Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 novembre 2021 –
Garment Manufacturers Association in Cambodia/Commissione
(Causa T‑454/20)
«Ricorso di annullamento – Politica commerciale comune – Regime generalizzato di tariffe doganali preferenziali stabilite dal regolamento (UE) n. 978/2012 – Revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 17)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Assenza di incidenza individuale sui membri rappresentati – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, allegato VIII, parte A; regolamento della Commissione 2020/550, titoli 2, 3 e 4)
(v. punti 18, 44, 46‑53, 64‑66)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Associazione nazionale che ha partecipato al procedimento amministrativo quale parte terza – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, art. 19, § 7; regolamento della Commissione n. 1083/2013, art. 7, §1)
(v. punti 45, 54‑59)
4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Regolamento che può influire sulla situazione sostanziale dei membri rappresentati – Criterio non decisivo
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 80‑83, 89‑90)
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Garment Manufacturers Association in Cambodia è condannata alle spese. |