Language of document : ECLI:EU:T:2007:153

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 maggio 2007 (*)

«Impugnazione – Ricorso sottoscritto dall’avvocato mediante timbro – Irricevibilità del ricorso»

Nel procedimento T‑223/06 P,

avente ad oggetto il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 luglio 2006, causa F‑102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. II-0000), volto all’annullamento di tale ordinanza,

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. H. von Hertzen e dalla sig.ra L. Knudsen, in qualità di agenti,

ricorrente,

altra parte nel procedimento

Ole Eistrup, dipendente del Parlamento europeo, residente in Knebel (Danimarca), rappresentato dagli avv.ti S. Hjelmborg e M. Honoré,

ricorrente in primo grado,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Jaeger, J. Pirrung, M. Vilaras e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 9 dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia, il Parlamento chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 luglio 2006, causa F‑102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-1-89 e II-A-1-329, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento per violazione dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, (GU L 333, pag. 7), per il motivo che sull’atto introduttivo del ricorso, anziché essere apposta la firma autografa dell’avvocato del ricorrente in primo grado, figurava un timbro che riproduceva la firma dell’avvocato medesimo.

 Il procedimento in primo grado

2        Con ricorso inizialmente presentato dinanzi al Tribunale il 20 ottobre 2005, il sig. Eistrup chiedeva, da un canto, l’annullamento della decisione 13 dicembre 2004, in cui il Parlamento aveva quantificato in un importo che egli riteneva insufficiente l’indennità che doveva essergli corrisposta in ragione della sua reintegrazione tardiva dopo un periodo di aspettativa per motivi personali nonché l’annullamento della decisione 12 luglio 2005, recante rigetto del reclamo avverso la decisione 13 dicembre 2004 e, d’altro canto, la condanna del Parlamento al risarcimento del danno subito.

3        Dopo aver rilevato che il ricorso recava un timbro che riproduceva la firma dell’avvocato del sig. Eistrup, la cancelleria del Tribunale, con lettera del 25 ottobre 2005, invitava l’avvocato stesso a presentare le proprie osservazioni sulla questione se fossero state rispettate le disposizioni di cui all’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, a termini del quale «[l]’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato» delle parti.

4        L’avvocato del sig. Eistrup rispondeva con nota del 5 novembre 2005, confermando di essere l’autore della firma apposta al ricorso ed aggiungendo che occorreva, conformemente al diritto danese, riconoscere tale modalità di sottoscrizione.

5        Successivamente, la cancelleria del Tribunale notificava al Parlamento l’atto introduttivo del ricorso, nonché una copia della detta nota.

6        Con separato atto depositato in data 15 dicembre 2005, il Parlamento sollevava un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Il ricorrente faceva pervenire le proprie osservazioni in ordine a tale eccezione il 10 aprile 2006.

7        Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione 2004/752, rimetteva la causa in esame dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il ricorso veniva registrato presso la cancelleria di quest’ultimo con il numero di ruolo F-102/05.

8        Il 16 giugno 2006 l’avvocato del sig. Eistrup, dietro richiesta del Tribunale della funzione pubblica, trasmetteva alla cancelleria del Tribunale medesimo una versione del ricorso recante la sua sottoscrizione autografa.

9        Alla luce di tali circostanze, il Tribunale della funzione pubblica, con l’ordinanza impugnata, respingeva l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.

 L’ordinanza impugnata

10      Dopo aver ricordato che, nell’ordinanza 24 febbraio 2000, causa T‑37/98, FTA e a./Consiglio (Racc. pag. II‑373, in prosieguo: l’«ordinanza FTA», punto 26), il Tribunale aveva interpretato l’art. 43, n. 1, primo comma, del suo regolamento di procedura nel senso che imponeva la sottoscrizione autografa dell’avvocato del ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto che l’uso, da parte dell’avvocato del sig. Eistrup, di un timbro che riproduceva la sua firma costituiva un’irregolarità. Tuttavia, secondo il Tribunale della funzione pubblica, una siffatta irregolarità, rilevata nella fase della presentazione del ricorso, non poteva, in considerazione delle circostanze del caso di specie, comportare l’irricevibilità del ricorso (punti 22-24 dell’ordinanza impugnata).

