Language of document : ECLI:EU:T:2005:103

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
16 marzo 2005 (1)

«Pubblico impiego – Concorso – Condizioni di ammissione – Esperienza professionale – Decisioni della commissione giudicatrice – Natura del controllo esercitato dall'autorità che ha il potere di nomina – Valutazione dell'esperienza – Legittimo affidamento»

Nella causa T-329/03,

Fabio Andrés Ricci, residente in Torino, rappresentato dall'avv. M. Condinanzi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di non assumere il ricorrente nell'ambito dell'avviso di posto vacante COM/2001/5265/R,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Fatti

1
Nel 2000 la Commissione pubblicava l’avviso di selezione per titoli ed esami COM/R/B/04/2000 al fine di costituire, specificamente, un elenco di riserva per l’assunzione di agenti temporanei della categoria B, le cui remunerazioni fanno capo agli stanziamenti per la ricerca, ai sensi dell’art. 2, lett. d), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nella sua versione applicabile antecedentemente al 1° maggio 2004. Tale riserva era in particolare finalizzata a coprire i posti vacanti negli istituti di ricerca della Commissione, tra il quali il Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR di Ispra»).

2
Al punto VI, intitolato «Validità dell’elenco di riserva e assunzione», l’avviso precisava che l’elenco di riserva era valido sino al 31 dicembre 2002 e che la sua validità poteva essere prorogata di anno in anno in base alle esigenze di servizio. Il terzo paragrafo dello stesso punto precisava che il fatto di essere iscritti in un elenco di riserva non comportava nessun impegno della Commissione nei confronti dei candidati e che l’elenco di riserva sarebbe stato utilizzato in funzione delle necessità e dell’esistenza di posti vacanti. Il secondo paragrafo del detto punto prevedeva che le riserve di assunzione avrebbero dato accesso alle carriere C3-B5/B3 del quadro scientifico e che l’assunzione sarebbe stata effettuata nel grado corrispondente all’esperienza professionale del candidato per il quadro scientifico e tecnico (al massimo nel grado B4, scatto 3). L’avviso indicava inoltre che sulla lista di riserva sarebbero stati iscritti i candidati che avrebbero riportato i 10 migliori punteggi (punto V).

3
Con riferimento ai compiti che sarebbero stati assegnati ai candidati, l’avviso indicava al punto II, sotto il titolo «Radioprotezione», quanto segue:

«Prove periodiche e controllo dell’efficienza di dispositivi tecnici di protezione. Impiego di strumenti per misurare la radioattività naturale ed artificiale. Valutazione dell’esposizione in luoghi a rischio di irradiazione, determinazione del flusso di radiazione, valutazione della contaminazione radioattiva, compresa la determinazione della sua attività, e della sua concentrazione volumetrica e di superficie. Valutazione del rischio ed assistenza nello svolgimento di attività che presentano rischio di irradiazione con radiazioni ionizzanti. Preparazione e stesura di relazioni sulle attività eseguite».

4
Riguardo alle qualifiche richieste, l’avviso prevedeva (punto II, ultimo comma):

«Istruzione secondaria superiore: diploma (preferibilmente) in una materia legata al nucleare, all’elettronica o alla chimica. Esperienza professionale di almeno tre anni, di cui almeno due in un’attività analoga a quella descritta».

5
Infine, con riguardo ai diplomi e all’esperienza professionale, l’avviso richiedeva [punto III B, sub 1) e 2), rispettivamente] che i candidati avessero completato un ciclo di studi di livello secondario superiore, sanciti da un diploma che permettesse di accedere direttamente agli studi universitari, e che comprovassero un’esperienza professionale di una durata minima indicata al punto II. Tale esperienza doveva essere di livello equivalente a quello di un funzionario o agente della Commissione di categoria B. Il punto V dell’avviso indicava che i lavori dei comitati di selezione miravano ad assicurare un esame comparativo delle qualifiche dei candidati, degli uni rispetto agli altri, in vista di un’eventuale assunzione, e non a valutare le loro qualifiche in assoluto.

6
Il ricorrente presentava il proprio atto di candidatura nell’ambito di tale avviso. A seguito del procedimento di selezione il presidente della commissione giudicatrice informava il ricorrente, con lettera dell’8 marzo 2001, che il suo nome era inserito nell’elenco di riserva e che, conseguentemente, la Commissione avrebbe potuto proporgli un contratto di agente temporaneo, qualora fosse risultato un posto vacante corrispondente al suo profilo e alla sua esperienza. Il presidente della commissione giudicatrice aggiungeva che il fascicolo del ricorrente sarebbe stato esaminato con la massima attenzione ogniqualvolta si fosse presentata una simile eventualità d’impiego.

7
Il 9 luglio 2001 la Commissione pubblicava la vacanza del posto di «agente tecnico carriera C3-B5/B3» (COM/2001/5265/R) presso il CCR di Ispra. Secondo l’avviso di posto vacante, la funzione prevedeva lo svolgimento delle seguenti mansioni: prelievo e trattamento analitico preliminare di campioni ambientali di vario genere, manutenzione periodica di apparecchiature utilizzate per il prelievo di campioni ambientali e guida di automezzi per il trasporto di materie radioattive.

8
A seguito di tale avviso il ricorrente veniva invitato, con lettera raccomandata datata 15 ottobre 2001, a sottoporsi all’usuale visita medica e a presentare i consueti documenti anagrafici in vista della sua eventuale assunzione quale agente temporaneo, i suoi titoli e le attestazioni dei suoi precedenti datori di lavoro, con l’esatta menzione delle date e delle mansioni svolte, nonché un curriculum vitae aggiornato al fine di stabilire il suo inquadramento e la sua retribuzione iniziali. La lettera indicava espressamente che essa non impegnava in alcun modo la Commissione. La visita aveva luogo i giorni 6 e 7 novembre 2001.

