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Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 - MIP Metro / UAMI - Metronia (METRONIA)

(Causa T-525/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J.-C. Plate, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 1315/2006-1, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009]; e

condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell'opposizione e del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "METRONIA", per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio figurativo "METRO", per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell'opposizione, rigetto del ricorso e, conseguentemente, accoglimento della domanda di marchio comunitario con riguardo a tutti i prodotti e servizi

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.

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