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Cause riunite T‑20/08 e T‑21/08

Evets Corp.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchi comunitari denominativo DANELECTRO e figurativo QWIK TUNE — Inosservanza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dei marchi — Richiesta di restitutio in integrum — Reformatio in pejus — Diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Artt. 61, n. 2, 73, seconda frase, e 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 63, n. 2, 75, seconda frase, e 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Restitutio in integrum — Termine per la presentazione della richiesta di restitutio in integrum

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, nn. 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 77)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto avverso una decisione adottata da un’unità dell’Ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 62, n. 1)

3.      Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

1.      Ai sensi dell’art. 78, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la richiesta di restitutio in integrum deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento che è all’origine dell’inosservanza del termine che abbia per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

La data in cui la perdita di un diritto viene portata a conoscenza del rappresentante deve essere ritenuta come coincidente con la data in cui la persona rappresentata ne ha preso conoscenza. Ai sensi della regola 77 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato. Lo stesso accade per qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato, che produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse stata inviata dal rappresentato. Quindi, per l’Ufficio, rilevano le sue comunicazioni con il rappresentante e non le comunicazioni tra il rappresentante e il rappresentato.

(v. punti 21-23)

2.      Dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario risulta che, in seguito all’esame nel merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tal modo, «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, se si tratta di una richiesta di restitutio in integrum, pronunciandosi essa stessa sulla richiesta, respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione adottata in primo grado. Conseguentemente, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito della richiesta di restitutio in integrum, tanto in diritto quanto in fatto.

Le questioni relative alla ricevibilità non vanno escluse da tale «nuovo esame completo» della richiesta di restitutio in integrum. Infatti, secondo costante giurisprudenza, le norme sui termini sono state stabilite al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario. Tale osservazione di carattere generale si applica anche ai termini previsti dai regolamenti sul marchio comunitario.

(v. punti 38-39)

3.      Secondo l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale di tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare utilmente le loro difese. Il diritto al contraddittorio vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento della decisione, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare.

Inoltre, i diritti della difesa sono violati a causa di un’irregolarità procedurale solo ove questa abbia inciso concretamente sulla possibilità per le imprese coinvolte di difendersi. Pertanto, l’inosservanza delle norme in vigore aventi lo scopo di tutelare i diritti della difesa può viziare il procedimento amministrativo soltanto se risulta che esso sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso in assenza di tale inosservanza.

(v. punti 47-48)