9
Successivamente, nel corso della detta visita il ricorrente veniva informato che avrebbe dovuto produrre un’omologazione del suo diploma (rilasciato a Buenos Aires, Argentina) all’interno dell’Unione europea. Il ricorrente rispondeva, con telefax del 30 novembre 2001, che egli aveva raccolto le informazioni necessarie, ma che l’omologazione era soggetta ad un lungo procedimento di durata indeterminata.

10
Il 16 gennaio 2002 il CCR di Ispra contattava la segretaria del comitato di selezione presso la direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione chiedendole di verificare i diplomi «(…) in vista di un’eventuale assunzione nella categoria B o C (…)». Il 18 gennaio 2002 la segretaria del comitato di selezione rispondeva che il ricorrente doveva produrre l’omologazione del suo diploma.

11
Il 31 gennaio 2002 il Tribunale pronunciava la sentenza nella causa T‑206/00, Hult/Commission (Racc. PI pagg. I-A-19, II-81), nella quale esso dichiarava che la Commissione non poteva esigere che i diplomi eventualmente rilasciati dalle università di paesi terzi fossero previamente riconosciuti dalle autorità di uno Stato membro, se tale condizione non figurava espressamente nel bando di concorso (punto 51).

12
Il 28 febbraio 2002 il CCR di Ispra inviava il fascicolo del ricorrente al comitato di selezione, invitandolo a fornire un parere preliminare sull’assunzione del ricorrente. Il 26 marzo 2002 il comitato di selezione chiedeva al CCR di Ispra conferma del fatto che l’avviso di selezione avrebbe consentito di assumere il ricorrente nel grado C3. Il comitato di selezione chiedeva ulteriori attestati riguardanti la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente presso i suoi precedenti datori di lavoro. Il ricorrente forniva tali informazioni il 4 e il 16 aprile 2002.

13
Mediante messaggio di posta elettronica del 17 maggio 2002 il segretario del sindacato CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentanza del personale del CCR di Ispra, chiedeva al direttore delle risorse del CCR informazioni riguardo alla candidatura del ricorrente.

14
Il 27 agosto 2002 il ricorrente, tramite il sindacato CISL, depositava una denuncia presso il Mediatore europeo. Tale denuncia veniva respinta ai sensi dell’art. 2, n. 8, dello statuto del Mediatore europeo, in quanto non era esaurito il procedimento previsto nell’art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella sua versione applicabile precedentemente al 1° maggio 2004 (in prosieguo: lo «Statuto»). Il Mediatore rinviava nondimeno il ricorrente dinanzi al mediatore interno della Commissione. Il ricorrente si rivolgeva a quest’ultimo mediante lettera del 4 novembre 2002.

15
Con lettera raccomandata del direttore delle risorse del CCR di Ispra datata 28 novembre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione informava il ricorrente che, nonostante la sua iscrizione nell’elenco di riserva, egli non possedeva i requisiti di esperienza professionale necessari per essere assunto e che, di conseguenza, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: 1’«APN») doveva chiudere la procedura di assunzione.

16
L’APN precisava che il ricorrente non soddisfaceva il requisito di un’esperienza professionale di almeno tre anni, di cui due in un settore analogo a quello descritto nell’avviso di selezione, equivalente a quella di un funzionario o di un agente della Commissione della categoria B.

17
Il 18 febbraio 2003 il ricorrente presentava un reclamo avverso tale decisione, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. La Commissione non rispondeva a tale reclamo nel termine di quattro mesi previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto.


Procedimento e conclusioni delle parti

18
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2003, il ricorrente proponeva il presente ricorso. La Commissione depositava il suo controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2003.

19
A seguito di relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione veniva invitata a presentare alcuni documenti e a rispondere per iscritto a diversi quesiti. Il ricorrente era altresì invitato a rispondere per iscritto a un quesito.

20
Con lettera della Commissione del 29 ottobre 2004, e con lettera del ricorrente del 2 novembre 2004, le parti ottemperavano alle misure di organizzazione della procedura adottate dal Tribunale.

21
Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale venivano sentite all’udienza del 30 novembre 2004.

22
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo;

condannare la Commissione alle spese.

23
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

statuire sulle spese come di diritto.


Diritto

24
A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce quattro motivi, che si riferiscono: il primo, alla violazione da parte dell’APN dell’indipendenza e dei poteri del comitato di selezione del concorso; il secondo, alla violazione dell’avviso di selezione per non aver considerato che esso consentiva l’accesso anche alla categoria C; il terzo, alla violazione dell’avviso di selezione per aver disatteso i criteri di valutazione e avere erroneamente valutato i suoi titoli e la sua esperienza professionale e, il quarto, alla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione.

Sul motivo relativo alla violazione dell’indipendenza del comitato di selezione

Argomenti delle parti

25
Il ricorrente rileva che il comitato di selezione lo ha giudicato idoneo a partecipare alla seconda fase del concorso. In esito all’esame del suo fascicolo, è risultato che egli possedeva le qualifiche che meglio corrispondevano ai posti da ricoprire (fra cui l’esperienza professionale richiesta dall’avviso); per tale ragione egli sarebbe stato convocato alla prova orale. Anche l’esito della prova orale avrebbe confermato che egli era idoneo ad accedere alla carriera considerata dall’avviso di selezione.

