Language of document : ECLI:EU:T:2015:748





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 –

Chyzh e altri / Consiglio

(causa T‑276/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine per l’adeguamento delle conclusioni – Irricevibilità parziale – Entità detenuta o controllata da una persona o da un’entità interessata dalle misure restrittive – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione [Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)] (v. punti 60‑63)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento – Termine per la presentazione di tale domanda – Dies a quo – Data della comunicazione del nuovo atto al ricorrente [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 101 e 102, § 2; decisioni del Consiglio 2010/639/PESC, 2012/642/PESC, art. 6, § 2, e 2013/534/PESC; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 8 bis, § 2, n. 1017/2012 e n. 1054/2013] (v. punti 65, 68, 71‑78)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento – Termine per la presentazione di tale domanda – Dies a quo – Data della comunicazione del nuovo atto al rappresentante del ricorrente – Presupposto – Notifica al rappresentante prevista espressamente da una normativa o da un accordo tra le parti (Art. 263, comma 6, TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 6, § 2, e 2013/534/PESC; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 8 bis, § 2, e n. 1054/2013) (v. punti 80‑83)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Regolamento che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità interessati e che completa tale elenco senza abrogarlo – Ricorso proposto da una persona che figura nell’elenco, ma non è citata in tale regolamento – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e n. 1159/2014) (v. punti 92‑98)

5.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 111, 112)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE) (v. punti 113‑119)

7.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Obbligo di estendere la misura alle entità detenute o controllate da tale entità – Presupposti – Atti che istituiscono le misure restrittive che prevedono l’applicazione delle medesime alle suddette entità detenute o controllate – Nomi delle persone ed entità che detengono o controllano le entità interessate che devono essere validamente iscritti nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive (Decisioni del Consiglio 2010/639/PESC, 2012/642 PESC, 2012/171/PESC e 2014/750/PESC; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, n. 265/2012, n. 1017/2012 e n. 1159/2014) (v. punti 133‑137, 147, 148, 184, 185, 188)

8.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del sindacato giurisdizionale – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/639/PESC, 2012/171/PESC, 2012/642/PESC, 2013/534/PESC e 2014/750/PESC; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, n. 265/2012, n. 1017/2012, n. 1054/2013 e n. 1159/2014) (v. punti 164, 165)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 (GU L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 311, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati, nei limiti in cui riguardano il sig. Yury Aleksandrovich Chyzh, la Triple TAA, la NefteKhimTrading STAA, la Askargoterminal ZAT, la Bereza Silicate Products Plant AAT, la Variant TAA, la Triple-Dekor STAA, la KvartsMelProm SZAT, la Altersolutions SZAT, la Prostoremarket SZAT, la AquaTriple STAA, la Rakovsky brovar TAA, la TriplePharm STAA e la Triple-Veles TAA.

2)

La decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano la NefteKhimTrading, la Askargoterminal, la Bereza Silicate Products Plant, la Triple-Dekor, la KvartsMelProm, la Altersolutions, la Prostoremarket, la AquaTriple, la Rakovsky brovar e la Triple-Veles.

3)

La decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Chyzh, la Triple, la Askargoterminal, la Bereza Silicate Products Plant, la Triple-Dekor, la KvartsMelProm, la Altersolutions, la Prostoremarket, la AquaTriple, la Variant e la Rakovsky brovar.

4)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2013/534 e del regolamento di esecuzione n. 1054/2013, nei limiti in cui essi riguardano il sig. Chyzh, la Triple, la Variant e la TriplePharm.

5)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

6)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chyzh, dalla Triple, dalla NefteKhimTrading, dalla Askargoterminal, dalla Bereza Silicate Products Plant, dalla Triple-Dekor, dalla KvartsMelProm, dalla Altersolutions, dalla Prostoremarket, dalla AquaTriple, dalla Variant, dalla Rakovsky brovar, dalla TriplePharm e dalla Triple-Veles.