Language of document : ECLI:EU:T:2021:820


 


 



Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021 – Foz / Consiglio

(causa T258/19)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo»

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/179, artt. 27, § 2, a), 28, § 2, a), e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2019/85, 2019/798 e 2020/716, allegato II]

(v. punti 37-42, 48, 51)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione

[Art. 29 TUE; Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2019/85, 2019/798 e 2020/716]

(v. punti 46, 47, 88)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85]

(v. punti 56-65)

4.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719; regolamenti del Consiglio 2019/798 e 2020/716]

(v. punti 67-70, 74)

5.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento, in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2019/85, 2019/798 e 2020/716, allegato II]

(v. punti 81-87, 94)

6.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2019/85, 2019/798 e 2020/716, allegato II]

(v. punti 90, 104, 107, 108, 116)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2019/85, 2019/798 e 2020/716, allegato II]

(v. punti 117, 118, 121, 128, 131, 133-135, 138-139, 154)

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2019/85, 2019/798 e 2020/716, allegato II]

(v. punti 144-147, 153, 156)

9.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16, e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, artt. 28, §§ 6 e 7, 34 e allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 62, § 4, 2019/85, 2019/798 e 2020/716, allegato II]

(v. punti 166-168, 170-175)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Samer Foz è condannato alle spese.