26
Il ricorrente invoca la giurisprudenza in base alla quale l’APN non ha il potere di annullare o modificare le decisioni della commissione giudicatrice e sottolinea che l’assenza di tale potere costituisce la ragione per la quale la procedura precontenziosa di cui all’art. 90 dello Statuto non è condizione di ricevibilità del ricorso quando la decisione impugnata sia quella di una commissione giudicatrice (sentenze della Corte 16 marzo 1978, causa 7/77, von Wüllerstorff e Urbair/Commissione, Racc. pag. 769, punti 7 e 8, e 26 febbraio 1981, causa 34/80, Authié/Commissione, Racc. pag. 665, punto 7). Inoltre, il ricorrente fa riferimento alle sentenze del Tribunale che, a suo avviso, hanno annullato talune decisioni dell’APN che disattendevano la valutazione della commissione giudicatrice (sentenze del Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A-233, II-663, punto 78, e 13 marzo 2002, cause riunite T‑357/00, T‑361/00, T-363/00 e T-364/00, Martínez Alarcón e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-37, II-161, punto 42).

27
La decisione della commissione giudicatrice che valuta l’esperienza professionale richiesta da un avviso di selezione è, secondo il ricorrente, sottoposta al sindacato degli altri organi dell’amministrazione (in particolare l’APN) e del giudice comunitario, sindacato che si limita alla constatazione di un errore manifesto di valutazione.

28
Secondo il ricorrente, spetta alla commissione giudicatrice valutare se i titoli e i diplomi presentati nonché l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondano al livello richiesto dall’avviso di selezione e dallo Statuto. La commissione giudicatrice disporrebbe di un potere discrezionale e la sua valutazione sarebbe inattaccabile e non potrebbe essere contraddetta dall’APN, quando quest’ultima statuisce al riguardo.

29
Il ricorrente ritiene che i compiti svolti durante la sua attività professionale, quali descritti nel suo fascicolo, siano paragonabili a quelli di un funzionario di categoria B e che per tale ragione la commissione giudicatrice ha ritenuto che la sua esperienza professionale fosse idonea a soddisfare i requisiti posti dall’avviso di selezione, mentre l’APN non avrebbe alcuna competenza a sostituirsi alla valutazione della commissione giudicatrice.

30
Nondimeno, secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha espressamente contraddetto le valutazioni della commissione giudicatrice ritenendo che egli non possedesse l’esperienza professionale richiesta per il posto.

31
La Commissione, da parte sua, sottolinea che, se è vero che l’APN non può annullare né modificare le decisioni della commissione giudicatrice, essa è tuttavia tenuta ad adottare solo decisioni legittime. Pertanto l’APN non può essere considerata vincolata alle decisioni della commissione giudicatrice la cui illegittimità potrebbe, conseguentemente, inficiare le proprie decisioni.

32
Secondo la Commissione, l’inserimento del ricorrente nell’elenco di riserva era illegittimo perché mancavano le qualifiche necessarie per l’ammissione al concorso. L’eventuale decisione da parte dell’APN che favorisse l’assunzione del candidato sarebbe stata dunque a sua volta illegittima, il che avrebbe obbligato quest’ultima a chiudere la procedura d’assunzione.

33
L’ammissione di un candidato a partecipare a un concorso in mancanza dei requisiti richiesti costituirebbe, inoltre, un errore manifesto di valutazione, a maggior ragione se, come nella fattispecie, l’avviso di selezione non ha carattere generale, ma individua i requisiti relativi all’esperienza professionale.

Valutazione del Tribunale

34
Nell’ambito dell’esame della ricevibilità di un ricorso, la Corte ha dichiarato che, quando il ricorso è diretto contro le decisioni di una commissione giudicatrice, il ricorrente non è obbligato a seguire la procedura precontenziosa prevista nell’art. 90 dello Statuto. Tale procedura appare infatti nella fattispecie priva di senso, dato che l’APN non ha il potere di riformare le decisioni della commissione giudicatrice, e seguirla determinerebbe pertanto un inutile prolungamento dei tempi del procedimento (sentenze della Corte 14 giungo 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427, punto 5; von Wüllerstorff e Urbair/Commissione, cit., punti 8 e 9; 4 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia, Racc. pag. 2421, punto 16, e 15 gennaio 1985, causa 168/83, Pasquali‑Gherardi/Parlamento, Racc. pag. 83, punto 11; sentenza del Tribunale 23 gennaio 2002, causa T-386/00, Gonçalves/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-13, II‑55, punto 34).

35
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, l’APN, nell’esercizio delle proprie competenze, deve adottare decisioni che non siano illegittime. Essa non può pertanto essere vincolata da decisioni di commissioni di concorso la cui illegittimità potrebbe viziare, di conseguenza, le proprie decisioni (sentenze della Corte 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti, Racc. pag. 3177, punto 19; 23 ottobre 1986, cause riunite 322/85 e 323/85, Hoyer e a./Corte dei conti, Racc. pag. 3215, punto 13; 20 febbraio 1992, causa C-345/90 P, Parlamento/Hanning, Racc pag. I-949, punto 22; sentenza Kaps/Corte di giustizia, cit., punto 78). Di conseguenza, quando la commissione giudicatrice ammette ingiustamente al concorso un candidato e lo inserisce in seguito nell’elenco degli idonei, l’APN deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante un provvedimento motivato che consenta al Tribunale (e, se del caso, alla Corte) di valutarne il merito (sentenza Schwiering/Corte dei conti, cit., punto 20).

36
Il primo motivo di annullamento deve conseguentemente essere respinto, in quanto si limita a invocare il fatto che l’APN non aveva affatto il potere di agire relativamente alla decisione della commissione giudicatrice.

37
In seguito occorre esaminare il terzo motivo, relativo alla presunta violazione dell’avviso di selezione per aver disatteso i criteri di valutazione [del candidato ricorrente] e avere erroneamente valutato i suoi titoli e la sua esperienza professionale.

