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Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 - Chalk / UAMI - Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

(Causa T-83/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: David Chalk (Canterbury, Regno Unito) (rappresentanti: C. Balme, W. James e M. Gilbert, solicitors, e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reformed Spirits Company Holdings Ltd (St Helier, Jersey)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 novembre 2008, procedimento R 1888/2007-2;

rimuovere la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dal registro dell'UAMI e consentire la registrazione del ricorrente quale titolare del marchio comunitario n. 2 245 306, come da cessione dalla Arthur Crack Limited al ricorrente in data 21 gennaio 2006;

in subordine, rimettere la causa alla commissione di ricorso dell'UAMI per un esame alla luce della sentenza della Corte;

condannare l'UAMI, e nei limiti dell'intervento nel presente procedimento la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, a pagare le spese, incluse quelle del procedimento de quo e del procedimento innanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato di cui si domanda la decadenza dalla registrazione del trasferimento: il marchio denominativo "CRAIC" per prodotti delle classi 25, 32 e 33

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la decadenza dalla registrazione del trasferimento: il ricorrente

Decisione dell'esaminatore: diniego di revocare la decisione riguardante l'iscrizione del trasferimento

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

In primo luogo, violazione dell'art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe considerato ed applicato le leggi nazionali degli Stati membri (in questo caso, il Regno Unito) all'atto di prendere una decisione in ordine al trasferimento di un marchio comunitario;

in secondo luogo, violazione della regola 31 del regolamento della Commissione n. 2868/95 1, poiché la commissione di ricorso non avrebbe valutato la validità e l'efficacia di documenti ad essa forniti a seguito della contestazione dell'efficacia legale di tali documenti;

in terzo luogo, violazione dell'art. 77, lett. a), del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non avrebbe esaminato le precedenti decisioni prese dall'UAMI alla luce di fatti successivi e di prove ad essa forniti;

in quarto luogo, violazione dell'art. 23 del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto la richiesta del ricorrente di registrare il trasferimento del marchio comunitario n. 2 245 306;

infine, la commissione di ricorso si sarebbe erroneamente rifiutata di annullare la decisione con cui l'UAMI ha registrato la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso quale titolare del marchio comunitario n. 2 245 306, in quanto avrebbe ritenuto che il regolamento del Consiglio 40/94 e il regolamento della Commissione 2868/95 non consentono all'UAMI di registrare il ricorrente come titolare registrato del marchio comunitario n. 2 245 306.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).