Language of document : ECLI:EU:T:2007:154

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

24 maggio 2007(*)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Sistema di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi venduti in Germania e contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt – Decisione che accerta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante – Barriera all’ingresso – Corrispettivo dovuto a titolo del “contratto di utilizzazione del logo”»

Nella causa T‑151/01,

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, già Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner e C. Weidemann,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. S. Rating, successivamente dal sig. P. Oliver, dalla sig.ra H. Gading e dal sig. M. Schneider, e infine dai sigg. W. Mölls e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Vfw AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.F. Wissel e J. Dreyer,

e da:

Landbell AG für Rückhol-Systeme, con sede in Magonza (Germania),

BellandVision GmbH, con sede in Pegnitz (Germania),

rappresentate dagli avv.ti A. Rinne e A. Walz,

intervenienti,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 [CE] (Caso COMP D3/34493 – DSD) (GU L 166, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta e in seguito alla trattazione orale dell’11 e 12 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Ambito normativo

A –  Decreto sulla prevenzione dei rifiuti derivanti da imballaggi

1        Il 12 giugno 1991, il governo tedesco adottava la Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen [decreto sulla prevenzione dei rifiuti derivanti da imballaggi (BGBl. 1991 I, pag. 1234)], la cui versione modificata –applicabile nella presente causa – è entrata in vigore il 28 agosto 1998 (in prosieguo: il «decreto» o il «decreto sugli imballaggi»). Tale decreto ha lo scopo di evitare e limitare le conseguenze sull’ambiente dei rifiuti da imballaggi. A tale effetto, esso obbliga i produttori e i distributori a riprendere e a riciclare gli imballaggi per la vendita usati al di fuori del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

2        Ai termini dell’art. 3, n. 1, del decreto, gli imballaggi per la vendita (in prosieguo: gli «imballaggi») servono ad imballare, presso i punti vendita, un articolo destinato al consumatore finale. Si tratta anche di imballaggi usati dai negozi, nel settore della ristorazione e da altre imprese di servizi per permettere o facilitare la consegna dei prodotti al consumatore finale (imballaggi di servizio), nonché piatti e posate monouso.

3        L’art. 3, n. 7, del decreto definisce produttore chiunque produca imballaggi, materiali da imballaggio o prodotti che consentono di fabbricare direttamente imballaggi, nonché chiunque introduca imballaggi nel territorio tedesco. Ai sensi dell’art. 3, n. 8, del decreto è distributore chi immette in commercio imballaggi, materiali per imballaggi o prodotti che consentono di fabbricare direttamente imballaggi, o ancora merci contenute in imballaggi, indipendentemente dalla fase in cui li immette nel commercio. Anche le imprese di vendita per corrispondenza sono considerate distributori ai sensi del decreto. Infine, il consumatore finale è definito in via di principio dall’art. 3, n. 10, del decreto come colui che non procede ad ulteriore vendita delle merci nella forma in cui queste sono a lui pervenute.

4        I produttori e i distributori di imballaggi possono adempiere in due modi l’obbligo di raccolta e riciclaggio imposto loro nel decreto.

5        Da un lato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, del decreto, i produttori e i distributori devono riprendere gratuitamente gli imballaggi utilizzati dal consumatore finale, nel luogo dell’effettiva consegna o nelle sue immediate vicinanze, e indirizzarli al riciclaggio (in prosieguo: la «soluzione autonoma»). L’obbligo di ripresa per un distributore si limita agli imballaggi di tipo, forma e dimensioni nonché agli imballaggi di prodotti che fanno parte del suo assortimento. Per i distributori con una superficie di vendita inferiore ai m2 200, l’obbligo di ripresa è limitato ai prodotti contrassegnati dai marchi da essi venduti (art. 6, n. 1, quarta e quinta frase, del decreto). Secondo l’art. 6, n. 1, terza frase, del decreto, nell’ambito di una soluzione autonoma, il distributore deve segnalare al consumatore finale la possibilità della restituzione dell’imballaggio «con cartelli chiaramente riconoscibili e leggibili».

6        Dall’altro, ai sensi dell’art. 6, n. 3, prima frase, del decreto, i produttori e i distributori possono partecipare ad un sistema che garantisca, in tutta la zona di approvvigionamento del distributore, la raccolta regolare degli imballaggi per la vendita usati, presso il domicilio del consumatore finale o in prossimità di esso, per sottoporlo a riciclaggio (in prosieguo: il «sistema con esonero»). I produttori e i distributori che aderiscono ad un sistema con esonero sono esentati dai loro obblighi di raccolta e di riciclaggio per tutti gli imballaggi coperti da tale sistema. Secondo il punto 4, n. 2, seconda frase, dell’allegato I al decreto, i produttori e i distributori devono rendere nota la loro partecipazione ad un sistema con esonero «mediante etichettatura o con altre misure adeguate». Essi possono anche menzionare tale partecipazione sugli imballaggi o usare altri mezzi quali, ad esempio, informare la clientela nel punto vendita o mediante un avviso apposto sulla confezione.

7        In applicazione dell’art. 6, n. 3, undicesima frase, del decreto, i servizi con esonero devono essere omologati dalle autorità competenti dei Land in questione. Per essere omologati, tali sistemi, in particolare, devono estendersi al territorio di almeno un Land, devono realizzare raccolte regolari nelle vicinanze del domicilio dei consumatori e devono aver concluso accordi con le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti. Qualunque impresa che soddisfa tali requisiti in un Land può organizzarvi un sistema con esonero omologato.

8        Dal 1° gennaio 2000, le soluzioni autonome di smaltimento e i sistemi con esonero sono sottoposti al rispetto delle stesse quote di riciclaggio. Tali quote, indicate nell’allegato I al decreto, variano secondo il materiale di cui è costituito l’imballaggio. Il rispetto degli obblighi di raccolta e di riciclaggio è garantito, nel caso della soluzione autonoma, mediante rapporti di esperti indipendenti e, nel caso del sistema con esonero, sulla base di una documentazione verificabile sui quantitativi di imballaggi raccolti e riciclati.

9        Peraltro, l’art. 6, n. 1, nona frase, del decreto dispone che, se un distributore non adempie il suo obbligo di ritiro e di riciclaggio mediante una soluzione autonoma, esso lo deve fare mediante un sistema con esonero.

10      A tale riguardo, nelle loro osservazioni 24 maggio 2000, comunicate alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo (in prosieguo: le «osservazioni delle autorità tedesche»), le autorità tedesche hanno affermato che il decreto sugli imballaggi permetteva al distributore di combinare il ritiro nelle vicinanze di un negozio, nell’ambito di una soluzione autonoma, e la raccolta in prossimità del consumatore finale, nell’ambito di un sistema con esonero, partecipando al sistema con esonero solo per una parte degli imballaggi che aveva immesso nel mercato.

11      Nelle osservazioni delle autorità tedesche si è anche affermato che, se il distributore sceglieva di partecipare ad un sistema con esonero per la totalità degli imballaggi da esso venduti, non era più sottoposto agli obblighi previsti all’art. 6, nn. 1 e 2, di modo che, successivamente, non era più possibile una soluzione di smaltimento autonomo. Al contrario, se il distributore sceglieva di partecipare subito ad una soluzione autonoma, un’ulteriore partecipazione ad un sistema con esonero restava possibile, se non si raggiungeva la quota di riciclaggio nell’ambito dello smaltimento autonomo.

B –  Sistema con esonero della Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH e contratto di utilizzazione del logo

12      Dal 1991, la Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ricorrente» o la «DSD») è l’unica società che gestisce un sistema con esonero sulla totalità del territorio tedesco (in prosieguo: il «sistema DSD»). A tal fine, la DSD ha ottenuto l’omologazione da parte delle autorità competenti di tutti i Land nel 1993.

13      I rapporti tra la DSD e le imprese partecipanti al suo sistema sono disciplinati dal contratto di utilizzazione del logo «Der Grüne Punkt» (in prosieguo: il «contratto», il «contratto di utilizzazione del logo» o il «contratto di utilizzazione del marchio»). Firmando tale contratto, l’impresa partecipante è autorizzata, dietro remunerazione, ad apporre il logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi per la vendita inclusi nel sistema DSD (art. 1, n. 1, del contratto di utilizzazione del logo).

14      La DSD garantisce, per conto delle imprese che partecipano al suo sistema, la raccolta, la cernita e il riciclaggio degli imballaggi per la vendita utilizzati che esse decidano di far partecipare al sistema DSD, in modo da liberarle dagli obblighi di raccolta e di riciclaggio di detti imballaggi (art. 2 del contratto).