Sul motivo relativo alla violazione dell’avviso di selezione per aver disatteso i criteri di valutazione [del candidato ricorrente] e avere erroneamente valutato i suoi titoli e la sua esperienza professionale

Argomenti delle parti

38
Riguardo all’esperienza professionale di almeno tre anni, il ricorrente ha prodotto un attestato secondo il quale egli è stato alle dipendenze della società BTicino SpA dal 4 novembre 1991 al 15 luglio 1994 con la qualifica di operaio di quarta categoria del contratto collettivo italiano dei lavoratori metalmeccanici. Questa particolare categoria comprende, secondo il ricorrente, funzioni esecutive che richiedono conoscenze a livello di istruzione secondaria, come richiesto dall’art. 5 dello Statuto per la categoria B.

39
Con riferimento all’esperienza di due anni con compiti analoghi a quelli descritti nell’avviso (periodo altresì considerato al fine di soddisfare il requisito di tre anni di esperienza complessivi), il ricorrente asserisce di aver lavorato in qualità di agente ausiliario presso il CCR di Ispra per un anno (dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995) svolgendo compiti equivalenti a quelli descritti nell’avviso di selezione. Egli sottolinea che, malgrado il suo inquadramento formale nella categoria D, le sue mansioni erano equivalenti a quelle richieste dall’avviso di selezione. Egli richiama in proposito la giurisprudenza secondo la quale la valutazione di un livello di esperienza deve basarsi sulla natura delle funzioni svolte e non sull’inquadramento formale del candidato in una categoria piuttosto che in un’altra (sentenza del Tribunale 13 marzo 2002, causa T-139/00, Bal/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-33, II-139, punti 38 e 39). Il ricorrente si basa inoltre sulla dichiarazione del responsabile del trattamento dei rifiuti radioattivi e trasporti nucleari della detta istituzione, secondo la quale egli aveva svolto attività di «decontaminazione radioattiva rapidamente acquisendo le metodologie che tale attività richiede» e conseguendo autonomia rispetto ai superiori «in lavori non necessariamente connessi al suo specifico impiego».

40
Secondo il ricorrente, il requisito dei due anni di lavoro in un posto corrispondente a quello descritto al punto II dell’avviso è soddisfatto, tenendo conto per il periodo residuo (un anno) dell’impiego esercitato presso la società BTicino, nella quale si occupava di sorveglianza di macchinari e impianti, nonché presso la Fondazione europea per la formazione (dal 1° maggio 1996), dove assicurava, in collaborazione con il responsabile dell’unità sanità e sicurezza, la conformità degli impianti e dell’ambiente alle disposizioni di prevenzione in materia.

41
Secondo la Commissione, le mansioni svolte dal ricorrente presso la società BTicino (attività di produzione nell’ambito dell’impianto di verniciatura, manutenzione generale delle diverse parti dell’impianto di verniciatura e stoccaggio delle materie prime da utilizzare nell’attività produttiva dell’impianto di verniciatura) sono manuali e pratiche e pertanto inferiori al livello richiesto per un dipendente di categoria B. L’elenco delle categorie di lavoratori rientranti nella quarta categoria del contratto collettivo italiano dei lavorativi metalmeccanici non modificherebbe tale valutazione. In ogni caso le mansioni svolte non potrebbero essere considerate analoghe a quelle descritte nell’avviso di selezione.

42
Riguardo al periodo di lavoro presso il CCR di Ispra, la Commissione ritiene che il ricorrente non fornisca alcun elemento da cui si possa dedurre che egli svolgesse funzioni corrispondenti a quelle indicate nell’avviso di selezione o equivalenti a quelle di un dipendente di categoria B.

43
La Commissione sostiene che anche il posto occupato dal ricorrente presso la Fondazione europea per la formazione comportava mansioni puramente esecutive e pratiche e, soprattutto, per nulla analoghe a quelle descritte nell’avviso di selezione.

44
Pertanto, secondo l’esame della Commissione, l’APN ha correttamente considerato che il ricorrente non possedeva le qualifiche necessarie per candidarsi alla detta selezione.

Valutazione del Tribunale

45
Da una giurisprudenza costante risulta, come osserva il ricorrente, che le commissioni di concorso dispongono, in linea di principio, di un potere discrezionale nella valutazione della precedente esperienza professionale dei candidati in quanto condizione di ammissione ad un concorso, sia riguardo alla natura e durata di quest’ultima, sia riguardo all’attinenza più o meno stretta che essa deve presentare con i requisiti richiesti per il posto da coprire (sentenze del Tribunale 21 novembre 2000, causa T-214/99, Carrasco Benítez/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-257, II-1169, punto 70, e 25 marzo 2004, causa T-145/02, Petrich/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-101, II-447, punto 34). Nell’ambito del suo sindacato di legittimità il giudice comunitario deve limitarsi a certificare che l’esercizio di tale potere non è stato viziato da un errore manifesto (sentenza della Corte 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti, Racc pag. 551, punti 14 e 15; sentenze del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, González Holguera/Parlamento, Racc. pag. II‑831, punto 54; 6 novembre 1997, causa T-101/96, Wolf/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-351, II‑949, punto 68; 11 febbraio 1999, causa T-244/97, Mertens/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-23, II‑91, punto 44; Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 71, e 28 novembre 2002, causa T-332/01, Pujals Gomis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-233, II‑1155, punto 41).

