Language of document : ECLI:EU:F:2013:89

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

25 giugno 2013 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Eccezione di ricorso parallelo – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑115/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: M.I. Rofes i Pujol,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo presentato il 15 ottobre 2012 il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui si respingeva la sua nota del 19 luglio 2011 nonché il versamento dell’importo di EUR 5 500, con i relativi interessi, quale risarcimento del danno che asserisce aver subito.

 Fatti

2        Nel giugno 2003 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, registrato con il numero di protocollo T‑241/03, diretto in particolare all’annullamento di una nota del 15 ottobre 2002 con cui la Commissione l’aveva informato di aver proceduto alla risoluzione del contratto di locazione relativo all’abitazione messagli a disposizione a Luanda (Angola) e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali nonché della sua vettura. Con ordinanza del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T‑241/03), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso e condannava il ricorrente, che nel frattempo era stato collocato a riposo per invalidità con decisione del 30 maggio 2005, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3        Nel novembre 2008 il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale, registrato con il numero di protocollo F‑94/08, diretto all’annullamento di una nota della Commissione del 28 marzo 2008 con cui quest’ultima lo informava della propria intenzione di operare una trattenuta sulla sua indennità d’invalidità al fine di ottenere il pagamento di un importo pari ad EUR 5 432,16 a titolo di spese sostenute nella causa T‑241/03, di cui EUR 4 875 per la nota di onorari del suo avvocato e EUR 557,16 per interessi di ritardo. Con ordinanza del 29 ottobre 2009, Marcuccio/Commissione (F‑94/08), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile, dal momento che la nota impugnata non costituiva un atto che arrecasse pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

4        L’impugnazione proposta dal ricorrente nel gennaio 2010 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso l’ordinanza emessa nella causa F‑94/08 è stata respinta con ordinanza del 21 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (T‑12/10 P). Il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

5        Nel convincimento che la nota del 28 marzo 2008 costituiva un fatto o un comportamento illegittimo nei suoi confronti, pur riconoscendo che la Commissione non aveva operato una trattenuta sulla sua pensione d’invalidità, il ricorrente ha inviato alla Commissione una nota datata 19 luglio 2011 affinché quest’ultima gli versasse l’importo di EUR 5 500 quale risarcimento del pregiudizio che asserisce aver subito.

6        Ritenendo che il silenzio dell’autorità che ha il potere di nomina riguardo alla richiesta formulata nella nota del 19 luglio 2011 avesse configurato una decisione implicita di rigetto, il ricorrente, con una nuova nota datata 19 febbraio 2012, ha chiesto l’annullamento di siffatta decisione implicita di rigetto e il versamento dell’importo di EUR 5 500. La Commissione ha risposto alla menzionata nota il 12 giugno 2012 tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Detta lettera è stata ricevuta il 19 luglio 2012 da una persona a tal fine autorizzata.

 Conclusioni delle parti

7        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia disporre:

«–      l’annullamento della ripulsa (in appresso, “ripulsa della domanda 19/07/2011”), (…) inoltrata dall’attore alla CE ed ivi pervenuta in data compresa tra il venti luglio duemilaundici ed il venticinque luglio duemilaundici inclusi;

–        l’annullamento della ripulsa (qui di seguito, “ripulsa del reclamo 19/02/2012”), (…) formato avverso la decisione di ripulsa della domanda 19/07/2011, inoltrato dal ricorrente alla CE ove risulta esservi pervenuto in data diciannove febbraio duemiladodici;

–        quatenus oportet, l’annullamento della nota datata dodici giugno duemiladodici, (…) ricevuta dal ricorrente in data non anteriore al diciannove luglio duemiladodici;

–        la condanna della CE ad elargire al ricorrente la somma di [EUR] 5.500,00 (....), insieme con gli interessi su quest’ultima nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data del 20/07/2011 e fino all’effettiva erogazione della medesima;

–        la condanna della CE a rifondere al ricorrente tutte le spese (…)».

8        La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

«–      respingere il ricorso come irricevibile o, in via sussisidiaria, come manifestamente infondato;

–        condannare il ricorrente al pagamento delle spese (…)».

 Procedimento

9        La causa è stata assegnata dal presidente del Tribunale alla Seconda Sezione.

10      Con lettera del 7 dicembre 2012 la cancelleria del Tribunale ha comunicato alle parti le misure di organizzazione del procedimento adottate dalla Seconda Sezione. Il ricorrente ha risposto il 21 dicembre 2012 e la Commissione ha informato il Tribunale che avrebbe trattato nel controricorso le questioni sollevate, come è effettivamente avvenuto a tempo debito.

11      Con lettera della cancelleria del 25 gennaio 2013 alle parti è stato impartito un termine, che scadeva il 1° febbraio, per presentare le rispettive osservazioni relativamente ad un eventuale rinvio della causa dinanzi al giudice unico, in applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura. Soltanto la Commissione si è espressa entro il termine impartito e ha fatto presente di non avere obiezioni al riguardo.

