Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 - Stella Kunststofftechnik / UAMI
(Causa T-27/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso:il tedesco
Parti
Ricorrente: Stella Kunststofftechnik Eltville, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stella Pack Sp. z o. o. (Lubartow, Repubblica di Polonia)
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 13 novembre 2008, notificata il 19/11/2008 e dichiarare irricevibile la domanda di decadenza del 22/12/2006;
in subordine, in caso di annullamento della decisione 13/11/2008 e rispettivamente di quella della divisione di annullamento 27/02/2008, sospendere la decisione relativa alla domanda di decadenza del 22 /12/2006, fino alla conclusione definitiva del procedimento di opposizione n. B 863177;
condannare l'interveniente a tutte le spese rimborsabili, comprese quelle del procedimento principale e quelle sostenute dal convenuto.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo "Stella" per prodotti delle classi 6, 8, 16, 20 e 21 (marchio comunitario n. 15 479).
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Stella Pack Sp. z o. o.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione della decadenza del marchio comunitario di cui trattasi per determinati prodotti delle classi 6, 8, 16 e 20.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi dedotti: non sono stati presi in considerazione alcuni requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 40/94
1 e dal regolamento (CE) n. 2868/95
2, da considerarsi d'ufficio nella procedura di dichiarazione di decadenza.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).2 - Regolamento (CE)della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).