46
Si deve osservare che, in conformità alla giurisprudenza precedentemente ricordata, gli stessi principi si applicano al controllo esercitato dall’APN sulle decisioni della commissione giudicatrice, relativamente alle condizioni di ammissione al concorso. Pertanto l’APN è tenuta, nell’esercizio delle proprie competenze, a non agire in conformità di una decisione della commissione giudicatrice che sia viziata da un errore manifesto riguardante la valutazione dell’esperienza professionale richiesta, valutazione che può essere soggetta a controllo secondo la giurisprudenza menzionata al precedente punto 35 (v., per analogia, sentenza Kaps/Corte di giustizia, cit., punto 79). In caso di ammissione irregolare di un candidato, l’APN deve rifiutare la nomina attraverso una decisione motivata, il cui merito è sottoposto al sindacato del giudice.

47
Spetta pertanto al Tribunale verificare, confrontando i requisiti dell’avviso di selezione e le indicazioni risultanti dalla documentazione riguardante l’esperienza professionale del ricorrente, se la commissione giudicatrice abbia commesso un errore manifesto concernente la valutazione dell’esperienza professionale del ricorrente. Tale verifica mira, allo stesso tempo, a valutare la fondatezza della decisione impugnata.

48
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, terzo comma, dello Statuto, «[l]a categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un’esperienza professionale di livello equivalente». Il comma seguente dello stesso articolo dispone che «[l]a categoria C comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni esecutive che richiedono cognizioni di livello medio inferiore o un’esperienza professionale di livello equivalente».

49
Secondo l’attestato della società BTicino del 10 aprile 2002, il ricorrente, quale operaio presso tale società, ha svolto nel periodo compreso tra il 4 novembre 1991 e il 15 luglio 1994 compiti relativi ad «attività di produzione nell’ambito dell’impianto di verniciatura, manutenzione generale delle diverse parti dell’impianto di verniciatura, stoccaggio delle materie prime da utilizzare nell’attività produttiva dell’impianto di verniciatura». Da tale descrizione risulta che le mansioni svolte erano di livello inferiore a quello della categoria B, richiesto dall’avviso di selezione, data la loro natura intrinseca di mansioni esecutive. Si trattava, come osserva la Commissione, di compiti sostanzialmente manuali e pratici. Inoltre, non si può considerare che il periodo di cui sopra sia stato impiegato nello svolgimento di compiti affini a quelli relativi al posto descritto al punto II dell’avviso. È sufficiente constatare al riguardo che, come sottolinea la Commissione, non vi è attinenza tra le mansioni che il ricorrente sarebbe chiamato a svolgere, quali descritte al punto II dell’avviso di selezione, e quelle dallo stesso svolte in base all’attestato precedentemente menzionato. Le attività figuranti nell’attestato non riguardavano alcun compito concernente la radioprotezione e più precisamente le attività descritte al precedente punto 3.

50
Inoltre, il Tribunale rileva che l’attestato della società BTicino riporta una data successiva a quella della selezione (10 aprile 2002), essendo stato prodotto a seguito della richiesta del comitato di selezione del 28 febbraio 2002 (v. precedente punto 12). Risulta dalla documentazione allegata all’atto di candidatura del ricorrente, sulla quale la commissione giudicatrice si è basata (tre attestati della stessa società datati 20 luglio 1993, 15 aprile e 15 luglio 1994, prodotti dalla Commissione su richiesta del Tribunale), che il contratto del ricorrente è stato trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che egli era passato dalla seconda alla terza categoria e, successivamente, alla quarta categoria del contratto collettivo italiano dei lavoratori metalmeccanici. In esso non compare nessun riferimento concreto alle mansioni svolte.

51
Dal momento che l’amministrazione disponeva di attestati che precisavano le esatte mansioni svolte dal ricorrente (attestato del 10 aprile 2002), il riferimento ad un contratto collettivo nazionale che descrive in maniera generale diverse categorie di mansioni diviene irrilevante.

52
Occorre rilevare, come il ricorrente fa valere senza essere contraddetto dalla Commissione, che il punto III B, sub 2), dell’avviso di selezione (precedente punto 5) si riferiva alle funzioni effettivamente esercitate e non all’inquadramento formale dei candidati (v., per analogia, sentenza Bal/Commissione, cit., punti 3, 38 e 39). Si deve, inoltre, ricordare la giurisprudenza secondo la quale l’esperienza professionale richiesta dev’essere valutata esclusivamente alla luce delle finalità del concorso di cui trattasi, quali risultano dalla descrizione generale delle mansioni da svolgere. Un’interpretazione dell’avviso di selezione in base alla legislazione nazionale che disciplina l’inquadramento dell’attività professionale anteriore di ciascun candidato comporterebbe inevitabilmente differenze di trattamento, tenuto conto delle differenze esistenti tra i regimi dei diversi Stati membri (v., per analogia, sentenze del Tribunale 22 maggio 1990, causa T-50/89, Sparr/Commissione, Racc. pag. II-207, punto 18, e Wolf/Commissione, cit., punto 74). Inoltre, si deve sottolineare che il ricorrente si riferisce specificamente o alle funzioni effettivamente esercitate (presso il CCR di Ispra e la Fondazione europea per la formazione), o all’inquadramento formale in relazione ad un contratto collettivo nazionale (nel caso della società BTicino).

53
Riguardo all’inquadramento del ricorrente quale agente ausiliario di categoria D presso il CCR di Ispra, nel periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, il Tribunale osserva che, secondo l’attestato datato 24 luglio 1995, egli ha esercitato attività («piccoli lavori di decontaminazione radioattiva») attinenti al posto descritto nell’avviso di selezione. Tuttavia, come rileva giustamente la Commissione, dall’attestato non emerge un livello di mansioni effettivamente esercitate equivalenti a quelle ricomprese nella categoria B e richieste dall’avviso di selezione. Inoltre, il ricorrente non ha indicato elementi che dimostrino una siffatta equivalenza.

