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SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Giuseppe Tiralongo proposto il 15 maggio 2008 avverso l'ordinanza del 6 marzo 2008 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa

F-55/07, Tiralongo/Commissione

(Causa T-180/08 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, S. Frazzani, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    annullare l'ordinanza impugnata del 6 marzo 2008, nella causa F-55/07, e rimettere la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che codesto Tribunale vorrà fornire;

-    condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento F-55/07.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

-    l'erronea applicazione della giurisprudenza in materia di autonomia dei mezzi di ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha errato nell'applicare i principi giurisprudenziali che si riferiscono al risarcimento di danni provocati da atti illeciti, ad una fattispecie nella quale, invece, il pregiudizio è stato cagionato da comportamenti illegittimi.

-    il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata lì dove afferma esplicitamente che i tre profili di illegittimità censurati dal ricorrente con riguardo ai comportamenti della Commissione attengono, in realtà, alla illegittimità di alcuni atti;

-    l'erronea interpretazione della giurisprudenza in materia di autonomia dei mezzi di ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il principio dell'autonomia dei mezzi di ricorso non potesse spiegare i suoi effetti nel caso di specie;

-    il difetto di motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno morale. A fronte della pluralità di argomenti complessivamente presentati dal ricorrente per dimostrare il legame tra il pregiudizio morale e le condotte della Commissione, nell'ordinanza impugnata non v'è alcun passaggio dell'ordinanza che consenta di comprendere le ragioni poste alla base del rigetto di tali argomenti.

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