11      A tal riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, che i chiarimenti forniti dall’avvocato del sig. Eistrup in risposta alla lettera della cancelleria del Tribunale, in data 25 ottobre 2005, non lasciavano alcun dubbio quanto al fatto che proprio il detto avvocato avesse sottoscritto il ricorso. In tale contesto, il Tribunale della funzione pubblica si è richiamato alla sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T‑34/02, Le Levant 001 e a./Commissione (Racc. pag. II‑267, punto 56), con riguardo al mandato conferito, ai sensi dell’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura, dal rappresentante di una persona giuridica ad un avvocato al fine di proporre ricorso, mandato che era stato sottoscritto mediante l’apposizione di un timbro.

12      Al punto 26 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che, a seguito dei chiarimenti dell’avvocato del sig. Eistrup, la cancelleria del Tribunale aveva notificato al Parlamento l’atto introduttivo del ricorso ed ha poi aggiunto, al punto 27, di aver ricevuto dal sig. Eistrup una versione dell’atto introduttivo del ricorso recante la sottoscrizione autografa del suo avvocato.

13      Al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che il Parlamento, da parte sua, non aveva indicato alcun elemento tale da dimostrare una lesione dei diritti della difesa nell’ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato ricevibile alla luce degli obblighi di cui all’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.

14      Il Tribunale della funzione pubblica ne ha tratto la conclusione che, in considerazione delle circostanze della fattispecie, una declaratoria di irricevibilità del ricorso per inosservanza di una siffatta formalità procedurale, priva di rilievo sostanziale per l’amministrazione della giustizia, sarebbe tale da ledere in maniera sproporzionata il diritto fondamentale del sig. Eistrup di accedere alla tutela giurisdizionale, in particolare in primo grado (punto 29 dell’ordinanza impugnata).

15      L’ordinanza impugnata è stata notificata al Parlamento il 17 luglio 2006.

 Sull’impugnazione

 Procedimento

16      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2006, il Parlamento ha proposto l’impugnazione in esame.

17      A termini dell’art. 146 del regolamento di procedura, dopo la presentazione delle memorie, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentite le parti, di statuire sull’impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta del procedimento.

18      Nella comparsa di risposta, depositata il 10 novembre 2006, il sig. Eistrup ha chiesto al Tribunale di fissare un’udienza, «in considerazione del carattere decisivo della formalità controversa per [lui] e per il suo ricorso contro il Parlamento».

19      Tale domanda deve essere respinta, da una parte, in quanto prematura alla luce delle disposizioni dell’art. 146 del regolamento di procedura e, dall’altra, in quanto sprovvista di un’indicazione concreta e specifica dei motivi per cui il sig. Eistrup intendeva essere sentito.

20      Con memoria del 6 dicembre 2006, il Parlamento ha chiesto, conformemente all’art. 143 del regolamento di procedura, l’autorizzazione a depositare una replica. Con decisione del 13 dicembre 2006, tale domanda è stata respinta. La fase scritta del procedimento è stata chiusa il giorno stesso.

21      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha rilevato che le parti non avevano presentato alcuna domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e ha deciso, in applicazione dell’art. 146 del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale del procedimento.

 Conclusioni delle parti

22      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        statuire definitivamente sulla controversia accogliendo l’eccezione di irricevibilità;

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        statuire in ordine alle spese secondo giustizia.

23      Il sig. Eistrup chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere l’impugnazione;

–         in subordine, rimettere la causa al Tribunale della funzione pubblica;

–        condannare il Parlamento alle spese.

 Argomenti delle parti

24      A sostegno dell’impugnazione il Parlamento deduce un unico motivo, attinente alla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del diritto comunitario. Tale motivo si articola in due capi, relativi alla violazione, rispettivamente, dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura e del principio di certezza del diritto.

