Language of document : ECLI:EU:T:2000:302

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 dicembre 2000 (1)

«Direttiva ”televisione senza frontiere” - Restrizioni nazionali alla ritrasmissione di programmi televisivi transfrontalieri - Constatazione da parte della Commissione della compatibilità di tali restrizioni con il diritto comunitario - Ricorso d'annullamento - Ricevibilità»

Nella causa T-69/99,

Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-vous Television), con sede in Frederiksberg (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti J.-P. Hordies e A. Maqua, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore K. Banks e M. Wolfcarius, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Richard Plender, QC, e dalla signora R.V. Magrill, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'atto della Commissione 22 dicembre 1998, indirizzato al Regno Unito e comunicato alla ricorrente il 28 dicembre 1998,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Contesto normativo della controversia

1.
    Sul fondamento dell'art. 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE) e dell'art. 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE) è stata adottata la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23). Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60).

2.
    L'art. 2 bis, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, modificata, così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e (...) persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.»

3.
    Ai sensi dell'art. 22 della direttiva 89/552, modificata:

«1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che lascelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.»

Fatti all'origine della controversia

4.
    La Danish Satellite TV (DSTV) A/S (in prosieguo: la «DSTV») è una società televisiva di diritto danese. La DSTV ritrasmette via satellite il programma televisivo «Eurotica Rendez-Vous Télévision» rivolto a telespettatori di diversi Stati membri, tra cui il Regno Unito.

5.
    Con lettera 9 gennaio 1998, le autorità britanniche informavano la Commissione e la DSTV che a loro avviso le trasmissioni di quest'ultima avevano violato manifestamente, seriamente e gravemente l'art. 22 della direttiva 89/552, modificata, in maniera regolare e almeno in due occasioni, nel corso dei dodici mesi precedenti.

6.
    In seguito a numerosi scambi di osservazioni con la DSTV, il 30 luglio 1998 il governo britannico adottava, in virtù dell'art. 177 del Broadcasting Act 1990 (legge britannica in materia di radio-telediffusione), il Foreign Satellite Service Proscription Order 1998 (decreto del Regno Unito recante divieto di determinati programmi stranieri, trasmessi via satellite; in prosieguo: il «decreto»).

7.
    Il decreto doveva entrare in vigore il 20 agosto 1998, salvo voto contrario del Parlamento britannico, al quale era stato trasmesso. Il 17 agosto 1998, la DSTV chiedeva alla High Court of Justice (England & Wales) (in prosieguo: la «High Court») il diritto di impugnare il decreto in giudizio. Il 19 agosto 1998 l'udienza veniva rinviata al 9 settembre 1998 e veniva pronunciata la sospensione del decreto. Il 9 settembre 1998, la DSTV veniva autorizzata a impugnare il decreto. Il 10 settembre 1998, in seguito alla revoca della sospensione, il decreto entrava in vigore.

8.
    La sostanza del decreto consiste nel considerare come illecita, in particolare, la trasmissione del programma «Eurotica Rendez-vous Télévision» o di prodotti ad esso collegati, la pubblicità per il detto programma e l'indicazione dei suoi orari di diffusione.

9.
    Con lettera 15 settembre 1998, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord informava la Commissione dell'adozione del decreto.

10.
    Con atto denominato «decisione», adottato il 22 dicembre 1998 (in prosieguo: l'«atto impugnato»), la Commissione, ritenendo che le misure adottate dallo Stato membro interessato non fossero discriminatorie e che fossero adeguate all'obiettivo della protezione dei minori, constatava, all'art. 1, la loro compatibilità con il diritto comunitario.

11.
    L'atto impugnato, ai sensi dell'art. 2 del medesimo, è indirizzato al Regno Unito.

12.
    L'atto impugnato veniva poi comunicato il 28 dicembre 1998 alla DSTV.

13.
    Con sentenza 12 febbraio 1999, la High Court respingeva la domanda della DSTV e rigettava la sua richiesta in subordine, volta ad ottenere una pronuncia a titolo pregiudiziale della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE). La High Court non autorizzava la DSTV ad impugnare la sentenza innanzi alla Court of Appeal. La domanda presentata a questo fine dalla DSTV innanzi alla Court of Appeal veniva respinta da quest'ultima.

Procedimento

14.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 marzo 1999, la DSTV ha proposto il presente ricorso di annullamento.

15.
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato autorizzato, con ordinanza 1° ottobre 1999, ad intervenire a sostegno della Commissione.

16.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 28 settembre 2000.

Conclusioni delle parti

17.
    La DSTV conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare l'atto impugnato;

-    condannare la Commissione a tutte le spese.

