Language of document : ECLI:EU:T:2003:177

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

25 giugno 2003 (1)

«Ricorso di annullamento - Decisione di concludere un contratto di ricerca - Termini - Irricevibilità»

Nella causa T-287/02,

Asian Institute of technology (AIT), con sede in Pathumthani (Tailandia), rappresentata dall'avv. H. Teissier du Cros, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Kuijper e dalla sig.ra B. Schöfer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2000, recante conclusione di un contratto di ricerca nell'ambito del programma «Asia-Invest» con il Center for Energy-Environment Research and Development,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

4

1.
    L'Asian Institute of Technology (in prosieguo: il «ricorrente» o l'«AIT») è un ente d'istruzione tecnologica e di ricerca, senza fini di lucro, con sede in Tailandia, istituito con regio decreto nel novembre 1967.

2.
    Il Center for Energy-Environment Research and Development (in prosieguo: il «CEERD») era, sino al 2001 e forse anche dopo, un dipartimento dell'AIT privo di personalità giuridica. Sino al 31 dicembre 2001, esso era diretto dal sig. Thierry Lefèvre.

3.
    Il programma «Asia-Invest» fa parte di una serie d'iniziative della Comunità europea tese ad offrire incentivi e promuovere un'intesa reciproca tra l'Unione europea e l'Asia, sostenendo la cooperazione commerciale. Esso mira ad agevolare la collaborazione tra imprese europee ed asiatiche, in particolare piccole e medie, nonché a rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti tra le due regioni.

4.
    Il 1° luglio 1999 la Commissione, nell'ambito di questo programma, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'invito a presentare proposte n. 1B/AP/384 (GU C 185, pag. 14). In seguito a tale pubblicazione, essa ha ricevuto diverse candidature alla sovvenzione, una delle quali proveniente da un ente che si presentava con la denominazione di «Center for Energy-Environment Research & Development - Asian Institute of Technology». Questa proposta era accompagnata da una lettera, datata 21 ottobre 1999, redatta su carta intestata recante parimenti la denominazione di Center for Energy-Environment Research & Development - Asian Institute of Technology, e firmata dal sig. Lefèvre.

5.
    La Commissione ha deciso di approvare questa proposta e, di conseguenza, il 4 luglio 2000 essa ha siglato il contratto n. ASI/B7-301/95/108-62 con il Center for Energy-Environment Research and Development - Asian Institute of Technology (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In prosieguo, questo contratto sarà denominato come il «primo contratto».

6.
    Il primo contratto prevedeva la concessione al Center for Energy-Environment Research and Development - Asian Institute of Technology di una sovvenzione comunitaria per un importo massimo di EUR 42 227,50 al fine di finanziare un programma di familiarizzazione di piccole e medie imprese tailandesi con il diritto comunitario e, in particolare, con le direttive «nuove strategie». Lo stesso contratto prevedeva che la Commissione avrebbe versato un anticipo di EUR 33 782 ed avrebbe effettuato un saldo di previsione pari a EUR 8 445,50. In forza dell'art. 4, terzo comma, del contratto, questi pagamenti dovevano essere effettuati sul conto bancario n. 381-1-00099-9 dell'AIT, presso la Thai Farmers Bank.

7.
    L'art. 5 del primo contratto indicava come indirizzo di riferimento per il beneficiario della sovvenzione comunitaria il seguente:

«Center for Energy-Environment Research and Development - Asian Institute of Technology, Km 42, Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani, Tailandia 12120, Tel: (+66-2) 524 54 01/524 65 81, Fax: (+66-2) 524 54 51, Persona di riferimento: Prof. Thierry Lefèvre, Direttore».

8.
    Il 4 settembre 2000, il sig. Lefèvre, presentandosi come direttore del CEERD, ha siglato il primo contratto, apponendo, a lato della sua firma, il timbro dell'AIT.

9.
    Il 28 dicembre 2000, la Commissione ha versato l'anticipo previsto di EUR 33 782 sul conto bancario prima indicato. Con lettera 18 gennaio 2001, contenente una quietanza redatta dal cassiere dell'AIT, il sig. Lefèvre ha accusato ricevuta di questa somma. Nel maggio 2002, è stato effettuato dalla Commissione su questo stesso conto un «saldo» pari a EUR 78,86.

10.
    Il 17 luglio 2002, il legale dell'AIT ha scritto una lettera alla Commissione nella quale si dichiarava quanto segue:

«Agisco per conto dell'Asian Institute of Technology, con sede in Bangkok, Tailandia, il cui presidente è il sig. Jean-Louis Armand.