25      Con il primo capo del suo motivo, il Parlamento sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto non dichiarando irricevibile, per violazione dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, il ricorso presentato dal sig. Eistrup, nonostante il fatto che il suo avvocato non avesse apposto la propria firma autografa sull’atto introduttivo del ricorso.

26      Con riguardo al riferimento alla menzionata sentenza Le Levant 001 e a./Commissione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, il Parlamento sottolinea che tale sentenza riguardava l’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura e non il suo art. 43, n. 1, primo comma. Orbene, l’inosservanza dell’art. 44, n. 5, lett. b), potrebbe essere sanata ai sensi dell’art. 44, n. 6, mentre non è prevista alcuna sanatoria per l’ipotesi di inosservanza dell’art. 43, n. 1, primo comma, relativo all’obbligo della sottoscrizione degli originali degli atti processuali ad opera dell’avvocato della parte. La sentenza citata, dunque, non sarebbe pertinente nella fattispecie.

27      Quanto al fatto che il Tribunale della funzione pubblica rileva, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, che «il firmatario del ricorso è proprio l’avvocato del ricorrente», affermazione da cui emergerebbe che proprio l’avvocato abbia sottoscritto il ricorso avendo apposto personalmente il timbro con la propria firma sull’originale del ricorso, il Parlamento si chiede quale sia l’utilità di far uso di un timbro anziché apporre la propria firma autografa se l’interessato è presente. In ogni caso, sarebbe ora impossibile verificare con certezza che l’avvocato, al momento in cui il ricorso è stato trasmesso, abbia realmente fatta propria la formulazione del ricorso.

28      Con il secondo capo del suo motivo, il Parlamento contesta al Tribunale della funzione pubblica il fatto di aver violato il principio della certezza del diritto non rispettando le disposizioni del regolamento di procedura relative alla ricevibilità del ricorso. Infatti, nessuna disposizione di diritto comunitario limiterebbe il diritto di far valere una violazione del regolamento di procedura alle sole ipotesi in cui tale violazione abbia leso i diritti della difesa. L’obbligo della sottoscrizione costituirebbe un requisito di ricevibilità, al pari del rispetto dei termini processuali, sicché il Tribunale della funzione pubblica non poteva invocare i principi di proporzionalità e di accesso alla tutela giurisdizionale al fine di evitare l’applicazione dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.

29      Il sig. Eistrup replica che né il regolamento di procedura del Tribunale, né le disposizioni che ad esso si riferiscono precisano cosa debba intendersi per «sottoscrizione». Inoltre, né l’ordinanza FTA né alcun’altra decisione giurisdizionale darebbero una definizione chiara di tale nozione e, ancor meno, di quella di «sottoscrizione autografa». Inoltre, in taluni ordinamenti giuridici, come quello danese, l’uso di un timbro sarebbe comunemente ammesso per gli atti processuali. In ogni caso, nella fattispecie sarebbe stato commesso un errore scusabile, sicché il ricorso non poteva essere dichiarato irricevibile.

30      Al riguardo il sig. Eistrup sostiene, in primo luogo, che l’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura non precisa affatto se la sottoscrizione di un ricorso debba rispettare alcune forme. Egli aggiunge che, a termini delle istruzioni pratiche alle parti, (GU 2002, L 87, pag. 48) (punto I 2), il Tribunale, in caso di trasmissione per posta elettronica, non accetta un facsimile di firma «redatto mediante computer». Tale disposizione, per contro, non escluderebbe la notifica di un facsimile di firma redatto manualmente. Con riguardo all’art. 6, n. 3, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32), modificate, da ultimo, il 5 giugno 2002 (GU L 160, pag. 1), ai sensi del quale il cancelliere accetta solo gli atti recanti la firma in originale dell’avvocato o dell’agente della parte interessata, il sig. Eistrup ritiene che tale disposizione non chiarisca in alcun modo ciò che deve intendersi con «firma» o con firma «in originale».