54
Secondo l’attestato della Fondazione europea per la formazione del 3 aprile 2002, il ricorrente contribuiva, presso la detta Fondazione, al buon funzionamento delle infrastrutture, assisteva il capo unità in materia di sanità e di sicurezza degli edifici e del personale ed organizzava ed effettuava gli acquisti per il servizio informatico (Information-technology). Si deve constatare in primo luogo che, come sottolinea la Commissione, tali mansioni non hanno alcuna relazione con quelle descritte nell’avviso di selezione e non possono pertanto essere considerate attinenti al posto descritto al punto II dell’avviso. Inoltre, dall’attestato non risulta che si trattasse di mansioni di applicazione e inquadramento, ma piuttosto di attività di esecuzione corrispondenti alla categoria C, come risulta dalla decisione impugnata.

55
Occorre altresì rilevare che l’attestato della Fondazione europea per la formazione indica una data successiva a quella della selezione (3 aprile 2002) poiché anch’esso è stato prodotto a seguito della richiesta del comitato di selezione del 28 febbraio 2002 (v. precedente punto 12). La sola informazione che risulta dalla documentazione allegata all’atto di candidatura del ricorrente sulla quale si è basata la commissione giudicatrice (attestato della detta Fondazione, datato 19 dicembre 1996, prodotto dalla Commissione su richiesta del Tribunale) è che il ricorrente beneficiava di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza riferimento alle mansioni svolte da quest’ultimo.

56
La commissione giudicatrice aveva pertanto commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il ricorrente possedesse l’esperienza professionale richiesta dall’avviso di selezione. Par contro l’APN, nella decisione impugnata, ha ritenuto giustamente che il ricorrente non avesse svolto mansioni del livello e del contenuto richiesti dall’avviso di selezione e che la sua ammissione alla selezione non fosse conforme a quest’ultimo.

57
Pertanto il terzo motivo di annullamento dev’essere respinto.

Sul motivo relativo alla violazione dell’avviso di selezione a causa del mancato riconoscimento del fatto che quest’ultimo consentiva di accedere anche alla categoria C

Argomenti delle parti

58
Nel caso di specie il ricorrente ricorda che l’avviso di posto vacante descrive un posto di agente tecnico, le cui mansioni sono puramente esecutive (prelievo e trattamento analitico di campioni ambientali; manutenzione periodica di apparecchiature per il prelievo dei campioni, guida di automezzi). A suo parere, si tratta di un posto corrispondente alla categoria C, tanto più che non comporta lavori di decontaminazione radioattiva.

59
Il ricorrente osserva che, sebbene sia consentito un passaggio dalla categoria C alla categoria B nell’ambito della particolare carriera C3‑B5/B3, tale passaggio è subordinato a una procedura di promozione preliminare che ha il fine di verificare se il candidato possieda i requisiti richiesti e, soprattutto, se egli soddisfi il requisito relativo all’esperienza professionale nel frattempo acquisita. Per questa ragione egli definisce contraddittoria la motivazione della decisione impugnata secondo la quale la carriera C3-B5/B3 è «particolare», nel senso che prevede un inquadramento iniziale nella categoria C3, ma consente di accedere successivamente alla categoria B.

60
Il ricorrente sostiene che egli soddisfaceva i requisiti richiesti per l’accesso alla categoria C, che non richiede alcuna precedente esperienza professionale, considerando inoltre che egli possiede un diploma d’istruzione secondaria e che dà prova di un’ampia esperienza.

61
Secondo la Commissione, la carriera C3-B5/B3 consente un inquadramento iniziale nel grado C3 e un inquadramento successivo nella categoria B. Per tale ragione i requisiti di accesso a questa particolare carriera dovrebbero corrispondere a quelli della categoria B, anche per un’eventuale assunzione nel grado C3.

62
Di conseguenza la Commissione ritiene che non sarebbe possibile nemmeno un inquadramento del ricorrente nel grado C3, poiché esso richiede qualifiche superiori a quelle della categoria C, cosicché il ricorrente dovrebbe possedere qualifiche equivalenti alla categoria B. Inoltre la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni sono libere di richiedere qualifiche superiori qualora ciò corrisponda all’interesse del servizio. L’accesso alla categoria B, nell’ambito della carriera di cui trattasi, non sarebbe il risultato di una procedura di promozione. Pertanto il candidato dovrebbe possedere, fin dall’inizio, le qualifiche richieste per l’accesso alla categoria B, nonostante un possibile inquadramento iniziale nel grado C3, in base alla sua esperienza o alle sue capacità specifiche. Questa tesi non sarebbe contraddetta dal fatto che le mansioni descritte nell’avviso di posto vacante corrispondevano alla categoria C, poiché l’avviso di selezione precisava in modo inequivocabile che esso era diretto a costituire una riserva per l’assunzione di agenti temporanei di categoria B.

Valutazione del Tribunale

63
L’art. 45, n. 1, dello Statuto stabilisce quanto segue:

«La promozione è conferita con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto».

64
In base all’art. 45, n. 2, dello Statuto, «[i]l passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso».

65
L’art. 98, secondo comma, dello Statuto, che appartiene al titolo VIII (artt. 92‑101), denominato «Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico delle Comunità», stabilisce che «[l]e disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 2, non sono applicabili ai funzionari di cui all’articolo 92».

66
Secondo l’art. 92, secondo comma, dello Statuto, «[l]a corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico di cui al comma precedente è stabilita nella tabella dell’allegato I B». Secondo tale allegato, la categoria C comprende, nell’ambito del personale di laboratorio, il grado C3, che corrisponde all’impiego tipo di «agente tecnico». La categoria B include, nell’ambito del personale di laboratorio, la carriera B5/B3, corrispondente anch’essa all’impiego tipo di «agente tecnico».