Quest'ultimo mi segnala, senza ulteriori precisazioni, che la Commissione delle Comunità europee avrebbe incaricato il Center for Energy- Environment Research & Development di un progetto (“project”), intitolato “Facilitating the Dissemination of European Clean Technologies in Thailand” [agevolare la diffusione delle tecnologie pulite europee in Tailandia] nell'ambito del programma Asia-Invest.

Questo progetto, che comporta necessariamente un finanziamento europeo, si è concretizzato, se ho ben capito, in un contratto tra la Commissione e il CEERD, rappresentato dal suo presunto direttore, sig. Thierry Lefèvre.

Ho l'incarico d'impugnare, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la decisione di concludere questo contratto, chiedendo che ne venga dichiarata la nullità, in quanto il CEERD è un semplice servizio dell'AIT privo di personalità giuridica (“not a legal entity”), che non poteva a nessun titolo concludere contratti usurpando tale denominazione, soprattutto con l'intervento del sig. Thierry Lefèvre, che non è più direttore di questo ente da lungo tempo.

Sono però tenuto, a tal fine, al rispetto di termini ben precisi, il che mi induce a chiedervi se la decisione di concludere questo contratto con il CEERD abbia costituito oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in che data.

(...)».

11.
    In risposta a questa lettera del 17 luglio 2002, il sig. E. W. Muller, direttore dell'Ufficio di cooperazione della Commissione (EuropeAid), ha inviato, il 21 luglio 2002, al legale dell'AIT una lettera redatta nel seguente modo:

«Facendo seguito alla Sua domanda, Le comunico qui di seguito le informazioni richieste:

-    il contratto in oggetto è stato siglato, in data 22.02.2002, dal sottoscritto e dal sig. Eich di EuropeAid, da un lato, e, il 27.02.02, dal professor Thierry Lefèvre, direttore del “Center for Energy- Environment Research and Development”, dall'altro;

-    l'importo totale del progetto ammonta a 68 704,70 [euro], di cui 34 352,35 costituiscono la sovvenzione versata dalla Commissione europea a tale progetto;

-    l'80% della sovvenzione comunitaria, ossia 27 481,88 [euro], è stato versato a titolo di anticipo. Il rimanente, ossia 6 870,47 [euro], verrà versato a conclusione del progetto;

-    la durata di esecuzione del progetto è di quindici mesi e si concluderà il 28.05.2003;

-    il documento allegato alla presente La informerà in merito al collocamento dell'importo;

-    il contratto è stato redatto in seguito alla pubblicazione, in data 10.04.2001 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, di un invito a presentare proposte per il programma Asia-Invest, recante lo stesso titolo indicato in oggetto;

-    la conclusione dei contratti è oggetto di delibere in seno ad un comitato di valutazione, le quali devono poi essere approvate dall'autorità contraente, ossia dalla Commissione europea.

Per Sua conoscenza, un contratto analogo è stato siglato in data 4.07.2000 dalla Commissione europea, da un lato, e dal sig. T. Lefèvre, direttore [del] CEERD, dall'altro. L'importo della sovvenzione della Commissione europea ammontava a 42 227,50 [euro]. La durata del progetto era di 17 mesi e quest'ultimo si è attualmente concluso. L'importo della sovvenzione comunitaria è stato integralmente versato.

(...)».

12.
    E' alla luce di ciò che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2002, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13.
    Con atto introduttivo depositato lo stesso giorno, l'AIT ha inoltre proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 22 febbraio 2002, recante conclusione di un secondo contratto (v. il precedente punto 11; in prosieguo: il «secondo contratto»). Questa causa è stata iscritta a ruolo con il n. T-288/02.

14.
    Il 20 dicembre 2002, la Commissione ha depositato in cancelleria il suo controricorso.

15.
    Il 23 gennaio 2003, le parti sono state invitate dal Tribunale a depositare osservazioni in merito alla ricevibilità del presente ricorso, in considerazione soprattutto del fatto che esso era stato proposto il 23 settembre 2002, laddove la decisione impugnata è datata 4 luglio 2000.

16.
    Inoltre, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di rispondere ai seguenti quesiti:

-    si chiede conferma al ricorrente del fatto che il conto bancario indicato nell'art. 4, terzo comma, del contratto 4 settembre 2000 (allegato B 2 al controricorso) presso la Thai Farmers Bank (n. 381 1 00099 9) fosse un conto intestato all'AIT;

-    si chiede conferma al ricorrente del fatto che i versamenti effettuati a favore dell'AIT, citati dalla Commissione nei punti 16 e 18 del controricorso, siano stati versati sul conto prima menzionato ed effettivamente riscossi dal ricorrente.