31      Secondo il sig. Eistrup, occorre dunque analizzare la funzione della sottoscrizione manuale. Essa sarebbe intesa a garantire l’autenticità, l’integrità e l’incontestabilità del testo che figura sul documento firmato e, segnatamente, a rassicurare il destinatario in ordine alla circostanza che la firma è stata apposta da una persona determinata, vale a dire il suo titolare. Il sig. Eistrup ne trae la conseguenza che l’uso di un timbro debba essere considerato, quantomeno in Danimarca, conforme a tali requisiti e, pertanto, analogo alla sottoscrizione autografa redatta mediante penna a sfera o stilografica. Peraltro, anche l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) riterrebbe l’uso di un facsimile di firma come un tipo di firma accettabile [sentenza del Tribunale 6 settembre 2006, causa T‑6/05, DEF-TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), Racc. pag. II-2671, punto 3].

32      Quanto al rischio di utilizzazione abusiva di tale timbro, il diritto danese avrebbe risolto la questione imponendo all’autore di un facsimile di firma l’obbligo di provare che si sia verificato un abuso in un caso di specie. Di conseguenza, una firma apposta mediante timbro godrebbe di una presunzione di autenticità. In altre parole, l’autore del facsimile di firma sopporterebbe il rischio connesso con l’uso di un timbro. Peraltro, il rischio che una firma sia falsificata non riguarderebbe solo l’uso di timbri, bensì parimenti la firma apposta mediante penna a sfera.

33      Ciò premesso, il sig. Eistrup sottolinea che il Parlamento non ha mai contestato che il suo avvocato avesse avuto mandato di rappresentarlo, che il detto avvocato fosse stato effettivamente l’autore del ricorso o che il facsimile di firma fosse stato apposto dall’avvocato medesimo.

34      Il sig. Eistrup si oppone, in secondo luogo, alla tesi del Parlamento secondo cui la menzionata sentenza Le Levant 001 e a./Commissione non può essere fatta valere, in quanto essa riguardava un atto i cui vizi, a differenza dal caso di specie, potevano essere sanati in forza dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura. Egli sottolinea che, in tale sentenza, il Tribunale, lungi dal considerare necessaria una sanatoria, ha ritenuto che il disposto dell’art. 44, n. 5, del regolamento di procedura non fosse stato violato, dal momento che la firma, apposta mediante timbro, sulla procura del cliente all’avvocato, era assolutamente valida. Tale sentenza sarebbe pertinente nella fattispecie, dal momento che dall’art. 7, n. 3, delle istruzioni al cancelliere risulta espressamente che gli atti da produrre ai sensi dell’art. 44, n. 5, lett. a) e b), del regolamento di procedura devono comprendere il mandato conferito all’avvocato, «firmato» da un rappresentante della persona giuridica interessata. Un mandato siffatto, dunque, per essere valido, dovrebbe rispettare il requisito attinente alla firma. Orbene, il Tribunale avrebbe accettato, nella causa sfociata nella menzionata sentenza Le Levant 001 e a./Commissione, l’uso di un timbro.

35      Quanto all’ordinanza FTA, il sig. Eistrup fa valere che la questione cruciale sollevata nella controversia all’origine di tale ordinanza era quella di stabilire se una persona diversa dall’avvocato dei ricorrenti potesse validamente firmare il ricorso a nome di quest’ultimo, e non quella di stabilire come tale firma dovesse essere apposta al ricorso. Costituirebbe, pertanto, un obiter dictum l’interpretazione da parte del Tribunale dell’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura nel senso che esso richiede una «firma autografa». Il Tribunale, inoltre, astenendosi dal precisare cosa dovesse intendersi per «firma autografa», non avrebbe statuito in ordine alla questione se l’uso di un timbro potesse essere ritenuto una valida modalità di sottoscrizione.

36      Il sig. Eistrup asserisce, in terzo luogo, che l’uso del timbro deve essere ritenuto, quantomeno in Danimarca, quale sottoscrizione manuale valida e analoga alla firma scritta a penna. Tale ipotesi ricorrerebbe, in particolare, nel caso della produzione di atti di causa dinanzi ai giudici danesi.

