Language of document : ECLI:EU:T:2010:452

Causa T‑23/09

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) e Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG)

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un’ispezione — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Destinatario privo di personalità giuridica — Obbligo di motivazione — Nozioni di impresa e di associazione di imprese»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere ispettivo della Commissione — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Portata

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, n. 4)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Potere ispettivo della Commissione — Portata — Accesso ai locali delle imprese — Oggetto

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, n. 4)

3.      Concorrenza — Regole comunitarie — Associazioni di imprese — Nozione — Ordine dei farmacisti e suoi organi — Inclusione

(Artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)

1.      Per quanto riguarda le decisioni della Commissione che dispongono un’ispezione, l’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato, definisce gli elementi essenziali che devono contenere, imponendo alla Commissione di motivarle indicando l’oggetto e lo scopo dell’ispezione, la data del suo inizio, le sanzioni previste agli artt. 23 e 24 di detto regolamento e il ricorso presentato contro tali decisioni dinanzi al giudice dell’Unione. La giurisprudenza ha precisato la portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di ispezione rispetto al contenuto di tale disposizione.

In considerazione della fase del procedimento amministrativo in cui intervengono le decisioni d’ispezione, la Commissione non dispone in quel momento di informazioni precise che le consentano di analizzare se i comportamenti o gli atti considerati possono essere qualificati come decisioni di imprese o di associazioni di imprese nel senso di cui all’art. 81 CE. È proprio tenendo conto della natura specifica delle decisioni d’ispezione che la giurisprudenza in materia di motivazione ha messo in evidenza il tipo di informazioni che devono essere contenute in una decisione d’ispezione per permettere ai destinatari di far valere i loro diritti della difesa in questa fase del procedimento amministrativo. Se si imponesse un obbligo di motivazione più esteso alla Commissione non si terrebbe adeguatamente conto del carattere preliminare dell’ispezione, il cui scopo è precisamente quello di consentire alla Commissione di stabilire in una fase successiva se, eventualmente, siano state commesse violazioni del diritto della concorrenza comunitario dai destinatari di una decisione di ispezione o da terzi.

(v. punti 33, 41)

2.      Nonostante la tutela della vita privata prevista dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo debba essere rispettata e la tutela del domicilio sia estesa ai locali commerciali delle società, è importante salvaguardare l’efficacia pratica delle ispezioni previste dall’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in quanto strumento necessario per consentire alla Commissione di esercitare le proprie funzioni di guardiana del Trattato in materia di concorrenza. In tal senso, per salvaguardare l’utilità del diritto d’accesso della Commissione ai locali commerciali dell’impresa oggetto di una procedura di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, tale diritto implica la facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati.

Le ispezioni possono avere una portata molto estesa e il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese è di particolare importanza in quanto deve permettere alla Commissione di raccogliere le prove delle violazioni delle norme in materia di concorrenza nei luoghi in cui esse normalmente si trovano.

(v. punti 40, 69)

3.      La nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato.

I farmacisti, per lo meno i farmacisti indipendenti, offrono, in cambio di un corrispettivo, in particolare, servizi di distribuzione di medicinali al dettaglio e assumono i rischi economici di tale attività. Perciò, tali persone esercitano attività economiche e, di conseguenza, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE.

La constatazione che l’ordine dei farmacisti ed i suoi organi sono organismi che raggruppano e rappresentano un certo numero di professionisti che possono essere considerati imprese ai sensi dell’art. 81 CE è sufficiente per concludere che la Commissione può qualificarli come associazioni di imprese ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato, e sottoporli ad un’ispezione in forza di tale disposizione. La mera circostanza che taluni membri non siano imprese non è sufficiente ad escludere l’associazione dall’ambito di applicazione dell’art. 81 CE.

Gli argomenti per cui le attività dell’ordine citato e quelle dei suoi organi sarebbero estranee alla sfera degli scambi economici, giacché essi hanno altresì una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà ed esercitano prerogative tipiche dei pubblici poteri, non sono idonei a modificare questa conclusione, in quanto la questione se, nell’esercizio delle loro prerogative concrete, l’ordine in questione ed i suoi organi siano esclusi dall’applicazione dell’art. 81 CE o se, al contrario, taluni dei loro atti debbano essere considerati come decisioni di associazioni di imprese nel senso di cui a tale disposizione è manifestamente prematura e dovrà essere eventualmente decisa nell’ambito della decisione definitiva, che si pronuncia sulle censure accolte dalla Commissione.

(v. punti 55, 70, 71, 75-78)