorso presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009) avverso le decisioni del dipartimento «Marchi e registro» 22 febbraio 2007.

9        Con decisioni 5 novembre 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso dichiarando che la richiesta di restitutio in integrum veniva considerata come non proposta in conformità all’art. 78, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 3, del regolamento n. 207/2009), in quanto era stata depositata dopo la scadenza del termine di due mesi previsto all’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 2, del regolamento n. 207/2009), e che la tassa di restitutio in integrum era stata pagata oltre detto termine. Essa ha considerato che, poiché le date della cessazione dell’impedimento erano il 21 novembre 2006 per il marchio QWIK TUNE e il 23 novembre 2006 per il marchio DANELECTRO, date in cui l’UAMI aveva informato il rappresentante della ricorrente che i marchi erano stati cancellati, il ricorso presentato il 26 gennaio 2007 era fuori termine.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        dichiarare che la richiesta di restitutio in integrum è stata depositata nei termini previsti all’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94;

–        rinviare la decisione della controversia dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa statuisca nel merito, per stabilire se si sia dimostrata tutta la vigilanza necessaria ai fini del rinnovo dei marchi di cui trattasi;

–        condannare l’UAMI alle spese.

11      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      A sostegno dei suoi ricorsi la ricorrente invoca sostanzialmente tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione del divieto di reformatio in pejus, in secondo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio e, in terzo luogo, sulla violazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94.

13      Occorre iniziare con l’esame del motivo vertente sulla violazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94.

 Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94

14      Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha calcolato in modo errato il termine di due mesi a partire dalla cessazione dell’impedimento sopraggiunta il 21 e il 23 novembre 2006, date in cui l’UAMI ha informato il rappresentante della ricorrente della decadenza dai diritti di cui trattasi, in quanto la data da prendere in considerazione sarebbe quella in cui la ricorrente stessa ha avuto conoscenza della perdita dei suoi diritti.

15      L’UAMI contesta gli argomenti presentati dalla ricorrente.

16      Ai sensi dell’art. 78, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, la richiesta di restitutio in integrum deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento che è all’origine dell’inosservanza del termine che abbia per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. La richiesta è ricevibile soltanto nel termine di un anno a decorre dalla scadenza del termine non osservato. La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni invocate a suo sostegno. Essa è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di restitutio in integrum.

17      Nella fattispecie, le parti convengono in linea di principio sul fatto che la «cessazione dell’impedimento» è la data in cui la ricorrente è stata informata della perdita dei diritti di cui trattasi.

18      È pacifico che il rappresentante della ricorrente ha ricevuto, rispettivamente, il 21 e il 23 novembre 2006 le notifiche dell’UAMI dirette ad informarlo che le registrazioni dei marchi QWIK TUNE e DANELECTRO erano state cancellate dal registro dei marchi comunitari il 1° ottobre 2006, con effetto a partire dal 1° aprile 2006.

19      La commissione di ricorso ha ritenuto di dover considerare la richiesta di restitutio in integrum depositata il 26 gennaio 2007 come non presentata in conformità all’art. 78, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto la richiesta era stata depositata e la tassa di restitutio in integrum pagata dopo la scadenza del termine di due mesi che, come previsto all’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94, spirava, rispettivamente, il lunedì 22 per il marchio QWIK TUNE e il martedì 23 gennaio 2007 per il marchio DANELECTRO.

20      Orbene, la ricorrente sostiene che il termine di due mesi poteva iniziare a decorrere soltanto dalla data alla quale essa stessa, e non il suo rappresentante, aveva preso conoscenza della perdita dei diritti in esame, in quanto essa avrebbe assunto le proprie responsabilità agendo, grazie all’intermediazione del terzo, come suo stesso rappresentante ai fini del rinnovo delle registrazioni in esame e l’errore che avrebbe condotto al mancato rispetto del termine avrebbe avuto luogo nei suoi uffici. Tale data sarebbe stata il 26 novembre 2006 e, quindi, la richiesta di restitutio en integrum sarebbe stata presentata nei termini.

21      Tale argomentazione non può essere accolta. Infatti, come sostiene giustamente l’UAMI, la data in cui la perdita di un diritto viene portata a conoscenza del rappresentante deve essere ritenuta come coincidente con la data in cui la persona rappresentata, cioè la ricorrente, ne ha preso conoscenza.

22      Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi della regola 77 del regolamento n. 2868/95, qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’UAMI al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato. Lo stesso accade per qualsiasi comunicazione inviata all’UAMI dal rappresentante debitamente autorizzato che produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stata inviata dal rappresentato.