67
Infine, ai sensi dell’art. 10, quarto comma, del regime applicabile agli altri agenti, «[l]e disposizioni degli articoli da 93 a 101 dello Statuto e dell’allegato I B dello Statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei della Commissione che occupano nel settore nucleare un impiego che richiede competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti».

68
Secondo una giurisprudenza costante, all’APN è consentito decidere sul passaggio alla categoria superiore dei dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico senza ricorrere alla procedura di concorso. L’APN può altresì, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone in materia, istituire una procedura «sui generis», ispirata alla procedura di concorso, ma per alcuni profili diversa dalla stessa (sentenze della Corte 10 dicembre 1987, cause riunite 151/86-154/86, Bauer e a./Commissione, Racc. pag. 4951, punti 19 e 20, e del Plato e a./Commissione, cause riunite 181/86-184/86, Racc. pag. 4991, punti 14, 15 e 18; sentenza del Tribunale 20 settembre 2000, causa T-261/97, Orthmann/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-181, II-829, punto 23).

69
Anche se il passaggio dalla categoria C alla categoria B nel caso di specie si compie nell’ambito della stessa carriera (C3-B5/B3), esso costituisce una promozione, sottoposta alle condizioni del n. 1 dell’art. 45 dello Statuto, che rimane applicabile. La Commissione sostiene questa tesi dichiarando che persone appartenenti a questa carriera e assunte nel grado C hanno successivamente avuto accesso alla categoria B mediante una promozione ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto.

70
Come risulta da una giurisprudenza consolidata, l’art. 5 dello Statuto ha lo scopo di definire, in modo generale, in base alla natura delle funzioni corrispondenti ai vari posti di lavoro, il livello minimo di formazione richiesto ai dipendenti nei diversi gradi, e non riguarda i requisiti per l’assunzione, disciplinati dall’art. 29 e dall’allegato III dello Statuto. Nulla osta a che, per determinati posti di lavoro o per determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più rigide di quelle corrispondenti alle condizioni minime che risultano dalla classificazione dei posti di lavoro, sia per occupare un determinato posto vacante sia per la costituzione di una lista di riserva allo scopo di coprire i posti di lavoro di una determinata categoria (sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punto 24; sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-2/90, Ferreira de Freitas/Commissione, Racc. pag. II-103, punto 54; 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-69, II-237, punto 20, e 14 maggio 1998, causa T‑21/97, Goycoolea/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-215, II-679, punto 64).

71
Si deve quindi constatare che, come giustamente osserva la Commissione, il fatto che, nel caso di specie, l’assunzione fosse inizialmente prevista nel grado C3 non poteva determinare i requisiti di ammissione. È assodato che l’avviso di selezione richiedeva «un’esperienza professionale (…) di livello equivalente a quello di un funzionario o agente della Commissione di categoria B». Il ricorrente non contesta la legittimità di tale requisito d’ammissione rispetto allo Statuto e a principi superiori di diritto, ma soltanto l’applicazione che l’APN ne ha fatto nel caso di specie.

72
Pertanto, anche se l’inquadramento iniziale veniva effettuato nella categoria C, la Commissione, tenuto conto dell’art. 98, secondo comma, dello Statuto, nonché della giurisprudenza citata al precedente punto 70, aveva il diritto di richiedere, nell’avviso di selezione, un’esperienza professionale di livello equivalente a quello corrispondente alla categoria B. Come constatato nell’ambito dell’esame del terzo motivo, il ricorrente non ha soddisfatto tale requisito (v. precedenti punti 49-56).

73
Il secondo motivo di annullamento dev’essere pertanto respinto.

Sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

74
Secondo il ricorrente, il comportamento della Commissione, consistente nel non aver reagito per oltre un anno (tra la visita medica del 6 e 7 luglio 2001 e la lettera del 28 novembre 2002) nonostante le sue richieste d’informazioni (v. precedenti punti 13 e 14), l’ha indotto a credere ad un’assunzione per il posto vacante. Il ricorrente sottolinea che l’eccessiva lentezza della procedura non è da imputare al suo comportamento. Inoltre, il comportamento della Commissione sarebbe altresì contrario alle elementari regole di buona amministrazione, in ragione della durata eccessiva della procedura e della contraddittorietà delle richieste di pareri tra i servizi della Commissione.

75
Il ricorrente sostiene che il comitato di selezione aveva indicato all’amministrazione che l’omologazione del suo diploma costituiva l’unico ostacolo alla sua assunzione. Nondimeno la Commissione avrebbe deciso, relativamente all’esperienza professionale del ricorrente, di attestarsi su una posizione differente da quella della commissione giudicatrice, scelta che sarebbe connessa all’impossibilità di invocare la mancata omologazione del suo diploma a seguito della citata sentenza Hult/Commissione.

76
La Commissione, da parte sua, ritiene che nel caso di specie non siano soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per invocare il legittimo affidamento. Il comportamento dell’amministrazione non sarebbe stato idoneo né a fornire al ricorrente assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, né a far nascere un legittimo affidamento. Inoltre, il fatto di figurare su un elenco di riserva non garantirebbe affatto l’ottenimento dell’impiego auspicato.

77
La lettera dell’8 marzo 2001 (v. precedente punto 6) avrebbe indicato che la Commissione avrebbe potuto proporre un contratto di agente temporaneo e che il fascicolo del ricorrente sarebbe stato esaminato con la massima attenzione ogniqualvolta si fosse presentata un’eventualità d’impiego. Anche la lettera di convocazione alla visita medica avrebbe chiarito di non comportare nessun impegno da parte della Commissione.

