Language of document : ECLI:EU:F:2011:7

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 febbraio 2011

Causa F‑34/10

Oscar Orlando Arango Jaramillo e altri

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Riforma del regime pensionistico — Ricorso tardivo — Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, con il quale il sig. Arango Jaramillo e altri 34 agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) chiedono l’annullamento dei loro fogli paga del mese di febbraio 2010, in quanto rispecchiano le decisioni della BEI di aumentare i loro contributi al regime pensionistico, nonché la condanna della BEI a risarcire loro i danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. I ricorrenti sopporteranno la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti della Banca europea per gli investimenti — Ricorso — Termini — Requisito di un termine ragionevole

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

1.      In mancanza, nel Trattato FUE e nel regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, di ogni indicazione sul termine di ricorso applicabile alle controversie tra la Banca e i suoi agenti, il giudice dell’Unione, dopo aver ponderato, da una parte, il diritto del singolo a una tutela giurisdizionale effettiva, dall’altra, l’esigenza di certezza del diritto, dichiara in maniera costante che le controversie tra la Banca e i suoi agenti devono essergli sottoposte entro un termine ragionevole e considera, ispirandosi alle condizioni relative ai termini di ricorso definite dall’art. 91 dello Statuto dei funzionari, che un termine di tre mesi deve, in via di principio, essere ritenuto ragionevole.

L’applicazione rigorosa di norme relative ai termini ai ricorsi degli agenti della Banca europea per gli investimenti non può, di per sé, pregiudicare il diritto ad un ricorso effettivo, dato che siffatte norme mirano a garantire il rispetto, in particolare, del principio di certezza del diritto e ad evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

(v. punti 14 e 20)

Riferimento:

Corte: 17 maggio 2002, causa C‑406/01, Germania/Parlamento e Consiglio (punto 20)

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (punti 97‑99, 100, 101, 107 e 119 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee a chi intende avvalersene, e un elemento soggettivo, attinente all’obbligo, per l’interessato, di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, quest’ultimo deve seguire attentamente lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini previsti.

Quando un ricorso è inviato per via elettronica l’ultimo giorno prima della scadenza del termine di ricorso, alle ore 23.59, e giunge all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il giorno successivo, alle 00.00, ossia meno di due minuti dopo, un tale ritardo non può essere considerato come un evento anormale ai sensi della giurisprudenza sulla forza maggiore e sul caso fortuito, tenuto conto delle perturbazioni che possono incidere sulla trasmissione dei messaggi di posta elettronica e che risultano, ad esempio, da disfunzioni che colpiscono i fornitori di accesso del mittente o del destinatario dei messaggi.

(v. punti 23 e 24)

Riferimento:

Corte: 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione (punto 32)