37      In quarto luogo, il sig. Eistrup fa valere che, in ogni caso, l’uso del timbro da parte del suo avvocato deve essere considerato come dovuto ad errore scusabile. Al riguardo, invoca i seguenti elementi:

–        né la nozione di «firma» né quella di «originale» di una firma sono state chiaramente definite dal diritto comunitario;

–        le istruzioni pratiche alle parti escludono unicamente i facsimile di firma redatti mediante computer;

–        secondo la giurisprudenza comunitaria, gli atti processuali possono essere firmati mediante timbro quando non sussista alcun dubbio quanto al fatto che l’autore ne faccia proprio il contenuto e sia munito di valida procura;

–        l’identità dell’autore del ricorso non è stata oggetto di alcun dubbio nella fattispecie;

–        l’uso di un timbro che riproduce una firma è ammesso in Danimarca;

–        qualificare irricevibile il ricorso in esame sarebbe un atto estremamente grave.

 Giudizio del Tribunale

38      Con il suo ricorso, il Parlamento contesta al Tribunale della funzione pubblica di essere incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, quale interpretato alla luce del principio di certezza del diritto.

39      A termini della detta disposizione procedurale, «[l]’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte» interessata.

40      Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che impone che la firma autografa dell’avvocato mandatario della parte ricorrente figuri sull’originale dell’atto introduttivo del ricorso (ordinanza FTA, punti 23, 26 e 27). Questa è l’interpretazione accolta dalle istruzioni al cancelliere del Tribunale, che ingiungono al cancelliere, all’art. 6, n. 3, di accettare soltanto gli atti recanti «la firma in originale dell’avvocato».

41      Giustamente, dunque, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irregolare, ai punti 24 e 25 dell’ordinanza impugnata, l’uso da parte dell’avvocato del sig. Eistrup di un timbro che riproduceva la sua firma, nella fase della presentazione del ricorso, dal momento che la sottoscrizione mediante tale timbro non costituiva una firma direttamente apposta, come richiesto dall’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. Infatti, sebbene il timbro in questione riproducesse la forma della firma dell’avvocato, tale modo di firmare aveva tuttavia un carattere indiretto e il ricorso non recava la firma in originale dell’avvocato.

42      Nessuno degli argomenti addotti dal sig. Eistrup è tale da inficiare questa conclusione.

43      Così, deve essere respinto in quanto inconferente, in primo luogo, l’argomento che il sig. Eistrup intende trarre dalla menzionata sentenza Le Levant 001 e a./Commissione, con il quale egli sostiene che tale sentenza, accettando la firma mediante facsimile apposta sul mandato conferito ad un avvocato per presentare ricorso, a norma dell’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura, ha definito il termine «firma» ai sensi dell’art. 7, n. 3, delle istruzioni al cancelliere, e che tale definizione è parimenti pertinente nel caso di specie (v. supra, punto 34).

44      Al riguardo, è sufficiente rilevare che l’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura impone unicamente «la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito». Tale prova non deve necessariamente consistere in un documento recante la firma autografa del mandante. Anche se l’art. 7, n. 3, delle istruzioni al cancelliere richiede un «mandato (…) firmato da un rappresentante della persona giuridica», tale disposizione non può essere interpretata nel senso che ha modificato l’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura – che, del resto, non può essere modificato dalle istruzioni al cancelliere –, ma deve essere piuttosto intesa nel senso che essa fa riferimento alla forma di presentazione più consueta del detto mandato, senza per questo escludere ogni altra possibilità di provare che il mandato sia stato regolarmente conferito. Per contro, il tenore letterale dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura non consente di accettare un ricorso privo di sottoscrizione, anche se viene fornita la prova che il ricorso è stato approvato, in forma diversa dall’apposizione di una firma autografa, dall’avvocato o dall’agente in nome del quale è stato proposto.