78
Nel caso fosse stata fornita un’eventuale assicurazione da parte dell’amministrazione, essa non sarebbe stata conforme alla normativa applicabile e, conseguentemente, non avrebbe potuto far nascere un legittimo affidamento.

Valutazione del Tribunale

79
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di reclamare la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, si estende ad ogni soggetto che si trovi in una situazione in cui risulti che l’amministrazione comunitaria, fornendo allo stesso assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, abbia fatto nascere in lui speranze fondate (sentenze del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449, II-1305, punto 104; 6 luglio 1999, causa T-203/97, Forvass/Commission, Racc. PI pagg. I‑A‑129, II‑705, punto 70, e 26 settembre 2002, Borremans e a./Commissione, causa T-319/00, Racc. PI pagg. I-A-171, II‑905, punto 63). Inoltre, tali assicurazioni devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto e alla normativa generalmente applicabile (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 481, punto 6; sentenza del Tribunale 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-211, II‑1065, punto 54).

80
Non si può negare che l’inserimento in una lista di riserva, anche indipendentemente dalle riserve costantemente espresse dalla Commissione nel caso di specie (v. precedenti punti 2, 6 e 8), non costituisce una «garanzia» di assunzione. La natura di tale lista, che intende costituire una riserva per assunzioni in caso di vacanza di posto, unitamente alla durata determinata della sua validità, esclude il sorgere di un legittimo affidamento fondato sul solo fatto di essere inseriti in essa.

81
Inoltre, al punto VI dell’avviso figuravano alcune precisazioni che non lasciavano alcun dubbio circa l’esatto significato di un inserimento nella lista di riserva (v. precedente punto 2). La lettera dell’8 marzo 2001 indicava la durata della validità della lista e la possibilità di una proroga, ma espressamente si riferiva ad una proposta contrattuale di agente temporaneo come ad una facoltà della Commissione.

82
Riguardo all’esito positivo della visita medica, si deve osservare che, anche se il ricorrente è stato ritenuto idoneo, tale fatto non costituisce una «garanzia» di assunzione fornita dalla Commissione.

83
Con riferimento al messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2002, secondo l’ultima frase del quale «[p]er poter essere assunto dalla Commissione occorre che il sig. Ricci produca l’omologazione precedentemente specificata (…)», è sufficiente rilevare che si tratta di un documento interno della Commissione e non destinato al ricorrente, il quale è stato informato della necessità dell’omologazione in occasione della visita medica. Tale messaggio non può pertanto essere qualificato come una garanzia fornita dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenza Borremans e a./Commissione, cit., punto 67).

84
Riguardo alle richieste d’informazione formulate dal ricorrente (precedenti punti 13 e 14), esse non possono essere considerate, tenuto conto della mancanza di risposta della Commissione, come fondamento di un legittimo affidamento. Il silenzio mantenuto dalla Commissione, per quanto censurabile, non può acquistare il valore di una conferma di diritti in capo all’interessato, così come non può esser considerato come una precisa garanzia fornita dall’amministrazione (sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II‑131, punto 27).

85
Si deve altresì constatare che una qualsiasi garanzia fornita al ricorrente e riguardante la sua assunzione (fatto che non è stato provato nel caso di specie) sarebbe incompatibile con l’avviso di selezione, il quale menziona l’esperienza professionale quale requisito di ammissione. In tali circostanze è escluso in ogni caso il sorgere di un legittimo affidamento.

86
Con riferimento alle censure del ricorrente riguardanti la durata del procedimento, si osserva che, anche considerando eccessivo il periodo di tempo intercorso tra la visita medica (6 e 7 novembre 2001) e la data della decisione impugnata (28 novembre 2002), dev’essere ancora provato che tale fatto abbia inciso sulla valutazione effettuata dalla Commissione. Orbene, da un lato, tale censura non ha alcun nesso con un’interpretazione errata della normativa applicabile. Dall’altro, dal fascicolo non risulta, e il ricorrente non ha presentato elementi probatori al riguardo, che l’eventuale violazione del termine ragionevole abbia inciso sul contenuto della decisione impugnata in modo da viziarne il fondamento. La questione se un siffatto ritardo possa eventualmente comportare la responsablità della Commissione non è sollevata nell’ambito del presente ricorso.

87
Lo stesso vale riguardo alle richieste di parere tra i servizi della Commissione. Anche se il procedimento nel caso di specie non ha avuto efficacia e i pareri sollecitati non sono stati ottenuti, occorre constatare che l’APN, nei limiti della sua valutazione discrezionale di una decisione della commissione giudicatrice, deve, secondo la giurisprudenza precedentemente ricordata, adottare la sua decisione in conformità della normativa applicabile. Tenuto conto del merito della decisione impugnata, il semplice fatto che vi sia potuta essere confusione da parte dell’amministrazione, come risulta dai messaggi di posta elettronica del 28 febbraio 2002 e del 26 marzo 2002 (v. precedente punto 12), non può condurre all’annullamento della decisione impugnata.

88
Il quarto motivo dev’essere di conseguenza respinto.

89
Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto nella sua totalità.


Sulle spese

90
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. Tale norma si applica anche alle cause promosse da persone che rivendicano la qualità di agente comunitario (sentenza del Tribunale 27 giugno 2001, cause riunite T‑164/99, T‑37/00 e T-38/00, Leroy e a./Consiglio, Racc pag. II-1819, punto 98). Nel caso di specie, ciascuna delle parti sopporterà quindi le proprie spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 marzo 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung


1
Lingua processuale: l'italiano.