23      Così, rispetto all’UAMI, rilevano le sue comunicazioni con il rappresentante della ricorrente e non le comunicazioni tra il rappresentante del ricorrente e quest’ultima.

24      Occorre anche ricordare che, ai sensi dell’art. 78, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 5, del regolamento n. 207/2009), l’art. 78 non è applicabile ai termini previsti dal n. 2 di detto articolo. Così, se il termine due mesi, che costituisce una delle condizioni per la ricevibilità della richiesta di restitutio in integrum, non è stato osservato, non sussiste più la possibilità di presentare una nuova richiesta di restitutio in integrum, neppure giustificando tale inosservanza.

25      Ne consegue che la commissione di ricorso ha sostenuto giustamente che si dovesse ritenere come non presentata la richiesta di restitutio in integrum depositata il 26 gennaio 2007.

26      Inoltre, la ricorrente fa valere che tenuto conto del termine complessivo di dodici mesi previsto dalla disciplina ai fini dell’avvio di una procedura di restitutio in integrum, l’intenzione del legislatore era che il termine di due mesi non fosse calcolato a partire dalla data di notifica della scadenza al rappresentante del titolare del marchio. In siffatta ipotesi, il termine di dodici mesi sarebbe superfluo e sarebbe stata sufficiente la fissazione di un termine di due mesi per intraprendere la procedura di restitutio in integrum. Tale soluzione sarebbe stata adottata dalle commissioni di ricorso dell’Ufficio europeo dei Brevetti (UEB) e la stessa soluzione dovrebbe essere applicata alla fattispecie, nella misura in cui l’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 sarebbe sostanzialmente identico all’art. 122, n. 2, della convenzione sulla concessione di brevetti europei 5 ottobre 1973, come modificata.

27      Va osservato preliminarmente che l’art. 122, n. 2, della convenzione sulla concessione di brevetti europei non contiene più disposizioni sul termine ma fa riferimento alla regola 136 del regolamento di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei, come adottata con decisione del consiglio di amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti 7 dicembre 2006. La disposizione rilevante è, pertanto, la regola 136, n. 1, di detto regolamento di esecuzione.

28      Per quanto riguarda il termine di un anno, è sufficiente constatare che l’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 non concerne esclusivamente la richiesta di restitutio in integrum nel caso di mancata presentazione di una domanda di rinnovo, ma riguarda anche l’inosservanza del termine nel caso in cui l’impedimento abbia avuto per conseguenza diretta, ai sensi delle disposizioni di detto regolamento, la perdita di un diritto o quella di un mezzo di ricorso. L’impedimento e, soprattutto, la cessazione di esso, può presentarsi sotto diverse forme e, pertanto, il termine di un anno è previsto come termine assoluto. La ricorrente non può quindi sostenere che tale termine diverrebbe inutile se il termine di due mesi fosse calcolato a partire dalla «data cronologica» (nella fattispecie, il 21 e il 23 novembre 2006) in parola. Se l’impedimento cessa soltanto un anno dopo la scadenza del termine non osservato, la richiesta di restitutio in integrum non è più ricevibile. Il termine di due mesi si colloca pertanto all’interno del termine di un anno.

29      Per quanto riguarda la prassi delle commissioni di ricorso dell’UEB, invocata dalla ricorrente, è sufficiente constatare che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e di obiettivi specifici, ove la sua applicazione resta indipendente da ogni altro sistema [v., analogamente, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II‑3829, punto 47].

30      Infatti, se pure disposizioni formulate in modo identico o analogo nel campo del diritto europeo della proprietà intellettuale devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo coerente, la convenzione europea sui brevetti non è un atto comunitario, né l’Ufficio europeo dei brevetti è un organo comunitario. Le decisioni delle sue commissioni di ricorso non hanno efficacia vincolante nel diritto comunitario (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston per la sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I‑2213, in particolare pag. I‑2215, paragrafo 40).

31      Peraltro, anche supponendo che l’art. 78 del regolamento n. 40/94 sia stato elaborato sulla base di un modello rientrante nel diritto dei brevetti, nulla indica che l’interpretazione delle due disposizioni debba essere identica, poiché gli interessi in questione in entrambi i settori possono divergere. Infatti, il contesto giuridico del diritto dei brevetti è diverso e le disposizioni che disciplinano il brevetto intendono regolamentare procedimenti differenti da quelli applicabili in materia di marchio [sentenza del Tribunale 13 maggio 2009, causa T‑136/08, Aurelia Finance/UAMI (AURELIA), Racc. pag. II‑1361, punto 21].

