Language of document : ECLI:EU:T:2012:471





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2012 –
Italia / Commissione

(causa T‑84/09)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – Produzione di olio d’oliva e di olive da tavola – Pagamenti tardivi»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 17-20, 94-96)

2.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (Regolamenti della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1, e n. 885/2006, art. 11, §§ 1‑3) (v. punti 24-25, 32-35)

3.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro [Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999; regolamento della Commissione n. 296/96, quarto considerando e art. 4, § 2, d)] (v. punti 46, 120, 135-137)

4.                     Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Soppressione integrale di un contributo finanziario concesso dal FEAOG – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 10% delle spese – Ammissibilità (v. punti 75-78)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2008/960/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99), nella parte in cui detta decisione esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.