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Ricorso di Francesco Bligny proposto il 20 aprile 2007 avverso l'ordinanza pronunciata il 15 febbraio 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-142/06, Bligny/Commissione.

(Causa T-127/07 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesco Bligny (Tassin-La-Demi-Lune, Francia) (rappresentante: avv. P. Lebel-Nourissat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

constatare che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha commesso un errore nella valutazione dell'atto di candidatura per quanto riguarda l'obbligo del candidato di allegare un documento giustificativo della sua cittadinanza;

constatare che il TFP non ha risposto ai motivi del ricorrente relativi alla violazione dei principi dell'affidamento legittimo e di buona amministrazione che la commissione del concorso EPSO AD/26/05 avrebbe dovuto osservare;

annullare, di conseguenza, l'ordinanza del TFP 5 febbraio 2007 nella causa F-142/06;

pronunciandosi nuovamente, annullare la decisione della commissione del concorso EPSO/AD/26/05 del 7 dicembre 006 e quella del 23 dicembre 2006 che rifiuta l'ammissione del ricorrente al concorso e quindi la correzione della sua prova scritta e dichiarare irregolare l'atto di candidatura pubblicato il 15 maggio 2006 sul sito EPSO ad uso dei candidati del concorso;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al TFP affinché statuisca sulla controversia di cui trattasi e condanni la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che respinge in quanto manifestamente infondato il ricorso con cui egli ha chiesto l'annullamento della decisione della commissione del concorso di non correggere la sua prova scritta, poiché il suo atto di candidatura non conteneva alcun documento giustificativo della sua cittadinanza.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente afferma che il TFP avrebbe snaturato i fatti sottoposti al suo esame, effettuando in tal modo una cattiva interpretazione dell'atto di candidatura che il candidato doveva compilare, che ha condotto ad un errore nella valutazione dell'atto. Inoltre, egli deduce un motivo vertente sulla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il TFP non avrebbe risposto a tutti i motivi e a tutte le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado.

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