45      In secondo luogo, alla luce dell’obbligo formale sancito dall’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, il fatto di richiamare la citata sentenza FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, che menziona una decisione interna dell’UAMI che autorizza l’uso di un facsimile della firma degli agenti responsabili dell’UAMI ai fini di una loro decisione, comunicazione o notifica, è inconferente nel presente contesto. In termini generali, non risulta pertinente la circostanza che l’uso di telecopie, telescritti, telegrammi o messaggi di posta elettronica sia ammesso in settori non assoggettati a più rigidi requisiti di forma, come le comunicazioni in materia di marchio comunitario [regole 55 e 79-82 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)].

46      Lo stesso vale, in terzo luogo, con riguardo all’argomento secondo cui occorre dedurre a contrario dal punto I 2 delle istruzioni pratiche alle parti che il Tribunale accetta, nell’ipotesi di trasmissione per posta elettronica, facsimile di firma redatti manualmente (v. supra, punto 30). Infatti, l’istruzione in esame riguarda unicamente l’uso dei mezzi tecnici di comunicazione considerati in quanto tali dall’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura. Di conseguenza, essa è inconferente ai fini dell’interpretazione del n. 1, primo comma, di tale articolo.

47      Il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia dichiarato che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, la violazione, da parte dell’avvocato del sig. Eistrup, dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, non poteva comportare l’irricevibilità del ricorso. Esso ha così ritenuto che l’obbligo di sottoscrizione autografa possa restare privo di applicazione se le circostanze del caso di specie lo richiedono.

48      A tal riguardo, occorre ricordare che l’assenza di sottoscrizione autografa del ricorso da parte dell’avvocato abilitato a tal fine non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate ai sensi dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte, dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale e dell’art. 6, nn. 1, 4 e 5, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale.

49      Inoltre, se l’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura consente, dopo le modifiche del regolamento medesimo adottate il 6 dicembre 2000 (GU L 322, pag. 4), l’uso di telecopie e di messaggi di posta elettronica, la validità di una comunicazione effettuata mediante tali mezzi elettronici è subordinata alla condizione che «l’originale firmato dell’atto» in questione sia depositato presso la cancelleria del Tribunale entro i dieci giorni successivi. Peraltro, se l’art. 43, n. 7, autorizza il Tribunale, dopo le modifiche del regolamento di procedura disposte il 12 ottobre 2005 (GU L 298, pag. 1), a determinare, con decisione che deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le condizioni alle quali un atto di procedura trasmesso elettronicamente alla cancelleria è «considerato essere l’originale di tale atto», deve necessariamente rilevarsi che tale decisione non è stata ancora presa.

50      Ne consegue che, allo stato attuale del diritto processuale comunitario, la firma apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del ricorso costituisce l’unico mezzo che consente di garantire che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici comunitari (v., in tal senso, ordinanza FTA, punti 25 e 26).

51      L’obbligo di una sottoscrizione autografa ai sensi dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura è in tal modo diretto, ai fini della certezza del diritto, a garantire l’autenticità del ricorso ed escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato. Deve pertanto ritenersi che quest’obbligo configuri un requisito di forma sostanziale che deve essere applicato restrittivamente, sicché la sua inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.

52      Quanto all’apposizione, sull’atto introduttivo del ricorso, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato incaricato dal ricorrente, occorre rilevare che tale modo indiretto e meccanico di «firmare» non consente, di per sé, di accertare che è necessariamente l’avvocato stesso ad aver firmato l’atto processuale di cui trattasi.

53      Con riguardo al rilievo del Tribunale della funzione pubblica, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, secondo cui i chiarimenti forniti dall’avvocato del sig. Eistrup non lasciavano alcun dubbio in ordine alla circostanza che proprio tale avvocato avesse sottoscritto il ricorso, occorre rilevare che un ricorso inficiato da un vizio sostanziale all’atto della sua presentazione non può essere sanato da una mera dichiarazione successiva ed estranea all’atto processuale propriamente detto, dal momento che l’assenza di firma autografa non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate nel corso del giudizio (v. supra, punto 48). Una dichiarazione del genere, peraltro, non è nemmeno sufficiente, di per sé, per convalidare messaggi di posta elettronica o telecopie qualora essi non siano seguiti dall’ «originale firmato dell’atto».