15      Le imprese partecipanti sono obbligate a notificare i tipi di imballaggi che intendono smaltire mediante il sistema DSD e ad apporre il marchio Der Grüne Punkt su ciascun imballaggio appartenente a tali tipi e destinato al consumo interno in Germania, affinché la DSD possa esonerare l’impresa partecipante da tale obbligo (art. 3, n. 1, del contratto).

16      L’impresa licenziataria del logo versa alla DSD un corrispettivo per tutti gli imballaggi recanti il marchio Der Grüne Punkt da essa distribuiti sul territorio tedesco in applicazione del contratto di utilizzazione del logo. Le deroghe a tale regola devono essere oggetto di uno specifico accordo scritto (art. 4, n. 1, del contratto). L’art. 5, n. 1, del contratto dispone anche che tutti gli imballaggi recanti il marchio Der Grüne Punkt e distribuiti dall’impresa licenziataria del logo sul territorio tedesco sono fatturati (art. 5, n. 1, del contratto).

17      L’ammontare del corrispettivo è determinato sulla base di due tipi di elementi, vale a dire, da una parte, il peso dell’imballaggio e il tipo di materiale usato e, dall’altra, il volume ovvero la superficie dell’imballaggio. I corrispettivi vengono calcolati senza margini di utili e sono destinati esclusivamente a coprire i costi della raccolta, della cernita e del riciclaggio, oltre alle spese amministrative che li concernono (art. 4, nn. 2 e 3, del contratto). I corrispettivi possono essere adeguati con decisione della DSD, se tali costi variano.

18      Nell’ambito del sistema DSD, gli imballaggi recanti il marchio Der Grüne Punkt possono essere raccolti o in contenitori per i rifiuti speciali e differenziati a seconda che si tratti di metalli, plastiche e materie eterogenee, ovvero in contenitori collocati presso le abitazioni (in particolare per la carta e il vetro), mentre i rifiuti residui devono essere gettati nei contenitori per rifiuti del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.

19      Tuttavia, la DSD non raccoglie né ricicla essa stessa gli imballaggi usati, ma subappalta tale servizio a imprese di smaltimento locali. I rapporti tra la DSD e tali imprese sono regolati da un contratto tipo, modificato a più riprese, che ha per oggetto la creazione e la gestione di un sistema finalizzato alla raccolta e allo smistamento degli imballaggi. In forza di tali contratti di prestazione di servizi conclusi tra la DSD e 537 imprese locali, ciascuna di tali imprese dispone del potere esclusivo di effettuare, in una zona determinata, la raccolta degli imballaggi per conto della DSD. Una volta smistati, tali materiali sono portati in un centro di riciclaggio per essere riciclati.

20      Il contratto di prestazione di servizi è oggetto della decisione della Commissione 17 settembre 2001, 2001/837/CE, in un procedimento ex articolo 81 (…) CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (Casi COMP/34493 – DSD, COMP/37366 – Hofmann + DSD, COMP/37299 – Edelhoff + DSD, COMP/37291 – Rechmann + DSD, COMP/37288 – ARGE e 5 altri + DSD, COMP/37287 – AWG e 5 altri + DSD, COMP/37526 – Feldhaus + DSD, COMP/37254 – Nehlsen + DSD, COMP/37252 – Schönmakers + DSD, COMP/37250 – Altvater + DSD, COMP/37246 – DASS + DSD, COMP/37245 – Scheele + DSD, COMP/37244 – SAK + DSD, COMP/37243 – Fischer + DSD, COMP/37242 – Trienekens + DSD, COMP/37267 – Interseroh + DSD) (GU L 319, pag. 1). Tale decisione è oggetto del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente nella causa T-289/01, Duales System Deutschland/Commissione.

 Fatti

21      Il 2 settembre 1992, la DSD notificava alla Commissione, oltre al proprio atto costitutivo, una serie di accordi, tra i quali il contratto di utilizzazione del logo e il contratto di prestazione di servizi, al fine di ottenere un’attestazione negativa o, in mancanza, una decisione di esenzione.

22      Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 23 luglio 1997 (GU C 100, pag. 4), della comunicazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), in cui annunciava la propria intenzione di assumere una posizione favorevole in merito agli accordi notificati, la Commissione riceveva osservazioni da parte di terzi interessati concernenti, segnatamente, diversi aspetti dell’applicazione del contratto di utilizzazione del logo. In particolare, tali terzi interessati denunciavano una presunta distorsione della concorrenza risultante dal pagamento di un doppio corrispettivo in caso di partecipazione al sistema della DSD e a quello di un altro fornitore di servizi.

23      Il 15 ottobre 1998, la DSD proponeva alla Commissione una serie di impegni volti ad evitare che i produttori e i distributori di imballaggi, aderenti al sistema DSD, pagassero un doppio corrispettivo nel caso in cui partecipassero ad un altro sistema con esonero operante a livello di un Land. In particolare la DSD considerava la situazione di sistemi con esonero, limitati a uno o a più Land, realizzati parallelamente al sistema della DSD. In tal caso, secondo la DSD, imballaggi dello stesso tipo e di uno stesso distributore o produttore potevano essere ripresi, in questi Land, da uno dei nuovi sistemi con esonero e, negli altri Land, dal sistema DSD, e l’impegno della DSD a tale riguardo era il seguente (punti 4, 58 e 59 della decisione impugnata):

«Nel caso in cui venissero realizzati sistemi alternativi all’attuale Duales System, operanti a livello regionale e riconosciuti formalmente dalle competenti autorità dei Länder ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi, la [DSD] è disposta ad applicare il contratto di utilizzazione del marchio in modo tale che venga offerta ai licenziatari la possibilità di partecipare a tali sistemi per una parte dei propri imballaggi. Per gli imballaggi che rientrano in tale sistema operativo in maniera documentata la [DSD] non richiederà alcun corrispettivo a norma del contratto di utilizzazione del marchio. Un’ulteriore condizione per l’esenzione dal pagamento del corrispettivo per gli imballaggi contrassegnati con il marchio [Der Grüne Punkt] è il fatto che non venga pregiudicata la tutela di detto marchio».

24      Il 3 novembre 1999, la Commissione riteneva che la serie di impegni proposta dalla DSD il 15 ottobre 1998 dovesse ricomprendere altresì le soluzioni autonome utilizzate per lo smaltimento di una parte degli imballaggi, e non limitarsi ai sistemi con esonero.

25      Il 15 novembre 1999, taluni produttori di imballaggi hanno presentato un reclamo alla Commissione. Essi sostenevano che il contratto di utilizzazione del logo impediva la creazione di una soluzione autonoma per la raccolta degli imballaggi e ritenevano che l’utilizzo del logo, in mancanza di un effettivo servizio di smaltimento dei rifiuti da parte della DSD, costituisse un abuso di posizione dominante da parte della DSD.

26      Con lettera in data 13 marzo 2000, la DSD proponeva alla Commissione due ulteriori impegni. Uno di essi concerneva il caso in cui produttori e distributori di imballaggi adottassero una soluzione autonoma per una parte degli imballaggi e per la restante parte aderissero al sistema DSD. In tal caso, la DSD si impegnava a non richiedere alcun corrispettivo sulla base del contratto di utilizzazione del logo per la parte di imballaggi raccolta dalla soluzione autonoma, purché ciò le venisse documentato. La relativa prova doveva essere fornita secondo le disposizioni di cui all’allegato I, punto 2, del decreto sugli imballaggi. Nella lettera del 13 marzo 2000, la DSD dichiarava anche che non le sembrava necessario modificare la serie di impegni proposta il 15 ottobre 1998 (v. punti 7, 60 e 61 della decisione impugnata).

27      Il 3 agosto 2000, la Commissione inviava alla DSD una comunicazione degli addebiti, a cui questa rispondeva con lettera del 9 ottobre 2000.

28      Il 20 aprile 2001 la Commissione adottava la decisione 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 (…) CE (Caso COMP D3/34493 – DSD) (GU L 166, pag. 1, in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2001, la ricorrente proponeva, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

30      Con atto separato, depositato il medesimo giorno, la ricorrente ha anche presentato, a norma dell’art. 242 CE, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 3 di tale decisione, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 quando questi si riferiscono all’art. 3, fino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito.

31      Con ordinanza 15 novembre 2001, causa T-151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. II-3295), il presidente del Tribunale respingeva la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

32      Con istanze registrate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16, il 19 e il 20 luglio 2001, la Vfw AG, la Landbell AG für Rückhol-Systeme (in prosieguo: la «Landbell») e la BellandVision GmbH chiedevano di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Le domande di intervento erano notificate alle parti, le quali hanno comunicato le loro osservazioni nel termine loro impartito.

33      Con ordinanza 5 novembre 2001, il Tribunale (Quinta Sezione) autorizzava l’intervento di dette tre imprese e queste potevano presentare individualmente le loro osservazioni il 7 febbraio 2002.

