Language of document : ECLI:EU:F:2010:88

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

13 luglio 2010


Causa F‑103/09


John Allen e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Personale impiegato nell’ambito del progetto JET — Ricorso per risarcimento danni — Termine ragionevole — Tardività»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Allen e altri 113 ricorrenti chiedono principalmente la condanna della Commissione a risarcire i danni materiali da essi subiti per non essere stati assunti nell’ambito di contratti di agente temporaneo per l’esercizio della loro attività in seno all’impresa comune Joint European Torus (JET).

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. Il ricorrente e gli altri 110 ricorrenti i cui nomi sono stati mantenuti nell’elenco delle parti ricorrenti sono condannati alla totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni — Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione — Osservanza di un termine ragionevole — Criteri di valutazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      La decisione di un’istituzione recante rigetto di una domanda di risarcimento danni e la decisione di rigetto del reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda di risarcimento danni formano parte integrante del procedimento amministrativo previo al ricorso per risarcimento proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ragion per cui, la domanda di annullamento diretta contro tali decisioni non può essere valutata in maniera autonoma rispetto a una domanda di risarcimento danni. Infatti, tali atti contenenti la presa di posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa hanno unicamente l’effetto di permettere alla parte che ha subito un danno di proporre al giudice dell’Unione una domanda di risarcimento danni.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑295 e II‑1339, punto 56)

2.      Spetta ai funzionari o agenti proporre all’istituzione, entro un termine ragionevole, qualsiasi domanda volta ad ottenere dall’Unione un risarcimento a seguito di un danno eventualmente imputabile a quest’ultima, e ciò a partire dalla data in cui sono venuti a conoscenza della situazione da essi lamentata.

L’osservanza di un termine ragionevole è necessaria in tutti i casi in cui, nel silenzio delle norme, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a che le istituzioni dell’Unione e le persone fisiche o giuridiche agiscano senza alcun limite di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere a repentaglio la stabilità di situazioni di diritto acquisite.

Benché il ricorso per risarcimento danni fondato su un comportamento illecito non decisionale non sia soggetto ad alcun termine risultante da una norma, è pacifico che in assenza di indicazioni normative in materia di termine di ricorso per una categoria di controversie spetta al giudice dell’Unione colmare tale lacuna nel regime dei mezzi di tutela giurisdizionale. Per fare ciò, il giudice deve ponderare, da una parte, il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, che figura tra i principi generali del diritto dell’Unione e che implica che il singolo possa disporre di un termine sufficiente per valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio o del fatto da lui lamentato e preparare, se del caso, il proprio ricorso, e, dall’altra, l’esigenza della certezza del diritto, che impone che, una volta trascorso un certo periodo di tempo, gli atti adottati dagli organi dell’Unione diventino definitivi.

La conciliazione di questi diversi interessi esige che, nel silenzio delle norme, le controversie siano sottoposte al giudice entro un termine ragionevole. Il carattere ragionevole del termine dev’essere valutato in relazione alle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, al valore della controversia per l’interessato, alla complessità della causa e al comportamento delle parti coinvolte. Al riguardo, occorre altresì tener conto del punto di riferimento offerto dal termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di azione per responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, benché tale termine non vada applicato nelle controversie tra l’Unione e i suoi dipendenti.

Il rispetto dell’esigenza del termine ragionevole e l’applicazione per analogia del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte, mirano appunto a colmare una lacuna giuridica e ad evitare che un ricorso per risarcimento danni possa essere proposto indefinitamente, e, con ciò stesso, metta a repentaglio la stabilità di situazioni giuridiche acquisite. L’ampiezza di un siffatto termine è tale da garantire un giusto equilibrio tra dette esigenze di certezza del diritto e il diritto dei ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni analoghe a quelle che valgono per ogni creditore dell’Unione. Tale termine consente, inoltre, di ravvicinare il contenzioso della responsabilità extracontrattuale per comportamento illecito non decisionale, quale si presenta nel settore della funzione pubblica, a quello del contenzioso generale della responsabilità extracontrattuale, il quale è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni in forza dell’art. 46 dello Statuto della Corte.

(v. punti 33-38, 42 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 marzo 1998, causa T‑202/97, Koopman/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑511, punti 24 e 25); 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI (Racc. pag. II‑813, punti 51‑53); 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punti 46 e 47); 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 57, 60, 65, 66 e 71), e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 25)

Tribunale dell’Unione europea: 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione, punti 33 e 34

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑43 e II‑A‑1‑231, punto 71)