Language of document : ECLI:EU:F:2010:18

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

9 marzo 2010


Causa F‑33/09


Aglika Tzvetanova

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizioni previste dall’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto — Residenza abituale anteriormente all’entrata in servizio — Soggiorno in qualità di studente nel luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento — Periodi di prova al di fuori del luogo della sede di servizio durante il periodo di riferimento — Considerazione della residenza effettiva»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Tzvetanova, nata Sabeva, chiede l’annullamento della decisione della Commissione con cui le viene negato il beneficio dell’indennità di dislocazione di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, decisione risultante dal prospetto recante fissazione dei diritti individuali della ricorrente, redatto il 10 luglio 2008 dall’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali».

Decisione: La decisione della Commissione del 10 luglio 2008, con cui viene negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto, è annullata. La Commissione sopporterà l’insieme delle spese.

Massime

Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti per la concessione

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]

Anche se nell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto sono utilizzati i termini «abita[re]» o «svol[gere] la sua attività professionale principale», tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che adotta come criterio fondamentale, quanto alla concessione dell’indennità di dislocazione, la residenza abituale (e non il domicilio o la semplice dimora) del funzionario, anteriormente alla sua entrata in servizio. La residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi.

L’iscrizione all’anagrafe di una località è un elemento puramente formale che non consente di provare la residenza effettiva dell’interessato nella detta località. Analogamente, sono privi di forza probante documenti che rispecchino i legami dell’interessato con un determinato paese o addirittura menzionino un indirizzo in tale paese, come ad esempio le attestazioni relative all’esercizio dei diritti civici o all’immatricolazione di un’autovettura e i pagamenti delle tasse e degli oneri relativi, senza che le autorità o le persone fisiche o giuridiche che hanno redatto tali documenti abbiano effettuato verifiche quanto alla residenza effettiva dell’interessato.

Anche se, in linea di principio, il fatto di soggiornare in un paese — in particolare al fine di completare i propri studi universitari e di effettuare tirocini pratici professionali, soggiorni entrambi per definizione temporanei ed elementi integrativi della formazione di un individuo — non presuppone la volontà di quest’ultimo di spostare il centro dei propri interessi in tale paese, non è tuttavia escluso che un siffatto soggiorno costituisca una residenza abituale in tale paese qualora, preso in considerazione con altri fatti pertinenti, esso dimostri l’esistenza di legami sociali e professionali durevoli della persona interessata con il paese di cui trattasi. Anche se, fra tali altri «fatti pertinenti» figura la circostanza che lo studente ha continuato a soggiornare nel paese dei propri studi in maniera quasi ininterrotta dopo la conclusione di questi ultimi e persino oltre il periodo di riferimento, gli studi in quanto tali permettono di presumere non tanto l’esistenza di una volontà certa di spostamento del centro permanente degli interessi nel paese degli studi, quanto, tutt’al più, una prospettiva ancora incerta in tal senso.

Un funzionario perde il beneficio dell’indennità di dislocazione unicamente se ha avuto la sua residenza abituale o ha svolto la sua attività professionale principale nel paese della sua sede di servizio per tutto il periodo di riferimento.

(v. punti 39, 43, 45, 46, 48 e 57)


Riferimento:

Corte: 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione (Racc. pag. 3109, punto 10)

Tribunale di primo grado: 8 aprile 1992, causa T‑18/91, Costacurta Gelabert/Commissione (Racc. pag. II‑1655, punto 42); 14 dicembre 1995, causa T‑72/94, Diamantaras/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑285 e II‑865, punto 48); 27 settembre 2000, causa T‑317/99, Lemaître/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑867, punto 51); 3 maggio 2001, causa T‑60/00, Liaskou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑107 e II‑489, punti 52, 55 e 56); 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, Del Vaglio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑767, punto 85); 25 ottobre 2005, causa T‑299/02, Dedeu i Fontcuberta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑303 e II‑1377, punto 66); 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑897, punti 90, 105 e 106), e 19 giugno 2007, causa T‑473/04, Asturias Cuerno/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑139 e II‑A‑2‑963, punti 73 e 74 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑87 e II‑A‑1‑435, punti 74, 76 e 77)