34      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) decideva di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, inviava alle parti una serie di quesiti cui rispondere oralmente in udienza. Tali quesiti riguardavano le differenti fasi del processo di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi e le condizioni in cui poteva esistere la concorrenza tra soluzioni autonome e sistemi con esonero. Il Tribunale invitava anche la Commissione a produrre un documento presentato dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento amministrativo. La Commissione produceva tale documento, il 26 giugno 2006.

35      Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza che ha avuto luogo l’11 e il 12 luglio 2006.

36      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

38      La Vfw chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

39      La Landbell chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

40      La BellandVision chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

41      Prima di esaminare gli argomenti delle parti riguardo alla ricevibilità e al merito della causa, occorre esporre il contenuto della decisione impugnata.

A –  La decisione impugnata

42      A differenza del decreto, in cui non è precisato se sia possibile combinare una soluzione autonoma con un sistema con esonero o ancora se sia possibile ricorrere a vari sistemi con esonero per riprendere e riciclare gli imballaggi venduti, la decisione impugnata prende come punto di partenza la possibilità, per un produttore o un distributore di imballaggi, di combinare tali differenti sistemi per adempiere gli obblighi che gli incombono ai sensi del decreto.

43      In tale contesto, la valutazione giuridica della Commissione si suddivide in due parti: la prima parte è dedicata all’analisi della condotta della DSD ai sensi dell’art. 82 CE (punti 65-160 e art. 1 della decisione impugnata) e la seconda all’esame delle misure che permettano alla Commissione, sul fondamento dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, di porre fine all’abuso constatato (punti 161-167 e artt. 3-7 della decisione impugnata). La decisione impugnata non si pronuncia sulla legalità del comportamento della DSD ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE.

1.     Sulla possibilità di combinare vari sistemi di raccolta e riciclaggio per adempiere gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi

44      La possibilità di ricorrere a vari sistemi di raccolta e riciclaggio per adempiere gli obblighi del decreto sugli imballaggi (in prosieguo: i «sistemi misti») costituisce il postulato della decisione impugnata, in cui la Commissione considera le tre seguenti ipotesi (punto 101 della decisione impugnata):

–        la prima ipotesi corrisponde al caso in cui un produttore o un distributore utilizza il sistema con esonero (nazionale) della DSD per una parte dei suoi imballaggi e si serve di un altro sistema con esonero (a livello di Land) per il resto degli imballaggi;

–        la seconda ipotesi corrisponde al caso in cui un produttore o un distributore utilizza il sistema DSD per una parte dei suoi imballaggi e si serve di una soluzione autonoma per il resto degli imballaggi;

–        la terza ipotesi corrisponde al caso in cui un produttore o un distributore affida lo smaltimento della totalità dei suoi imballaggi in Germania a sistemi concorrenti del sistema DSD, ma partecipa in altri Stati membri ad un sistema che utilizza il marchio Der Grüne Punkt.

45      La decisione impugnata espone diversi elementi che permettono di determinare la possibilità di ricorrere a sistemi misti. Così, la decisione rileva che risulta dalle osservazioni delle autorità tedesche (punto 20 della decisione impugnata) che il decreto permette di combinare una soluzione autonoma e un sistema con esonero partecipando ad un sistema con esonero solo per la raccolta di una parte degli imballaggi venduti. In tale ipotesi, le autorità tedesche precisano, tuttavia, che occorre assicurare la trasparenza per i consumatori e per le autorità circa gli imballaggi per i quali esiste o meno un dovere di raccolta presso l’esercizio commerciale o nelle sue immediate vicinanze (punto 20 della decisione impugnata). La decisione impugnata evidenzia anche che risulta da una risposta anteriore delle autorità tedesche che l’art. 6, n. 3, del decreto non comporta che sia possibile solo il ricorso ad un sistema unico. Non sarebbe mai stato nelle intenzioni delle autorità tedesche consentire, a livello nazionale o di singolo Land, la realizzazione di un unico sistema con esonero (punto 23 della decisione impugnata).

46      Le osservazioni delle autorità tedesche permettono quindi di constatare che la presentazione alternativa del decreto, secondo cui un produttore o un distributore di imballaggi può ricorrere ad una soluzione autonoma o ad un sistema con esonero al fine di rispettare i suoi obblighi, non si oppone ad un sistema misto. Del resto, il Tribunale rileva che la ricorrente non nega, nella presente causa, la possibilità per un produttore o un distributore di imballaggi di ricorrere ad un sistema misto, ma critica piuttosto la valutazione del suo comportamento da parte della Commissione per ciò che riguarda tanto l’art. 82 CE quanto l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

2.     Valutazione relativa all’art. 82 CE

47      Secondo la decisione impugnata, la DSD è l’unica impresa che offre un sistema con esonero su tutto il territorio tedesco e il sistema DSD raccoglie circa il 70% degli imballaggi per la vendita in Germania, nonché circa l’82% degli imballaggi per la vendita in Germania presso i consumatori (punto 95 della decisione impugnata). La posizione dominante della DSD non è negata nella presente causa.

48      Nella fattispecie, l’abuso di posizione dominante identificato nella decisione impugnata si fonda sul fatto che il corrispettivo percepito dalla DSD presso i produttori e i distributori di imballaggi che aderiscono al sistema DSD non è condizionato all’utilizzo effettivo di tale sistema, ma è calcolato sulla base del numero di imballaggi contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt che i produttori e i distributori vendono in Germania (art. 4, n. 1, e art. 5, n. 1, del contratto). Orbene, i produttori e i distributori che aderiscono al sistema DSD devono apporre il marchio Der Grüne Punkt su ciascuno degli imballaggi dichiarati alla DSD e destinati all’uso in Germania (art. 3, n. 1, del contratto). Quindi, secondo la decisione, la DSD commette un abuso di posizione dominante, in quanto non mette in relazione il corrispettivo dovuto in applicazione del contratto all’uso effettivo del sistema DSD. Infatti, risulta dall’indagine effettuata dalla Commissione, sulla base delle denunce dei clienti o dei concorrenti della DSD, che la modalità di calcolo del corrispettivo versato alla DSD costituisce un ostacolo alla volontà di taluni produttori di imballaggi, clienti del sistema DSD, di poter fare ricorso a una propria soluzione autonoma o ad un altro sistema con esonero per occuparsi di una parte degli imballaggi che vendono (punti 100-102 della decisione impugnata).

49      A tale riguardo, la decisione impugnata considera che la soluzione proposta dalla DSD, ossia la rinuncia all’apposizione del marchio Der Grüne Punkt sugli imballaggi che non rientrano nel sistema DSD, ma in altri sistemi, autonomi o con esonero, non sarebbe praticabile, viste le circostanze economiche effettive, «in una buona parte dei casi» (punto 103 della decisione impugnata). Una tale soluzione necessiterebbe, infatti, un’etichettatura selettiva degli imballaggi (con o senza il logo Der Grüne Punkt), che si tradurrebbe in costi aggiuntivi non trascurabili in caso di adozione di un unico tipo di imballaggio o di ricorso a diversi canali di distribuzione (punti 104 e 105 della decisione impugnata). Inoltre, una tale soluzione esigerebbe che i produttori o i distributori di imballaggi che utilizzano sistemi misti si accertino che gli imballaggi contrassegnati con il logo Der Grüne Punkt siano depositati davvero nei luoghi in cui il sistema DSD riprende tali imballaggi e che quelli su cui non figura tale logo siano depositati nei siti in cui gli altri sistemi ne assicurano la raccolta, il che sarebbe impossibile in pratica (punto 106 della decisione impugnata). Infine, tenuto conto del fatto che, spesso, il consumatore finale decide solo dopo l’acquisto o addirittura dopo l’utilizzo del prodotto se provvedere allo smaltimento dell’imballaggio nel sistema con esonero vicino alla propria abitazione o se riportarlo presso il punto vendita secondo una soluzione autonoma, sarebbe impossibile distinguere correttamente i quantitativi rispettivi di imballaggi con il logo Der Grüne Punkt smaltiti secondo le varie modalità (punto 107 della decisione impugnata).

