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Ricorso proposto il 12 ottobre 2021 – BAWAG PSK / BCE

(Causa T-667/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Bälz e D. Bliesener, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 2 agosto 2021 1 ; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non è competente ad imporre un addebito di interessi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del Bankwesengesetz (legge bancaria austriaca, in prosieguo: il «BWG»).

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’imposizione dell’addebito di interessi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del BWG è prescritta.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente non ha superato il limite delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1 .

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto della ricorrente ad essere ascoltata.

Quinto motivo, vertente sula fatto che la convenuta ha erroneamente calcolato l’importo dell’addebito di interessi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del BWG.

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1 N. SSM- 2021-ATBAW-7_ESA-2018-0000126.

1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2013, L 176, pag. da 1 a 337).