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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 – XH / Commissione

(Causa T-353/22) 1

(«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere la ricorrente al grado AD 7 – Articolo 45 dello Statuto – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Adattamento del ricorso – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: XH (rappresentante: K. Górny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 31-2021, del 10 novembre 2021, di non iscrivere il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2021 e il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

XH è condannata alle spese.

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1 GU C 294 del 1°.8.2022.