50      Nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che gli effetti dell’abuso, individuato nel regime del corrispettivo in relazione al contratto di utilizzazione del logo, siano duplici. Da un lato, subordinando il corrispettivo esclusivamente all’utilizzazione del logo, la DSD esporrebbe le imprese che non utilizzano il servizio con esonero o che lo utilizzano solo per una parte degli imballaggi, a prezzi e condizioni iniqui. A causa della differenza eccessiva tra il costo della fornitura del servizio e il suo prezzo, si tratterrebbe di un caso di sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell’art. 82, n. 2, lett. a), CE (punti 111‑113 della decisione impugnata). Dall’altro, a causa del sistema per il calcolo del corrispettivo istituito dal contratto di utilizzazione del logo, non sarebbe economicamente redditizio, per le imprese ad esso assoggettate, aderire ad un sistema con esonero o ad una soluzione autonoma concorrenti in quanto tali imprese, oltre alla remunerazione dovuta al concorrente, dovrebbero pagare un compenso alla DSD o introdurre linee separate di imballaggio e circuiti di distribuzione distinti. Il sistema per il calcolo del corrispettivo renderebbe quindi più difficile l’ingresso nel mercato dei concorrenti del sistema DSD (v. punti 114 e 115 della decisione impugnata).

51      La Commissione descrive in modo più preciso l’abuso costituito dal corrispettivo contrattuale nelle tre ipotesi citate. Riguardo alla prima, quella di un sistema misto che combina l’utilizzo del sistema con esonero nazionale DSD e quello di un altro sistema con esonero a livello di Land, la decisione impugnata rileva che in tale caso è necessario attualmente apporre un contrassegno differente a seconda del sistema utilizzato ovvero pagare il corrispettivo dovuto a titolo dei due sistemi. Pertanto, il fatto che la DSD pretenda il versamento del corrispettivo per tutti gli imballaggi venduti in Germania ha l’effetto di privare di qualsiasi redditività la partecipazione ad un sistema con esonero a livello di Land (v. punti 118-123 della decisione impugnata).

52      Per risolvere tale problema, la DSD si era impegnata, durante il procedimento amministrativo (punti 58 e 59 della decisione impugnata), ad applicare il contratto di utilizzazione del logo in modo tale da offrire ai produttori e ai distributori interessati la possibilità di partecipare ad un altro sistema con esonero per una parte dei loro imballaggi, a condizione, tuttavia, di fornirne la prova e di non recare pregiudizio alla protezione del marchio Der Grüne Punkt. Poiché la DSD ha rifiutato di eliminare la riserva relativa alla protezione del marchio, condizione che non era peraltro chiarita, la decisione impugnata ha considerato che tale impegno non fosse sufficiente ad eliminare le preoccupazioni che la Commissione aveva espresso (punti 122 e 123 della decisione impugnata).

53      Riguardo alla seconda ipotesi, quella concernente un sistema misto che combina l’utilizzo di una soluzione autonoma e il sistema DSD, la decisione impugnata espone che il fatto che la DSD esiga il pagamento del corrispettivo per tutti gli imballaggi venduti in Germania ha l’effetto di escludere la partecipazione ad una soluzione autonoma per una parte di tali imballaggi (v. punti 124-128 della decisione impugnata).

54      Per rispondere a tale problema, la DSD si era impegnata, durante il procedimento amministrativo (punti 60 e 61 della decisione impugnata), a non percepire un corrispettivo a titolo del contratto per la parte di imballaggi raccolta da una soluzione autonoma, a condizione, tuttavia, che ne fosse fornita la prova. In tale impegno la DSD precisava anche che l’utilizzo del logo Der Grüne Punkt restava limitato agli imballaggi ripresi dal sistema DSD e che dunque tale logo non poteva essere apposto sugli imballaggi ripresi dalla soluzione autonoma. Orbene, la Commissione ha considerato che, in pratica, non si possa seriamente concepire la creazione di linee di imballaggio e di distribuzione separate, dato che è praticamente impossibile che il produttore o il distributore di imballaggi interessato possa determinare, in tale momento, quali siano gli imballaggi che il consumatore depositerà secondo il sistema con esonero e quali saranno quelli che egli depositerà secondo la soluzione autonoma. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che tale impegno non fosse sufficiente ad eliminare le preoccupazioni che essa aveva espresso riguardo alla situazione concorrenziale (v. punti 127 e 128 della decisione impugnata).

55      Riguardo alla terza ipotesi, la quale presuppone l’assenza di partecipazione al sistema DSD in Germania, ma la partecipazione ad un sistema di raccolta e smaltimento che utilizzi il logo Der Grüne Punkt in un altro Stato membro, ipotesi in cui la DSD potrebbe chiedere il versamento di un corrispettivo in Germania, la decisione impugnata rileva che un impegno e una dichiarazione della DSD, illustrati durante il procedimento amministrativo, permettono di risolvere i problemi individuati dalla Commissione a tale riguardo (v. punti 62-64 e 129-135 della decisione impugnata).

56      La decisione impugnata precisa che l’abuso constatato non è giustificato da una pretesa incompatibilità tra le disposizioni del decreto e l’apposizione del logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi per cui non è assicurata l’operatività di nessun sistema con esonero (v. punti 136-142 della decisione impugnata). Esso non sarebbe neanche giustificato dalla necessità di preservare il carattere distintivo del logo Der Grüne Punkt (v. punti 143-153 della decisione impugnata). Su tale punto la decisione si riferisce ad una sentenza del Kammergericht Berlin (Corte d’appello di Berlino, Germania) 14 giugno 1994, e dichiara che la funzione essenziale di tale logo è raggiunta «se questo segnala al consumatore la possibilità di smaltire l’imballaggio attraverso il sistema DSD». Pertanto, la funzione di tale logo non richiede che esso, in caso di partecipazione parziale al sistema DSD, venga apposto solo sulla parte degli imballaggi trattata dal detto sistema (v. punto 145 della decisione impugnata).

57      La decisione impugnata rileva anche che il commercio tra Stati membri può essere pregiudicato in modo sensibile dallo sfruttamento abusivo di una posizione dominante costituita dalle regole disciplinanti il corrispettivo contrattuale controverso, tenuto conto delle circostanze proprie della raccolta e del riciclaggio degli imballaggi in Germania e nel mercato comune (v. punti 155-160 della decisione impugnata). Peraltro, l’effetto sul commercio tra Stati membri non è negato nella presente causa.

58      A conclusione della sua valutazione ai sensi dell’art. 82 CE, la decisione impugnata afferma che, in taluni casi, il comportamento della DSD consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il logo Der Grüne Punkt costituisce abuso di posizione dominante. Tale violazione dell’art. 82 CE è accertata all’art. 1 della decisione impugnata nei seguenti termini:

«È incompatibile con il mercato comune il comportamento [della DSD] consistente nel pretendere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, [prima frase], e dell’articolo 5, paragrafo 1, [prima frase], del contratto di utilizzazione del marchio, il pagamento del relativo corrispettivo per l’intera quantità degli imballaggi di vendita in circolazione in Germania con il marchio [Der Grüne Punkt], anche quando le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti:

a)      ricorrono ai servizi di DSD che danno titolo ad esonero, ai sensi dell’articolo 2 del contratto di utilizzazione del marchio, soltanto per una parte degli imballaggi [prima e seconda ipotesi], oppure non ricorrono affatto a tali servizi, ma mettono in circolazione in Germania imballaggi uniformi, in circolazione anche in un altro Stato membro (…) dello Spazio economico europeo e partecipano ad un sistema di ripresa che utilizza il marchio [Der Grüne Punkt] [terza ipotesi]; e

b)      dimostrino di adempiere ai propri obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, per le quantità per le quali non ricorrono[, totalmente o parzialmente,] a detti servizi per l’esonero, attraverso sistemi con esonero concorrenti o soluzioni di smaltimento autonome».

3.     Valutazione relativa all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17

59      Dopo aver constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante, la decisione impugnata determina, in applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, il modo in cui la DSD deve porre fine all’infrazione constatata (punti 161-167 e artt. 2-7 della decisione impugnata).

60      La principale di tali misure obbliga la DSD a non richiedere alcun corrispettivo per i quantitativi di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio Der Grüne Punkt, per i quali non si faccia ricorso al servizio con esonero e per i quali gli obblighi imposti nel decreto sugli imballaggi vengano adempiuti in altro modo. Tale misura, stabilita all’art. 3 della decisione impugnata, per quanto riguarda la prima e la seconda ipotesi, è la seguente:

«DSD deve impegnarsi, nei confronti di tutte le parti del contratto di utilizzazione del marchio, a non richiedere alcun corrispettivo per le quantità parziali di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio [Der Grüne Punkt], per le quali non si faccia ricorso ai servizi per l’esonero di cui all’articolo 2 di detto contratto e rispetto alle quali sia provato che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi vengono adempiuti in altro modo.

L’obbligo di cui al primo comma sostituisce la disposizione derogatoria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, [seconda frase], del contratto di utilizzazione del marchio».