32      Comunque, la decisione della commissione di ricorso tecnica dell’UEB 16 aprile 1985 (procedimento T 191/82, GU UEB 7/1985, pag. 189), cui la ricorrente fa riferimento, non dimostra in alcun modo sotto quale aspetto l’UEB fornirebbe un’interpretazione diversa della disposizione rilevante. Infatti, in tale controversia, si è ritenuto che, allorché il dipendente di un mandatario si accorge che l’inosservanza di un termine ha comportato una perdita di diritti, si considera non cessato l’impedimento che è all’origine di tale inosservanza, cioè il fatto di non essersi resi conto che il termine non è stato rispettato, fintantoché il mandatario di cui trattasi non è stato personalmente informato della situazione, in quanto è a lui che spetta decidere se occorra presentare una richiesta di restitutio in integrum e, se esso decide di presentare tale richiesta, è a lui che incombe trovare le motivazioni e le circostanze che occorra far valere dinanzi all’UEB.

33      Orbene, nella fattispecie, il mandatario, cioè il rappresentante della ricorrente, non ha sostenuto di non essere stato personalmente informato della situazione alle date delle notifiche. Tale decisione non sorregge, quindi, in alcun modo gli argomenti della ricorrente. Inoltre, il rapporto che intercorre tra il rappresentante e il suo dipendente non può essere assimilato alla relazione che sussiste tra il rappresentato e il suo rappresentante.

34      In tale contesto, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94.

 Sul motivo vertente sulla violazione del divieto di reformatio in pejus

35      La ricorrente fa valere sostanzialmente che la commissione di ricorso, sollevando per la prima volta la circostanza che la richiesta di restitutio in integrum era stata depositata oltre il termine di due mesi dinanzi al dipartimento «Marchi e registro», l’avrebbe posta, in seguito al suo ricorso, in violazione del divieto di reformatio in pejus, in una situazione meno favorevole di quella in cui essa si sarebbe trovata in assenza di ricorso.

36      L’UAMI contesta gli argomenti presentati dalla ricorrente.

37      Anche supponendo che il principio che la ricorrente fa valere possa essere invocato in un procedimento in cui la commissione di ricorso eserciti le competenze dell’organo che ha adottato la decisione oggetto di ricorso dinanzi ad essa, oppure rinvii la controversia dinanzi a detto organo affinché essa le dia seguito, è sufficiente osservare che, respingendo il ricorso proposto dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha mantenuto in vigore la decisione del dipartimento «Marchi e registro». Pertanto, con riferimento alla decisione del dipartimento «Marchi e registro», nei limiti in cui essa non ha accolto le richieste della ricorrente, quest’ultima non si trova, in seguito alla decisione impugnata, in una posizione giuridica meno favorevole di quanto non lo fosse anteriormente alla proposizione del ricorso.

38      Inoltre, occorre ricordare che dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009) risulta che, in seguito all’esame nel merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tal modo, «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, nella fattispecie, pronunciarsi essa stessa sulla richiesta di restitutio in integrum respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione adottata in primo grado. Conseguentemente, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito della richiesta di restitutio in integrum, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza UAMI/Kaul, cit., punti 56 e 57).

39      Come sostiene l’UAMI, le questioni relative alla ricevibilità non vanno escluse da tale «nuovo esame completo» della richiesta di restitutio in integrum. Infatti, secondo costante giurisprudenza, le norme sui termini sono state stabilite al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario (v. ordinanza del Tribunale 21 novembre 2005, causa T‑426/04, Tramarin/Commissione, Racc. pag. II‑4765, punto 60, e giurisprudenza ivi citata). Tale osservazione di carattere generale si applica anche ai termini previsti dai regolamenti sul marchio comunitario [sentenza del Tribunale 17 settembre 2008, causa T‑218/06, Neurim Pharmaceuticals (1991)/UAMI – Eurim‑Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), Racc. pag. II‑2275, punto 44].

40      Al riguardo, la ricorrente non può invocare la sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T‑122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un pane di sapone) (Racc. pag. II‑265), nei limiti in cui il Tribunale aveva considerato che la commissione di ricorso non era competente a procedere ad un nuovo esame delle condizioni di deposito della domanda di registrazione e a dichiarare l’irricevibilità della domanda di registrazione (punti 29‑34). Infatti, accertando d’ufficio, a posteriori, un’irregolarità formale non rilevata dall’esaminatore, la commissione di ricorso aveva privato la ricorrente della scelta di rivolgere all’UAMI una nuova domanda di registrazione, che le consentisse di beneficiare di una data di deposito anteriore a quella che essa avrebbe potuto ottenere a partire dall’adozione della decisione impugnata in esame (sentenza Forma di un pane di sapone, cit., punti 29 e 30).