12      La domanda del ricorrente, depositata il 29 gennaio 2013, diretta ad ottenere l’autorizzazione a depositare una replica è stata respinta dal Tribunale e tale decisione è stata comunicata al ricorrente con lettera della cancelleria del 20 febbraio 2013.

13      La Seconda Sezione del Tribunale, l’11 marzo 2013, ha deciso all’unanimità che la causa sarebbe stata giudicata dal suo presidente relatore quale giudice unico.

 Sulla decisione del Tribunale di giudicare la causa con ordinanza motivata

14      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

15      Secondo costante giurisprudenza allorché il collegio giudicante, dopo la lettura del fascicolo, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, è pienamente convinto dell’irricevibilità del ricorso e, inoltre, ritiene che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, in base all’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12, e giurisprudenza ivi citata).

16      Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di giudicare la causa con ordinanza motivata, senza proseguire con il procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 Sulla ricevibilità

 Sul primo, secondo e terzo capo delle conclusioni

17      Il ricorrente fa valere che la nota del 19 luglio 2011 e quella del 19 febbraio 2012 costituirebbero, rispettivamente, una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, che il silenzio serbato dall’amministrazione durante quattro mesi relativamente alla prima nota configurerebbe una decisione implicita di rigetto della domanda, e che il reclamo contenuto nella seconda nota sarebbe stato respinto con la decisione del 12 giugno 2012.

18      È d’uopo ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, la domanda di annullamento non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subito un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale (v. ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2009, Marcuccio/Commissione, F‑70/07, punto 14, e giurisprudenza ivi citata).

19      In considerazione di quanto esposto non vi è luogo a provvedere in modo autonomo sul primo, sul secondo e sul terzo capo della domanda, atteso che il presente ricorso ha come unico oggetto quello di conseguire il risarcimento del danno che il ricorrente ritiene di aver subìto da parte della Commissione.

 Sul quarto capo delle conclusioni

20      Occorre rammentare, in via preliminare, che il diritto della funzione pubblica dell’Unione europea prevede una procedura specifica di liquidazione delle spese qualora le parti siano in conflitto quanto all’importo e alla natura delle spese ripetibili in esito a una sentenza o a un’ordinanza con cui il Tribunale della funzione pubblica ha posto fine ad una controversia e ha statuito in ordine all’onere delle spese. Difatti, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[s]e vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

21      Peraltro, secondo la giurisprudenza dell’Unione, la procedura specifica, di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, finalizzata alla liquidazione delle spese esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sborsate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione ex articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03, punto 297, non annullata su tale punto dalla sentenza della Corte del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P). Così, un ricorrente non può legittimamente proporre, in base all’articolo 270 TFUE e all’articolo 91 dello Statuto, un ricorso avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese (ordinanza del 10 novembre 2009, Marcuccio/Commissione, cit., punto 17).

22      Dalla documentazione presente nel fascicolo e dal complesso dei capi delle conclusioni esposti dal ricorrente risulta che questi, per mezzo del suo ricorso, chiede la condanna della Commissione a versargli, inclusi gli afferenti interessi moratori e la capitalizzazione degli stessi, l’importo di EUR 5 500 quale risarcimento di un danno che egli asserisce aver subito.

23      Nella fattispecie il danno subito dal ricorrente gli sarebbe stato arrecato con la lettera della Commissione, datata 28 marzo 2008, che lo informava della decisione di detta istituzione di operare trattenute sulla sua indennità d’invalidità al fine di recuperare un importo pari a EUR 5 432,16, a titolo di onorari del proprio avvocato per la causa T‑241/03, maggiorato di interessi di ritardo.

24      Orbene, sebbene sia corretto che il credito della Commissione è inferiore di EUR 67,84 all’importo reclamato dal ricorrente nella presente causa, dalle circostanze del caso di specie emerge che, come giustamente fatto valere dalla Commissione, l’oggetto della domanda del ricorrente è contestare la decisione di quest’ultima di recuperare le spese relative alla causa T‑241/03.

25      In proposito occorre aggiungere che, come risulta dall’atto introduttivo del ricorso, è soltanto dopo che il ricorrente è rimasto soccombente nel proprio ricorso a seguito della già citata ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, che questi ha proposto, nel corso del mese successivo, la presente domanda di risarcimento con la sua prima nota, che reca la data del 19 luglio 2011.

26      In tale contesto il ricorso non può essere accolto. Infatti, l’esistenza della procedura specifica ex articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura osta, a pena d’irricevibilità, a che il ricorrente proponga, sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese. Tale considerazione si applica parimenti quando, come nella fattispecie, il credito della Commissione non è identico all’importo chiesto dal ricorrente a titolo del danno che egli asserisce aver subito.

27      Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

28      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII, del titolo secondo, del menzionato regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

29      Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(giudice unico)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 25 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.