61      Peraltro, all’art. 5 della decisione impugnata la Commissione espone come segue le prescrizioni probatorie richieste in tali ipotesi:

«1.      [Prima ipotesi] Costituisce prova sufficiente del fatto che gli obblighi derivanti [dagli articoli 3 e 4 del] decreto sugli imballaggi sono stati rispettati in maniera diversa, in caso di partecipazione integrale o parziale ad un sistema con esonero concorrente, la conferma da parte del gestore del sistema del fatto che la corrispondente quantità di imballaggi partecipa a detto sistema.

2.      [Seconda ipotesi] In caso di partecipazione integrale o parziale ad una soluzione di smaltimento autonomo è sufficiente la presentazione a posteriori di un attestato di un esperto indipendente a conferma che gli obblighi di raccolta e riciclaggio o riutilizzo per la corrispondente quantità sono stati adempiuti. L’attestato può essere rilasciato per il singolo produttore o distributore, ovvero per consorzi di imprese che provvedono autonomamente allo smaltimento dei rifiuti.

3.      DSD non può in alcun caso richiedere che l’attestato sia presentato in data anteriore a quella prevista dal decreto sugli imballaggi.

4.      Indipendentemente dalla versione del decreto in vigore, è sufficiente in ogni caso, per quanto riguarda le prove da presentare a DSD, che l’attestato confermi alla controparte il rispetto dei requisiti di raccolta e riciclaggio o riutilizzo, riferiti ad una determinata quantità di imballaggi.

5.      Altri dati eventualmente contenuti nell’attestato devono essere omessi.

6.      Sia la conferma da parte del gestore del sistema, sia l’attestato dell’esperto indipendente possono essere sostituiti dall’attestato di un revisore dei conti che confermi a posteriori l’adempimento degli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, riferiti ad una determinata massa di imballaggi.

7.      Nessuna disposizione del contratto di utilizzazione di marchio può essere applicata in modo da rendere più gravose le prove da presentare a DSD».

62      L’art. 4 della decisione considera la particolare situazione della terza ipotesi:

«1.      DSD non può percepire corrispettivi per gli imballaggi che partecipano ad un sistema di raccolta e riutilizzo o riciclaggio con il marchio [Der Grüne Punkt] in un altro Stato membro e che vengono messi in circolazione utilizzando il marchio nella zona di applicazione del decreto sugli imballaggi, a condizione che sia provato l’adempimento degli obblighi derivanti da detto decreto con modalità diverse dalla partecipazione al sistema realizzato da DSD ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi.

2.      DSD può subordinare l’esenzione dal pagamento del corrispettivo alla condizione che sull’imballaggio sia chiaramente indicato il marchio [Der Grüne Punkt], con un’indicazione testuale o in altra forma comprensibile per il consumatore finale, e specificato che l’imballaggio non fa parte del sistema realizzato da DSD ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.

3.      In caso di disaccordo sulla riconoscibilità dell’indicazione, le parti richiedono alla Commissione, entro una settimana dalla constatazione unilaterale o bilaterale del disaccordo, di nominare un esperto.

L’esperto è incaricato di constatare, in un termine di quattro settimane, se le alternative di formulazione dell’indicazione discusse dalle parti sono sufficienti a soddisfare i requisiti formulati nell’impegno, tenuto conto delle funzioni essenziali di un imballaggio (…)».

63      È in tale contesto che occorre esaminare gli argomenti delle parti.

B –  Sulla ricevibilità del ricorso

1.     Sulla ricevibilità del ricorso nella parte concernente l’art. 4 della decisione impugnata

64      La Commissione sostiene che il ricorso è diretto all’annullamento della totalità della decisione impugnata senza richiamare la particolare situazione esposta all’art. 4, che sarebbe separabile dal resto della decisione impugnata. Il silenzio della ricorrente su tale punto non sarebbe conforme alle prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale e il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile nella parte concernente l’art. 4 della decisione impugnata.

65      La ricorrente sostiene che, conformemente alle prescrizioni del regolamento di procedura, il ricorso contiene un’esposizione chiara e precisa dei fatti e dei motivi di diritto che permette alla Commissione di predisporre la sua difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo (ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523, punto 20). In particolare, il ricorso elenca le ragioni per cui le controverse disposizioni del contratto di utilizzazione del logo non possono essere considerate abusive ai sensi dell’art. 82 CE, cosa che avrebbe l’effetto di privare di qualsiasi fondamento le misure previste all’art. 4 della decisione impugnata.

66      Il Tribunale rileva che la decisione impugnata identifica un abuso di posizione dominante (art. 1) e impone, a causa di ciò, taluni obblighi alla DSD al fine di porre fine a tale abuso (artt. 3-7). In particolare, la Commissione, all’art. 4 della decisione impugnata, impone un obbligo diretto a porre fine all’abuso di posizione dominante nel caso di un produttore o di un distributore che preveda di far circolare imballaggi in un altro Stato membro diverso dalla Germania, partecipando ad un sistema di raccolta e di riciclaggio che utilizzi il logo Der Grüne Punkt, ma che per gli stessi imballaggi venduti in Germania adempie i suoi obblighi senza partecipare al sistema DSD.

67      Orbene, nell’ambito del primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 82 CE, la ricorrente domanda l’annullamento della decisione impugnata in quanto vi sarebbe constatata in modo erroneo l’esistenza di un abuso di posizione dominante. Se il Tribunale accogliesse favorevolmente tale motivo, allora tutti gli obblighi imposti alla DSD nella decisione impugnata, diretti a porre fine a tale abuso, dovrebbero essere annullati senza che sia necessario esaminare la situazione particolare indicata all’art. 4 della decisione impugnata.

68      Allo stesso modo, nell’ambito del secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità, la ricorrente chiede l’annullamento dell’obbligo imposto all’art. 4 della decisione impugnata, in quanto esso non sarebbe proporzionato, tenuto conto della possibilità di contrassegnare selettivamente gli imballaggi o di rinunciare all’utilizzo del marchio «Der Grüne Punkt», equivarrebbe ad obbligare la DSD ad effettuare le sue prestazioni a fronte di un pagamento ritardato, ed escluderebbe il pagamento di un corrispettivo per il solo utilizzo del marchio.

69      È giocoforza constatare, quindi, che il ricorso soddisfa le condizioni di forma prescritte all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e che il Tribunale è quindi in grado di esercitare il proprio controllo. Di conseguenza, la domanda della Commissione, volta a che venga constatata l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro l’art. 4 della decisione impugnata, dev’essere respinta.

2.     Sulla produzione di motivi in corso di causa

70      La Commissione sostiene che la replica contiene tre motivi nuovi, relativi ad una nuova interpretazione del contratto di utilizzazione del logo (v. il successivo punto 115), alla censura delle citazioni di una vecchia versione del decreto sugli imballaggi nella presentazione dei fatti della decisione impugnata e al fatto che il consumatore non potrebbe domandare a soluzioni autonome di raccogliere gli imballaggi nelle vicinanze del suo domicilio. Tali motivi dovrebbero essere dichiarati dunque irricevibili.

71      Il Tribunale rileva che, ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. A tale riguardo, un motivo che costituisce un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (v. sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II-1677, punti 33 e 34, e giurisprudenza ivi citata).

72      Nella fattispecie i pretesi nuovi motivi criticati dalla Commissione costituiscono, in realtà, solo argomenti sviluppati dalla ricorrente in risposta all’argomento presentato dalla Commissione nel controricorso a titolo del primo motivo relativo alla violazione dell’art. 82 CE.

73      Di conseguenza, dev’essere respinta l’eccezione di irricevibilità dedotta dalla Commissione per quanto concerne la produzione di motivi nuovi in corso di causa.

3.     Sulla considerazione di taluni allegati prodotti dalla ricorrente

a)     Sugli allegati preparati dall’avv. C. Weidemann

74      La Commissione evidenzia che gli allegati preparati dall’avv. C. Weidemann, uno dei legali della DSD, riguardo alla gestione, sotto il profilo ambientale, del sistema degli imballaggi in Germania (allegato A al ricorso) ed alla giustificazione del sistema della DSD riguardo all’art. 86 CE (allegato A alla replica), contengono spiegazioni che non sono riprese nelle memorie della ricorrente. Pertanto, il Tribunale non dovrebbe prendere in considerazione tali allegati, in quanto una violazione di legge non può essere denunciata con un semplice rinvio ad allegati.

75      Il Tribunale rileva che, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è indispensabile, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, ancorché sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (sentenza della Corte 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Société Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 547, in particolare pag. 574, e sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T-87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II-3745, punto 155, e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, pur se il contenuto del ricorso può essere chiarito e completato, su punti specifici, mediante un rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, devono figurare nel ricorso (ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑1703, punto 49, e sentenza EDP/Commissione, cit., punto 155, e giurisprudenza ivi citata).

