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Ricorso presentato il 23 aprile 2007 - Suez / UAMI

(Delivering the essentials of life)

(Causa T-128/07)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Suez SA (Parigi, Francia) (Rappresentante: avv. P. Combeau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo "Delivering the essentials of life" per prodotti e servizi delle classi 1, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (domanda n. 4 102 497)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/941 poiché, contrariamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il marchio richiesto non avrebbe un carattere esclusivamente elogiativo e non descriverebbe una caratteristica o una qualità dei prodotti o servizi che dovrebbe contrassegnare.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).