54      Occorre aggiungere che, anche se il sig. Eistrup ha confermato che il suo avvocato aveva personalmente firmato il ricorso mediante un timbro che riproduceva la sua firma (punto 20 dell’ordinanza impugnata), è giocoforza rilevare che il modo di sottoscrivere il ricorso rientra unicamente nella sfera interna dello studio legale dell’avvocato interessato e non è accessibile, normalmente, né al controllo della controparte né a quello del giudice. Pertanto, non si tratta di una circostanza che sia obiettivamente idonea a consentire di garantire, senza alcun dubbio, che la responsabilità del compimento e del contenuto del ricorso sia stata assunta dall’avvocato del sig. Eistrup.

55      Tale conclusione non è contraddetta dalla sentenza della Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punti 114-119). In tale sentenza la Corte, chiamata a pronunziarsi in ordine al valore delle dichiarazioni dell’avvocato di una parte ricorrente volte a legittimare il mandato conferitogli da quest’ultima, ha stabilito che le dette dichiarazioni, rilasciate da un membro dell’ordine forense di uno degli Stati membri, sottoposto, in quanto tale, ad un codice di deontologia professionale, erano sufficienti, nelle particolari circostanze del caso di specie, a provare che la parte ricorrente poteva legittimamente conferire mandato ad un avvocato. Orbene, la particolarità di tale causa consisteva nel fatto che la parte ricorrente era un’organizzazione priva di personalità giuridica, il che ha indotto la Corte a sottolineare che né le disposizioni del suo Statuto, né quelle del suo regolamento di procedura, né quelle del regolamento di procedura del Tribunale erano state concepite in funzione della proposizione di ricorsi da parte di un’organizzazione del genere. Secondo la Corte, in tale situazione eccezionale occorreva evitare un eccessivo formalismo e consentire, conseguentemente, all’organizzazione ricorrente di dimostrare con ogni mezzo di prova di poter legittimamente dare mandato ad un avvocato.

56      Per contro, una siffatta situazione eccezionale non si verifica nella fattispecie, in quanto l’obbligo di firma autografa, quale requisito di forma sostanziale (v. supra, punto 51), è precisamente sancito dall’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, come interpretato dalla menzionata giurisprudenza.

57      Tale rilievo non è inficiato nemmeno dalla sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑158/99, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione (Racc. pag. II‑1, punti 42-45), dal momento che, nella causa all’origine di tale sentenza, il ricorso recava effettivamente la firma autografa dell’avvocato della parte ricorrente e il Tribunale ha potuto verificare l’autenticità di tale firma ponendola a raffronto con altre firme dello stesso avvocato, vale a dire sulla base di elementi obiettivi e non in considerazione di una dichiarazione di quest’ultimo successiva ed estranea agli atti controversi.

58      Alla luce di tutto quanto precede, l’assenza di firma autografa non può nemmeno ritenersi sanata dal fatto che, da un canto, il ricorso del sig. Eistrup era stato notificato al convenuto in primo grado e, dall’altro, il Tribunale della funzione pubblica aveva ricevuto da parte del sig. Eistrup una versione dell’atto introduttivo del ricorso recante firma autografa del suo avvocato (punto 27 dell’ordinanza impugnata). Risulta infatti del tutto evidente che un ricorso non diventa ricevibile per il sol fatto di essere notificato alla controparte. Quanto alla comunicazione, da parte del sig. Eistrup, di un nuovo ricorso, è sufficiente ricordare che tale ricorso è stato presentato al Tribunale della funzione pubblica solo il 16 giugno 2006. Come giustamente rilevato dal Parlamento, tale presentazione ha avuto luogo successivamente alla scadenza del termine per proporre ricorso.