76      Nella fattispecie occorre constatare che gli allegati preparati dall’avv. Weidemann, concernenti la gestione, sotto il profilo ambientale, del sistema degli imballaggi in Germania e la giustificazione del sistema della ricorrente riguardo all’art. 86 CE, costituiscono vere e proprie memorie presentate da uno dei legali che rappresentano la DSD dinanzi al Tribunale. Gli elementi essenziali dell’argomentazione giuridica sviluppata in tali allegati devono figurare quindi nel ricorso o nella replica che deve rinviare ad estratti di tali allegati al fine di corroborarne o completarne il contenuto, senza limitarsi ad effettuare un rinvio globale a tali allegati.

77      Orbene, quando richiama il primo di tali allegati il ricorso indica solo – senza fornire ulteriori spiegazioni – che la conclusione a cui perviene l’avv. Weidemann al termine del suo esame della gestione, sotto il profilo ambientale, del sistema degli imballaggi in Germania è anche quella che viene spiegata nel ricorso, senza indicare a quali punti specifici di tale allegato di 54 pagine venga fatto riferimento.

78      È solo con riferimento a tale unica indicazione, dalla quale risulta che l’autore dell’allegato condivide l’analisi presentata nel ricorso, che occorre prendere in considerazione l’allegato sulla gestione, sotto il profilo ambientale, del sistema degli imballaggi in Germania.

79      Per quanto riguarda il secondo allegato preparato dall’avv. Weidemann, relativo alla giustificazione del sistema DSD riguardo all’art. 86 CE, occorre rilevare che tale allegato di 58 pagine è stato presentato «a titolo complementare» in fase di replica, la quale rinvia «interamente agli sviluppi dell’allegato per l’esposizione dei motivi che concernono l’art. 86 CE».

80      In linea di principio indicazioni di tal genere non possono essere considerate sufficienti in relazione alla citata giurisprudenza, in quanto un rinvio globale ad un allegato non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nel ricorso. La replica si prende cura, tuttavia, di presentare un breve riassunto del contenuto di tale allegato, il quale completa l’argomento presentato su tale punto nel ricorso e permette, in quanto tale, alla Commissione di preparare la propria difesa e al Tribunale di esaminare il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 86, n. 2, CE.

81      Alla luce di ciò, occorre considerare che l’allegato concernente la giustificazione del sistema della ricorrente ai sensi dell’art. 86 CE sarà preso in considerazione dal Tribunale solo quando esso si riferisce specificamente ad argomenti espressamente dedotti dalla DSD nei suoi atti.

b)     Sui sondaggi allegati alla replica

82      La Commissione sostiene che la ricorrente non ha motivato il ritardo nella presentazione dei mezzi di prova costituiti, specificamente, da due sondaggi allegati alla replica, il che sarebbe contrario all’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.

83      Il Tribunale rileva che i sondaggi prodotti dalla ricorrente nella replica non sono mezzi di prova ai sensi dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, ma servono a corroborare l’argomento presentato nella replica, in risposta ad argomenti esposti nel controricorso, sul ruolo svolto dal marchio Der Grüne Punkt e dal consumatore finale nella raccolta e nel riciclaggio degli imballaggi.

84      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione per quanto concerne i sondaggi allegati alla replica dev’essere respinta.

C –  Nel merito

85      La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è relativo alla violazione dell’art. 82 CE. Il secondo è relativo alla violazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità. Il terzo è relativo alla violazione dell’art. 86, n. 2, CE.

1.     Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 82 CE

a)     Osservazioni preliminari sulla tesi della licenza obbligatoria gratuita

 Argomenti delle parti

86      La ricorrente sostiene che, all’art. 3 della decisione impugnata, la Commissione la obbliga a concedere una «licenza obbligatoria gratuita» del suo marchio Der Grüne Punkt alle imprese che partecipano al suo sistema, in quanto il logo corrispondente a tale marchio può essere apposto ormai, a seguito della decisione, su tutti gli imballaggi indipendentemente dal sistema di raccolta e di riciclaggio interessato. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, una licenza obbligatoria avente ad oggetto un diritto d’autore può essere concessa solo in «circostanze eccezionali», ossia quando il rifiuto di concedere la licenza concerne un diritto di proprietà industriale la cui licenza è indispensabile all’esercizio dell’attività in questione, quando è tale da escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato e quando il rifiuto non è oggettivamente giustificato (sentenze della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, detta «Magill», Racc. pag. I-743, punti 50-56, e 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner, Racc. pag. I-7791, punto 39). Non essendo stata provata nessuna di tali circostanze, nel presente caso, non si potrebbe individuare nessun abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE. A sostegno della sua tesi, la ricorrente espone, in sostanza, gli argomenti seguenti: in primo luogo, il marchio Der Grüne Punkt non sarebbe indispensabile per partecipare ad un sistema concorrente del sistema DSD; in secondo luogo, la concorrenza non sarebbe esclusa dalle disposizioni contrattuali controverse; in terzo luogo, diverse ragioni oggettive giustificherebbero il comportamento della DSD, ossia la necessità di realizzare gli obiettivi del decreto, quella di preservare le diverse funzioni del marchio Der Grüne Punkt, il quale non potrebbe essere oggetto di una licenza obbligatoria ai sensi del diritto dei marchi, e quella di permettere il buon funzionamento del sistema DSD.

87      La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, rileva che la decisione impugnata non obbliga la DSD a concedere licenze obbligatorie gratuite contrarie al diritto internazionale e al diritto comunitario. L’abuso individuato risulterebbe dal solo fatto che il regime del corrispettivo sarebbe contrario all’art. 82 CE e che la DSD pretenderebbe di essere remunerata per un servizio che essa non fornirebbe e che sarebbe assicurato da un altro sistema, secondo quanto risulterebbe dimostrato.

 Giudizio del Tribunale

88      Nell’ambito del primo motivo, relativo all’art. 82 CE, la ricorrente critica, in sostanza, le conseguenze che deriverebbero dall’attuazione dell’obbligo adottato sulla base dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, come esposto all’art. 3 della decisione impugnata (v. punto 60 supra), al fine di porre fine all’abuso di posizione dominante individuato all’art. 1 della decisione (v. punto 58 supra). Secondo la ricorrente, l’obbligo definito all’art. 3 della decisione la costringe a concedere una «licenza obbligatoria gratuita» del marchio Der Grüne Punkt per imballaggi destinati ad essere smaltiti da sistemi concorrenti del sistema DSD.

89      Tuttavia, criticando la legittimità di una tale licenza obbligatoria, la ricorrente sostiene che il marchio Der Grüne Punkt non è indispensabile per partecipare ad un sistema concorrente del sistema DSD (v. il successivo punto 93) e che la concorrenza non è esclusa dalle disposizioni contrattuali controverse (v. il successivo punto 95). Tale argomento equivale a dire che il comportamento della DSD, come individuato all’art. 1 della decisione impugnata, non ha alcuna incidenza sulla concorrenza e non costituisce dunque abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.

90      Allo stesso modo, la ricorrente sostiene che il regime del corrispettivo definito dal contratto di utilizzazione del logo è giustificato da considerazioni relative al decreto (v. i successivi punti 98-100), al diritto dei marchi (v. i successivi punti 103-114) e alla necessità di assicurare il buon funzionamento del sistema DSD (v. i successivi punti 115 e 116). Tali considerazioni rappresenterebbero altrettante giustificazioni oggettive per il regime del corrispettivo che costituisce oggetto dell’abuso individuato all’art. 1 della decisione e tale regime, pertanto, non potrebbe essere considerato abusivo ai sensi dell’art. 82 CE.

91      Pertanto, piuttosto che esaminare le conseguenze che potrebbero avere gli argomenti della ricorrente sull’obbligo imposto all’art. 3 della decisione impugnata – ossia, secondo la DSD, la «licenza obbligatoria gratuita» – le quali rientrano nel secondo motivo dedicato alla violazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, occorre limitare la valutazione del Tribunale nell’ambito del primo motivo – che riguarda l’art. 82 CE – ai soli argomenti relativi all’abuso di posizione dominate individuato all’art. 1 della decisione impugnata. Infatti, in mancanza di abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, l’art. 3 della decisione controversa sarebbe privo di fondamento in virtù dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, poiché non vi sarebbe più alcuna infrazione cui porre fine. A contrario, in presenza di un abuso di posizione dominante, la Commissione ben dispone, in applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, del potere di obbligare l’impresa interessata a porre fine all’infrazione constatata.