41      Orbene, nella fattispecie, il superamento del termine di cui trattasi non avrebbe potuto essere rettificato in nessun modo, il che comporta che la commissione di ricorso non avrebbe privato la ricorrente di nessuna scelta.

42      Per quanto riguarda la prassi delle commissioni di ricorso dell’UEB, invocata dalla ricorrente, è sufficiente ricordare che le decisioni di tale ufficio non hanno valore di giurisprudenza nel diritto comunitario.

43      In ogni caso, la decisione della grande commissione di ricorso dell’UEB 14 luglio 1994 (procedimento G 9/92, GU UEB 12/1994, pag. 875), invocata dalla ricorrente, non può essere applicata al caso di specie, in quanto essa non riguardava l’inosservanza di un termine, ma la questione se il testo di un brevetto, come approvato nella decisione intermedia, potesse essere contestato.

44      In tale contesto, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione del divieto di reformatio in pejus.

 Sul motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio

45      La ricorrente asserisce sostanzialmente che la commissione di ricorso avrebbe omesso, in violazione degli artt. 61, n. 2, e 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 63, n. 2, e 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009) di offrirle, prima dell’adozione delle decisioni impugnate, la possibilità di presentare le proprie deduzioni sui motivi per i quali la commissione di ricorso aveva respinto il suo ricorso, sollevando, per la prima volta, l’argomento che la richiesta di restitutio in integrum era stata depositata dinanzi al dipartimento «Marchi e registro» dopo la scadenza dei termini.

46      L’UAMI contesta gli argomenti presentati dalla ricorrente.

47      Occorre osservare che, secondo l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale di tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare utilmente le loro difese. Il diritto al contraddittorio vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento della decisione, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare [v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 2007, causa T‑317/05, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), Racc. pag. II‑427, punti 24, 26 e 27, nonché giurisprudenza ivi citata].

48      Dalla giurisprudenza deriva inoltre che i diritti della difesa sono violati a causa di un’irregolarità procedurale solo ove questa abbia inciso concretamente sulla possibilità per le imprese coinvolte di difendersi. Pertanto, l’inosservanza delle norme in vigore aventi lo scopo di tutelare i diritti della difesa può viziare il procedimento amministrativo soltanto se risulta che esso sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso in assenza di tale inosservanza (v. sentenza del Tribunale 12 maggio 2009, causa T‑410/07, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), Racc. pag. II‑1345, punto 32, e giurisprudenza ivi citata).

49      Orbene, come si è constatato nel corso dell’esame del motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha giustamente valutato che la richiesta di restitutio in integrum era stata depositata oltre il termine di due mesi e doveva quindi essere considerata come non presentata.

50      Così, anche supponendo che la commissione di ricorso si sia resa responsabile di una violazione del diritto della ricorrente al contraddittorio, siffatta violazione non avrebbe potuto inficiare la legittimità delle decisioni impugnate [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 2005, causa T‑273/02, Krüger/UAMI – Calpis (CALPICO), Racc. pag. II‑1271, punto 68].

51      Peraltro, nella fattispecie, in risposta ad un quesito del Tribunale relativo a cosa essa avrebbe affermato se avesse avuto la possibilità di presentare le proprie deduzioni in merito, quest’ultima si è accontentata di invocare che sussisteva una divergenza con riferimento alla personalità del rappresentante e che la prassi dell’UAMI differiva da quella dell’UEB. Orbene, rispetto all’UAMI, era il suo rappresentante ad aver ricevuto le notifiche e ad avere, del resto, depositato la richiesta di restitutio in integrum. Supponendo che così non fosse, tale rappresentante non avrebbe potuto presentare detta richiesta che dovrebbe essere considerata, a maggior ragione, come mai presentata. Inoltre, come si è già constatato in precedenza, la prassi dell’UEB non vincola l’UAMI. Pertanto, la risposta della ricorrente rafforza la constatazione secondo cui il suo diritto al contraddittorio non è stato violato.

52      In tal contesto la ricorrente non può invocare la citata sentenza Forma di un pane di sapone, secondo cui la commissione di ricorso aveva violato i diritti della difesa della ricorrente, non avendole dato occasione di pronunciarsi sui due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa accertati d’ufficio (sentenza Forma di un pane di sapone, cit., punto 47).

53      Occorre conseguentemente respingere il motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio.

54      Dall’insieme di quanto precede risulta che il ricorso proposto dalla ricorrente va respinto.

55      In tale contesto non occorre pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni della ricorrente.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Evets Corp. è condannata alle spese.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska‑Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2009.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.