Language of document : ECLI:EU:T:2021:833


 


 



Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 novembre 2021 –
Garment Manufacturers Association in Cambodia/Commissione

(Causa T454/20)

«Ricorso di annullamento – Politica commerciale comune – Regime generalizzato di tariffe doganali preferenziali stabilite dal regolamento (UE) n. 978/2012 – Revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 17)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Assenza di incidenza individuale sui membri rappresentati – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, allegato VIII, parte A; regolamento della Commissione 2020/550, titoli 2, 3 e 4)

(v. punti 18, 44, 4653, 6466)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Associazione nazionale che ha partecipato al procedimento amministrativo quale parte terza – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 978/2012, art. 19, § 7; regolamento della Commissione n. 1083/2013, art. 7, §1)

(v. punti 45, 5459)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che istituisce la revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo – Ricorso di un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle industrie di cui trattasi – Regolamento che può influire sulla situazione sostanziale dei membri rappresentati – Criterio non decisivo

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 8083, 8990)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Garment Manufacturers Association in Cambodia è condannata alle spese.