92      È in tale contesto che occorre esporre gli argomenti delle parti relativi all’abuso di posizione dominante individuato nella decisione impugnata.

b)     Argomenti delle parti relativi all’abuso di posizione dominante

 i) Sull’assenza della necessità di utilizzare il marchio Der Grüne Punkt per partecipare ad un sistema concorrente del sistema DSD

93      In primo luogo, la ricorrente sostiene che una licenza obbligatoria del suo marchio non è assolutamente indispensabile, ai sensi della citata sentenza Magill, per permettere ad un produttore o ad un distributore di imballaggi di optare per un sistema concorrente (punto 50, e sentenza Bronner, cit., punto 41). Orbene, su tale punto, nella decisione impugnata, la Commissione si accontenterebbe di spiegare che sarebbe soltanto più «comodo e più semplice» apporre il marchio della DSD sugli imballaggi per cui viene fatto ricorso ad un sistema concorrente al fine di evitare i costi aggiuntivi connessi all’etichettatura selettiva sugli imballaggi (v. punti 103-105 della decisione impugnata). A tale riguardo la ricorrente evidenzia che, in caso di utilizzazione concorrente di un altro sistema rispetto al sistema DSD, il logo Der Grüne Punkt potrebbe essere apposto o meno sugli imballaggi a seconda del sistema cui viene fatto ricorso. Tale procedimento sarebbe del resto utilizzato nel settore vinicolo, ove sono etichettate con il marchio della DSD solo le bottiglie che vengono vendute al dettaglio e che non sono collocate in deposito; nei settori dell’edilizia e dell’informatica, ove i prodotti sono venduti in imballaggi contrassegnati con il marchio della DSD, in caso di consegna alle rivendite al dettaglio, e in imballaggi che non sono contrassegnati da tale marchio, in caso di consegna ai rivenditori specializzati o ai professionisti, nonché nel settore dell’alimentazione, ove i grandi imballaggi, i barattoli e i cartoni non hanno etichette munite del marchio, quando sono consegnati a industrie, ristoranti e mense, mentre ne hanno una quando sono consegnati ai negozi al dettaglio. I produttori e i distributori di imballaggi potrebbero fare in modo, quindi, che gli imballaggi muniti del logo Der Grüne Punkt siano depositati solo in attrezzature del sistema DSD e che gli imballaggi su cui non figura tale marchio siano depositati solo nei luoghi in cui un sistema concorrente ne assicura lo smaltimento.

94      La Commissione, la Landbell e la BellandVision sostengono che l’etichettatura selettiva non è economicamente redditizia per i produttori e i distributori di imballaggi. La Vfw ricorda anche che la DSD esigeva dai suoi clienti che essi pagassero il corrispettivo per tutti gli imballaggi contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt, indipendentemente dal fatto che tali imballaggi fossero o meno effettivamente smaltiti attraverso il sistema DSD.

 ii) Sul mantenimento della concorrenza in mancanza di licenza obbligatoria del marchio Der Grüne Punkt

95      In secondo luogo, la ricorrente critica la decisione impugnata in quanto, al punto 115, vi è affermato che il regime del corrispettivo rende più difficile l’ingresso sul mercato dei concorrenti del sistema DSD, cosa che non sarebbe sufficiente ad integrare gli estremi di un’eliminazione della concorrenza in base ai criteri della citata sentenza Magill (punto 56, e sentenza Bronner, cit., punto 41). Infatti, a causa delle prescrizioni del decreto, le soluzioni autonome, in via generale, potrebbero fare concorrenza al sistema DSD solo per gli imballaggi consegnati dalle piccole imprese artigiane, commerciali e industriali. Su tale piccolo segmento del mercato, esisterebbero circa 40 soluzioni autonome che non utilizzerebbero il marchio Der Grüne Punkt e i quantitativi attribuiti a tali sistemi sarebbero aumentati di più del 60% tra il 1997 e il 2000. Diverse grandi catene di distribuzione sarebbero anche passate ad un sistema diverso dal sistema DSD, cosa che sarebbe dunque possibile senza difficoltà e senza che la DSD sia tenuta a concedere una licenza obbligatoria. Non si potrebbe parlare, quindi, di un ostacolo all’ingresso nel mercato.

96      La Commissione nega valore ai dati forniti dalla ricorrente, i quali si spiegherebbero con la riforma del 1998 e con il fatto che vi sarebbero stati, inizialmente, pochissimi imballaggi smaltiti grazie alle soluzioni autonome.

 iii) Sulle diverse giustificazioni del comportamento della DSD

97      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le disposizioni controverse del contratto di utilizzazione del logo sono necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del decreto, per preservare le differenti funzioni del marchio Der Grüne Punkt – il quale non può, in ogni caso, essere oggetto di una licenza obbligatoria – e per permettere il buon funzionamento del sistema DSD.

–       Sulla necessità di garantire gli obiettivi del decreto

98      La ricorrente espone il contenuto dell’obbligo di trasparenza connesso al principio di responsabilità del prodotto, che è sancito nel decreto sugli imballaggi e il cui oggetto è, secondo le osservazioni delle autorità tedesche, di «stabilire, in modo trasparente per i consumatori e per le autorità, quale imballaggio sia soggetto all’obbligo di ripresa nel negozio o nelle immediate vicinanze e quale imballaggio non lo sia» (risposta al quesito n. 2, lett. a). Quindi, in caso di ricorso ad un sistema con esonero, l’obbligo di trasparenza assumerebbe la forma di un obbligo di etichettare, definito al punto 4, n. 2, dell’allegato I al decreto, ai sensi del quale «i produttori e i distributori devono rendere nota la partecipazione [di un imballaggio ad un sistema con esonero] mediante indicazione apposta sugli imballaggi o con altre opportune misure», mentre in caso di utilizzo di una soluzione autonoma, esso assume la forma dell’obbligo di segnalazione, definito all’art. 6, n. 1, terza frase, del decreto, secondo cui «il distributore deve segnalare al consumatore finale privato la possibilità di restituzione [degli imballaggi] con cartelli chiaramente riconoscibili e leggibili». Tale obbligo di trasparenza permetterebbe di sapere se, per un dato imballaggio, il produttore o il distributore responsabile di tale imballaggio adempia i suoi obblighi mediante una soluzione autonoma o mediante un sistema con esonero. Ciò permetterebbe anche al consumatore di sapere a quale sistema debba conferire l’imballaggio. Del resto, un imballaggio che partecipa al sistema DSD dovrebbe essere ripreso e riciclato da tale sistema e un imballaggio che partecipa ad un altro sistema con esonero o ad una soluzione autonoma dovrebbe essere ripreso e riciclato da tale sistema. Un imballaggio non potrebbe essere trattato da due sistemi.

99      La ricorrente espone successivamente che l’art. 3 della decisione impugnata viola tale obbligo di trasparenza, poiché sarebbe ormai possibile che imballaggi che partecipano a sistemi concorrenti portino il marchio Der Grüne Punkt che identifica il sistema DSD. Orbene, se tutti gli imballaggi portassero tale marchio, il consumatore non potrebbe riconoscere quelli da riportare al punto vendita, poiché smaltiti da una soluzione autonoma, e quelli da depositare in prossimità del suo domicilio, poiché smaltiti da un sistema con esonero. A tale riguardo, la ricorrente fa osservare che è impossibile determinare con certezza ex ante se uno specifico imballaggio sarà effettivamente smaltito dal sistema DSD o da un altro sistema e che è anche impossibile determinare, persino ex post, se un consumatore abbia effettivamente smaltito un imballaggio mediante il sistema DSD (punto 134 della decisione impugnata). Sarebbe proprio per questo che verrebbe precisato nel decreto che il consumatore dev’essere informato mediante un’etichettatura chiara, in modo da sapere se lo specifico imballaggio in questione partecipi al sistema DSD e, di conseguenza, debba esservi conferito.

100    Inoltre, la ricorrente sostiene che l’obbligo di raccolta e riciclaggio di una soluzione autonoma non si applica agli imballaggi che partecipano ad un sistema con esonero (v. lettera del Ministero dell’Ambiente del Land Baden-Württenberg del 27 novembre 2001, pag. 7). Infatti, secondo il decreto, tali imballaggi verrebbero «esonerati» da tale obbligo, poiché sono attribuiti al sistema DSD e sono contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt. Tali imballaggi, dunque, non potrebbero essere trattati da una soluzione autonoma. Il decreto sarebbe diretto ad evitare una «lotta per i rifiuti», nel quale sistemi concorrenti tentino di raccogliere un qualunque quantitativo di imballaggi per poter raggiungere i loro tassi di riciclaggio. Una concorrenza equa e ordinata presupporrebbe piuttosto che i differenti sistemi riprendano e riciclino solamente imballaggi per cui essi assumano direttamente la responsabilità dello smaltimento del prodotto (caso delle soluzioni autonome) o se ne facciano carico (casi dei sistemi con esonero).