17.
    Con lettera depositata in cancelleria l'11 febbraio 2003, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito alla ricevibilità del ricorso ed ha risposto in senso affermativo ai due citati quesiti. Con lettera depositata in cancelleria il 12 febbraio 2003, la Commissione ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso irricevibile per scadenza dei termini.

Conclusioni delle parti

18.
    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare la decisione impugnata.

19.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, respingerlo;

-    statuire sulle spese a norma di legge.

In diritto

20.
    Secondo costante giurisprudenza, i termini di ricorso sono inderogabili e né le parti, né il giudice possono disporne (sentenza del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 40, e 14 luglio 1998, causa T-119/95, Hauer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2713, punto 22).

21.
    Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico; esso statuisce, a tal fine, nelle forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, del detto regolamento. Spetta pertanto al Tribunale esaminare d'ufficio se i termini di ricorso siano stati rispettati (sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1355, punto 39).

22.
    In forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, salvo contraria decisione di quest'ultimo, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto in base agli atti del fascicolo e decide che non occorre ascoltare le osservazioni orali delle parti.

23.
    Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, il ricorso d'annullamento dev'essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Questo termine deve inoltre essere aumentato di un termine in considerazione della distanza. A tal riguardo, dal combinato disposto dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura e dell'allegato II al regolamento di procedura della Corte, nelle versioni vigenti sino al 1° febbraio 2001, risulta che, per le parti prive di residenza abituale in un paese o in un territorio d'Europa, quest'ultimo termine era pari a un mese.

24.
    Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata adottata dalla Commissione il 4 luglio 2000. Essa è stata comunicata in data sconosciuta al sig. Lefèvre; quest'ultimo ne ha però avuto notizia non oltre il 4 settembre 2000, data in cui ha siglato il primo contratto.

25.
    In base alle norme ricordate nel precedente punto 23, il termine per proporre un ricorso è pertanto scaduto non oltre il 4 dicembre 2000.

26.
    Il presente ricorso, proposto il 23 settembre 2002, è pertanto, in linea di principio, fuori termine.

27.
    Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2003, il ricorrente sostiene tuttavia che il decorso del termine è iniziato solo il 21 luglio 2002, data in cui la Commissione ha scritto all'AIT per informarlo della firma del primo contratto, avvenuta il 4 luglio 2000. Esso sostiene che questo contratto era stato concluso «all'insaputa della sede dell'impresa», da una «semplice succursale diretta da un semplice preposto dell'impresa». Poiché, secondo il ricorrente, il sig. Lefèvre non aveva titolo per rappresentare l'AIT, la notifica al detto sig. Lefèvre del primo contratto non può aver fatto decorrere i termini di ricorso.

28.
    Questo argomento non può però essere accolto. E' infatti pacifico che il CEERD era un dipartimento dell'AIT, che, sino al 31 dicembre 2001, il sig. Lefèvre era il direttore di questo dipartimento e che egli era abilitato, nei confronti dei terzi, a gestirne le attività. La sola circostanza che esista una controversia tra la direzione dell'AIT e uno dei suoi impiegati, nella fattispecie il sig. Lefèvre, in merito alla definizione dei poteri di quest'ultimo e, in particolare, alla sua capacità di contrarre obblighi in capo all'AIT nei confronti dei terzi, non può permettere a quest'ultima di dissociarsi dal primo contratto. E ciò a maggior ragione se si pensa che, nel caso di specie, si evince dal fascicolo che a questo contratto è stata data piena esecuzione e che l'AIT ne ha ottenuto il conseguente beneficio economico, dal momento che la sovvenzione è stata versata sul suo conto.

29.
    Ad ogni modo, è dubbio che l'annullamento della decisione impugnata presenti un qualsivoglia interesse. Infatti, come menzionato nel punto precedente, al primo contratto è stata data piena esecuzione e la sovvenzione di cui trattasi è stata versata dalla Commissione sul conto dell'AIT. L'annullamento della decisione impugnata non avrebbe pertanto alcuna conseguenza pratica per il ricorrente.

30.
    Infine, occorre rilevare che se l'AIT ritiene di aver subito un qualsivoglia danno a causa del comportamento del sig. Lefèvre, essa è in condizioni di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici nazionali competenti.

Sulle spese

31.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)     Il ricorso è irricevibile.

2)    Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 25 giugno 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: il francese.