59      Occorre infine ricordare che il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che il Parlamento non avesse dimostrato una lesione dei diritti della difesa nell’ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato ricevibile, mentre una declaratoria di irricevibilità del ricorso per violazione di una formalità procedurale priva di incidenza sostanziale per l’amministrazione della giustizia lederebbe in maniera sproporzionata il diritto fondamentale di accedere alla tutela giurisdizionale (punti 28 e 29 dell’ordinanza impugnata). A tal riguardo, occorre sottolineare che l’obbligo di firma autografa ai sensi dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura costituisce un requisito di forma sostanziale (v. supra, punto 51). Orbene, la violazione di una forma sostanziale comporta l’irrecevibilità del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 febbraio 1993, causa T‑101/92, Stagakis/Parlamento, Racc. pag. II‑63, punto 8), senza che occorra esaminare gli effetti di tale violazione e, in particolare, senza necessità di verificare se l’assenza di firma autografa sul ricorso abbia causato un danno alla controparte (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 aprile 2000, causa C‑286/95 P, Commissione/ICI, Racc. pag. I‑2341, punti 42 e 52).

60      Ne consegue che l’apposizione, sull’atto introduttivo del ricorso, di un timbro che riproduce la firma dell’avvocato che ha ricevuto mandato dalla parte ricorrente comporta l’irricevibilità del ricorso, e ciò indipendentemente da circostanze come quelle prese in considerazione nell’ordinanza impugnata.

61      Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto dichiarando che l’irregolarità procedurale accertata, in considerazione delle circostanze del caso di specie, non poteva comportare l’irricevibilità del ricorso.

62      Occorre tuttavia ricordare che, anche se dalla motivazione di una sentenza di primo grado risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto (sentenza della Corte 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 28; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punto 52).

63      Nella specie, il sig. Eistrup invoca il carattere scusabile dell’errore che sarebbe stato commesso.

64      A tal riguardo, occorre rilevare che da un errore scusabile poteva conseguire non il fatto di rendere ricevibile il ricorso inficiato dalla mancanza di firma autografa, bensì quello di impedire nei confronti dell’interessato il decorso del termine per la presentazione del ricorso, sicché la versione regolarmente firmata del ricorso, depositata presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 16 giugno 2006, non sarebbe stata viziata da tardività.

65      Tuttavia, è sufficiente rilevare che il sig. Eistrup non ha né menzionato una circostanza eccezionale che abbia impedito al suo avvocato di apporre la propria firma autografa al ricorso, né provato che il suo avvocato, nell’utilizzare un timbro con la firma, avesse dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II‑249, punto 34, e ordinanza del Tribunale 9 luglio 1997, causa T‑63/96, Fichtner/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑563, punto 25). Orbene, la lettura delle pertinenti disposizioni, in particolare dell’art. 6, n. 3, delle istruzioni al cancelliere e dell’ordinanza FTA, avrebbe dovuto indurlo, come professionista diligente e accorto, a sottoscrivere il ricorso con firma autografa.

66      Ne consegue che la nozione di errore scusabile non può essere utilmente fatta valere nella specie.

67      Pertanto, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata.

 Sull’ecccezione di irrecevibilità

68      A termini dell’art. 13, n. 1, dell’allegato allo Statuto della Corte, il Tribunale, in caso di annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, può statuire sulla controversia quando quest’ultima è matura per la decisione. Tale ipotesi ricorre nella specie.

69      Dai precedenti punti 38-67 emerge che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica deve essere accolta. Di conseguenza, il ricorso del sig. Eistrup deve essere dichiarato irricevibile.

 Sulle spese

70      Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dal Tribunale, quest’ultimo statuisce sulle spese.

71      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

72      Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni proposte dalle istituzioni ai sensi degli artt. 144 e 148, secondo comma, del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano, in linea di principio, a carico di queste.

73      Di conseguenza, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 luglio 2006, causa F‑102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-1-89 e II-A-1-329), è annullata.

2)      Il ricorso presentato dal sig. Eistrup dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑102/05 è irricevibile.

3)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado sia l’impugnazione.

Vesterdorf

Jaeger

Pirrung

Vilaras

 

      Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 maggio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: il danese.