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Ricorso presentato il 19 aprile 2007 - Aughinish Alumina / Commissione

(Causa T-130/07)

Lingua processuale :l'inglese

Parti

Ricorrente: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (Rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

L'Aughinish Alumina Ltd chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del febbraio 2007 relativa all'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione della Gardanne, nella zona di Shannon ed in Sardegna nella parte che riguarda l'Aughinish Alumina Ltd;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 2007, C(2007) 286 def., relativa all'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione della Gardanne, nella zona di Shannon ed in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente, nella parte che riguarda l'Aughinish Alumina Ltd (in prosieguo: l'"AAL").

A sostegno del suo ricorso, l'AAL deduce otto motivi di annullamento.

Primo motivo: secondo la ricorrente, la Commissione ha mancato di considerare che l'esenzione rientra nella natura e nella logica del sistema tributario irlandese e pertanto non costituisce un aiuto.

Secondo motivo: la ricorrente sostiene che la Commissione no ha adeguatamente analizzato i mercati rilevanti e la loro struttura concorrenziale. In una situazione in cui la stessa Commissione aveva in precedenza ammesso che la concorrenza non era falsata e alla luce del fatto che il Consiglio aveva autorizzato le esenzioni fino al 31 dicembre 2006, la ricorrente afferma che spettava alla Commissione dimostrare di aver svolto un'analisi economica approfondita che provasse chiaramente che la concorrenza era falsata o era minacciata di essere falsata. Pertanto la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato che l'esenzione costituiva un aiuto.

Terzo motivo: la ricorrente sostiene che qualora l'esenzione dovesse comunque essere considerata un aiuto, la Commissione non ha trattato l'aiuto in questione come un aiuto esistente ai sensi dell'art. 88, n. 1, CE. Tale aiuto era oggetto di un impegno vincolante assunto prima che l'Irlanda aderisse alle Comunità europee, notificato nel gennaio del 1983. Poiché la Commissione non è intervenuta fino al 17 luglio 2007, il termine di prescrizione decennale è scaduto e quindi non è più possibile procedere al recupero. La ricorrente sostiene pertanto che la sovvenzione non può essere considerata un regime di aiuto.

Quarto motivo: la ricorrente fa presente che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutto l'acquis riguardante l'armonizzazione delle accise al fine di stabilire se e in che modo esercitare le sue competenze ai sensi delle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato. La decisione impugnata costituisce una grave violazione del principio di certezza del diritto, poiché, asserisce la ricorrente, pregiudica le autorizzazioni concesse dal Consiglio ai sensi dell'art. 93 CE, sulla base di una proposta della Commissione. Inoltre la ricorrente afferma che la Commissione ha mancato di considerare che le misure del Consiglio adottate in forza dell'art. 93 CE costituivano lex specialis, che avrebbero dovuto prevalere su qualsiasi applicazione disomogenea delle norme in materia di aiuti di Stato. Per giunta, secondo quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non si è avvalsa del procedimento di cui all'art. 8 della direttiva 92/81/CE per risolvere la questione della presenza di aiuti di Stato o altre questioni e per chiedere l'annullamento delle decisioni del Consiglio in questione e, per questo motivo, ha pregiudicato l'effetto utile delle misure del Consiglio.

Quinto motivo: la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto delle esigenze fondamentali di cui artt. 3 e 157 CE, per rafforzare la competitività dell'industria comunitaria e affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

Sesto motivo: nel dichiarare che il 20% dell'esenzione configurava un aiuto, la Commissione non avrebbe valutato che la ricorrente doveva rispettare una serie di obblighi ambientali e non ha considerato misure che avrebbero avuto lo stesso effetto di incentivazione come un obbligo di pagare una parte significativa dell'imposta nazionale.

Settimo motivo: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Ottavo motivo: l'eccessiva durata del procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE viola i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto ed è ancora più grave, secondo la ricorrente, dal momento che la Commissione, prima di avviare il procedimento, già non aveva agito con riferimento alla notifica del 1983.

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