18.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;

-    condannare la DSTV alle spese.

19.
    L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in via subordinata, respingere il ricorso;

-    in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

20.
    La ricorrente si ritiene direttamente interessata dall'atto impugnato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), in quanto esso convaliderebbe il decreto che, in mancanza di tale convalida, avrebbe dovuto essere ritirato. Poiché l'atto impugnato non avrebbe avuto bisogno di alcuna misura di esecuzione nazionale per poter essere applicato alla DSTV, non si frapporrebbe nessuna misura nazionale di natura discrezionale tra la DSTV e l'atto impugnato.

21.
    La Corte avrebbe dichiarato ripetutamente che un singolo è interessato direttamente da una decisione della Commissione destinata a uno Stato membro che convalidi misure adottate da quest'ultimo (sentenza della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/Commissione, Racc. pag. 497, in particolare pag. 505).

22.
    La Corte avrebbe altresì dichiarato che una decisione destinata ad uno Stato membro riguardava direttamente un ricorrente privato dato che i competenti uffici nazionali avevano informato quest'ultimo che avrebbero respinto la sua domanda di licenza d'importazione non appena ne fossero stati autorizzati dalla Commissione sul fondamento dell'art. 115 del Trattato CE (divenuto art. 134 CE) (sentenza della Corte 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punti 7 e 8).

23.
    La Commissione e l'interveniente obiettano, in sostanza, che l'atto impugnato non riguarderebbe direttamente la DSTV, giacché esso si limiterebbe a confermare a posteriori che le autorità britanniche hanno esercitato il loro potere discrezionale in conformità alla direttiva 89/552, modificata. L'atto impugnato non convaliderebbe, come nella causa conclusasi con la sentenza Toepfer e Getreide-Import/Commissione, già citata, una misura nazionale e non potrebbe essere assimilato a una decisione d'autorizzazione preliminare di disposizioni interne, come quelle di cui si trattava nella causa conclusasi con la sentenza Bock/Commissione, già citata.

Giudizio del Tribunale

24.
    Si deve ricordare che, perché incida direttamente su un ricorrente privato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e che la sua applicazione abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v., in questo senso, sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43).

25.
    Orbene, come risulta dall'enunciazione dei fatti della controversia, il decreto gode di un'esistenza giuridica autonoma rispetto all'atto impugnato. Il decreto è entrato in vigore e ha prodotto effetti giuridici a partire dal 10 settembre 1998, mentre l'atto impugnato è stato adottato solo il 22 dicembre successivo.

26.
    Infatti, stando al tenore stesso dell'art. 2 bis, n. 2, secondo comma, della direttiva 89/552, modificata, la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica «del provvedimento adottato dallo Stato membro», adotta una decisione sulla compatibilità del medesimo col diritto comunitario. Inoltre, in caso di decisione negativa da parte della Commissione, si richiede allo Stato membro di «revocare senza indugio il provvedimento adottato».

27.
    Poiché l'atto impugnato si limita puramente e semplicemente a constatare a posteriori la compatibilità con il diritto comunitario del decreto, adottato, in maniera autonoma, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'esercizio del suo potere discrezionale, la DSTV non può avvalersi delle sentenze Toepfer e Getreide-Import/Commissione e Bock/Commissione, già citate, a sostegno dell'argomento secondo cui l'atto impugnato inciderebbe direttamente sulla sua posizione giuridica.

28.
    Contrariamente a quanto si verificava nella causa conclusasi con la sentenza Toepfer e Getreide-Import/Commissione, già citata, nella fattispecie la Commissione non ha autorizzato retroattivamente lo Stato membro interessato a mantenere una misura nazionale. Conseguentemente, l'atto impugnato non si è sostituito a quest'ultima e, quindi, non l'ha convalidata retroattivamente.

29.
    Contrariamente a quanto si verificava nella causa conclusasi con la sentenza Bock/Commissione, già citata, nella fattispecie la Commissione non ha neanche dato allo Stato membro interessato l'autorizzazione preliminare ad adottare disposizioni nazionali e queste, quindi, non sono state prese al fine dell'attuazione dell'atto impugnato.

30.
    Stando quanto precede, la DSTV non può essere interessata direttamente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dall'atto impugnato e non è pertanto legittimata a chiederne l'annullamento.

31.
    Occorre rilevare che la ricorrente non è per questo sprovvista di protezione giurisdizionale. Infatti, come risulta dai fatti di causa, la DSTV ha potuto validamente deferire il decreto alla High Court.

32.
    Da tutto quanto sopra considerato deriva che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

33.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, laricorrente dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

34.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Pirrung
Potocki
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: il francese.