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Sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 - Kadi / Commissione

(Causa T-85/09) 1

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Comitato per le sanzioni - Conseguente inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Diritti fondamentali - Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yassin Abdullah Kadi (Gedda, Arabia saudita) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Hetsch, P. Aalto e F. Hoffmeister, successivamente Hetsch, Hoffmeister e E. Paasivirta, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan, R. Szostak, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer e E. Jenkinson, agenti, assistiti da D. Beard, barrister)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebanii (GU L 322, pag. 25), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Yassin Abdullah Kadi.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Kadi.

Il Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica francese ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 90 del 18.4.2009.