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Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 – Mikhalchanka / Consiglio

(Cause riunite T-196/11 e T-542/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Inclusione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Giornalista – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-196/11, F. Naert e M.-M. Joséphidès e, nella causa T-542/12, F. Naert e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 17), della decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 72), del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 [bis], paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 13), e, dall’altro, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano il sig. A. Mikhalchanka:

-    la decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia;

-    la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia;

-    il regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 [bis], paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia;

-    la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

-    il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Non vi è luogo ad accogliere la domanda del Consiglio di mantenere gli effetti degli atti impugnati nel tempo.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.

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1 GU C 165 del 9.6.2012.