Language of document : ECLI:EU:C:2018:168

Causa C31/17

Cristal Union

contro

Ministre de l’Économie et des Finances

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018

1.        Disposizioni tributarie –       Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre o mantenere la capacità di produrre elettricità – Possibilità per i singoli di far valere la disposizione pertinente dinanzi al giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 14, § 1, a)]

2.        Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre o mantenere la capacità di produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Portata – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2003/96, artt. 14, § 1, a), e 15, § 1, c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.

(v. punto 46 e dispositivo)