101    Peraltro, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata interpreta in modo erroneo le osservazioni delle autorità tedesche, quando afferma che il consumatore può liberamente scegliere se far riciclare gli imballaggi da parte del sistema DSD o di un altro sistema, nei casi in cui il produttore o il distributore degli imballaggi decide di ricorrere al sistema DSD in combinazione con un altro sistema con esonero o con una soluzione autonoma (punti 138, 141 e 145 della decisione impugnata). In risposta ad un quesito della Commissione, le autorità tedesche avrebbero affermato solo che, in caso di ricorso ad una soluzione autonoma e ad un sistema con esonero, il consumatore era libero di scegliere se lasciare l’imballaggio nel negozio o riportarvelo, o sottoporlo a smaltimento in prossimità del domicilio, poiché «il decreto sugli imballaggi non contiene indicazioni precise che obblighino il consumatore finale alla restituzione» (risposta al quesito n. 1, lett. b, sub aa). Orbene, la nozione di smaltimento in prossimità del domicilio farebbe riferimento solo allo smaltimento mediante enti pubblici di smaltimento dei rifiuti, la «spazzatura grigia», e non allo smaltimento mediante il sistema DSD, che si trova parimenti in prossimità del domicilio, la «spazzatura gialla». Il consumatore non sarebbe dunque libero di scegliere il sistema di smaltimento utilizzato.

102    La Commissione sostiene che la ricorrente accentua l’importanza dell’apposizione del marchio, in quanto l’obbligo di raccolta e riciclaggio si applica a quantitativi di imballaggi e non a imballaggi determinati. Per di più, secondo la Landbell e la BellandVision, il decreto non impone che il marchio della DSD sia apposto sugli imballaggi.

–       Sulle giustificazioni relative al diritto dei marchi

103    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione nega la funzione distintiva – chiamata anche funzione d’indicatore d’origine – del marchio Der Grüne Punkt, il cui obiettivo sarebbe di distinguere gli imballaggi attribuiti al sistema DSD da quelli rientranti in un sistema con esonero o in una soluzione autonoma concorrenti, in quanto permette che tale marchio sia apposto su imballaggi destinati ad essere eliminati da un sistema diverso dal sistema DSD. Orbene, un tale pregiudizio alla funzione distintiva del marchio Der Grüne Punkt sarebbe per principio contrario al diritto dei marchi tedesco, a quello comunitario ed a quello internazionale.

104    Per quanto riguarda il diritto tedesco, la ricorrente rileva che il marchio Der Grüne Punkt è registrato in Germania come marchio collettivo e che esso permette quindi di «distinguere le merci o i servizi delle imprese collegate al titolare del marchio collettivo da quelli di altre imprese riguardo all’origine commerciale o geografica, al tipo, alla qualità o ad altre proprietà» (art. 97, n. 1, della Markengesetz – legge tedesca in materia di marchi – 25 ottobre 1994). Di conseguenza, una licenza obbligatoria del marchio Der Grüne Punkt avrebbe l’effetto di privare tale marchio del suo carattere distintivo e rischierebbe di comportarne la cancellazione.

105    Riguardo al diritto comunitario, la ricorrente evidenzia che lo scopo specifico del marchio Der Grüne Punkt, ossia il fatto di garantire all’utilizzatore finale l’identità del produttore del bene che reca il marchio (sentenza della Corte 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm, Racc. pag. 1823, punti 11-14) e di proteggere il suo titolare contro rischi di confusione (v. sentenza della Corte 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault, Racc. pag. I-6227, punto 30, e giurisprudenza ivi citata), non sarebbe più rispettato nel caso in cui taluni imballaggi, che partecipano al sistema DSD, e altri, rientranti in un sistema concorrente, siano indistintamente contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt, in modo che il concorrente della DSD possa approfittare della notorietà del sistema DSD.

106    Peraltro, la ricorrente evidenzia che l’illegittimità del principio delle licenze obbligatorie dei marchi è enunciato all’art. 5 A della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108), ratificata da tutti gli Stati membri, e all’art. 21 dell’Accordo 15 aprile 1994, sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), ratificato da tutti gli Stati membri e approvato dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 214), che non prevedono licenze obbligatorie per i marchi.

107    La Commissione rileva che la decisione impugnata concerne solo il regime del corrispettivo creato dalla DSD e non i presunti effetti della decisione sulla sua attività in quanto titolare del marchio Der Grüne Punkt. A tale riguardo, l’unico effetto della decisione sarebbe quello di evitare che le imprese che ricorrono al sistema DSD paghino un doppio corrispettivo in caso di utilizzo di un altro sistema. La Landbell e la BellandVision evidenziano anche che la decisione impugnata riguarda solo i rapporti giuridici tra la DSD e le sue controparti contrattuali (in prosieguo: le «controparti»), nell’ambito del contratto di utilizzazione del logo, e non dà a terzi, che non siano controparti, il diritto di utilizzare il marchio Der Grüne Punkt.

108    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata travisa la funzione distintiva del marchio Der Grüne Punkt che permette di influenzare il comportamento del consumatore in materia di smaltimento dei rifiuti in modo essenziale al funzionamento del suo sistema. Infatti, se il consumatore non deposita l’imballaggio contrassegnato dal logo Der Grüne Punkt nel sistema DSD, la ricorrente rischia di non poter più raggiungere i tassi di riciclaggio previsti nel decreto e di perdere la sua omologazione. Allo stesso modo, se il consumatore deposita nel sistema DSD un imballaggio su cui non è apposto il marchio Der Grüne Punkt, la ricorrente rimane obbligata a riciclare tale imballaggio, anche se i tassi imposti sono già stati raggiunti (v. punto 1, n. 5, prima frase, dell’allegato I al decreto).

109    In tale contesto, la ricorrente critica l’affermazione contenuta ai punti 138, 139 e 145 della decisione impugnata, secondo cui la funzione essenziale del marchio Der Grüne Punkt sarebbe soddisfatta una volta che esso segnala al consumatore che ha la possibilità di smaltire l’imballaggio attraverso il sistema DSD, in quanto essa si fonda su un’estrapolazione operata sulla sentenza del Kammergericht Berlin del 1994 (nota a piè di pagina n. 22 della decisione impugnata). Infatti, il passaggio citato nella decisione si limiterebbe a constatare che il marchio Der Grüne Punkt non contiene un’affermazione relativa al carattere riciclabile dell’imballaggio. Orbene, in un altro passaggio della sentenza, il Kammergericht riconoscerebbe l’efficacia segnaletica del marchio Der Grüne Punkt, giudicando che imballaggi secondari possano far figurare tale marchio per superiori motivi ambientali benché vi sia, in un certo senso, un inganno del consumatore.

110    Allo stesso modo, la ricorrente critica anche l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il consumatore può liberamente decidere se far riciclare l’imballaggio in questione da parte del sistema DSD o da un altro sistema con esonero o soluzione autonoma concorrente (punto 145 della decisione impugnata), dato che è fondamentale che il consumatore possa identificare, mediante il marchio Der Grüne Punkt, il fatto che l’imballaggio in questione è trattato dal sistema DSD e non da un altro sistema. A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la funzione distintiva del suo marchio è confermata da alcuni sondaggi realizzati per la preparazione della replica. Così, il 60,8% dei consumatori intervistati intendevano il marchio Der Grüne Punkt come «un’indicazione di un’organizzazione assolutamente specifica responsabile dello smaltimento e del riciclaggio di tali imballaggi» e il 27,9% di tali consumatori citerebbe specificamente il sistema DSD (v. i risultati del sondaggio realizzato dall’istituto Infratest Burke, relazione datata agosto 2001, allegato 85 alla replica), il che dimostrerebbe la connessione esistente tra il marchio e il sistema DSD nella mente del consumatore. Secondo un altro sondaggio, realizzato dallo stesso istituto, solo il 3,3% dei consumatori intervistati indicherebbe che il marchio veicola l’informazione che gli è attribuita nella decisione impugnata, ossia l’indicazione di una possibilità di smaltimento (v. risultati del sondaggio realizzato dall’istituto Infratest Burke, relazione datata agosto 2001, allegato 86 alla replica).

111    Infine, la ricorrente sostiene che il fatto di apporre il marchio Der Grüne Punkt su un imballaggio appartenente ad un sistema concorrente reca pregiudizio alla funzione distintiva di tale marchio, poiché i consumatori sono ingannati in tutte le ipotesi considerate nella decisione impugnata. Infatti, per la ricorrente, anche in caso di ricorso a diversi sistemi, il consumatore deve sempre poter determinare per ciascun imballaggio il sistema cui deve far ricorso, sia che si tratti del sistema DSD – attraverso il marchio Der Grüne Punkt –, sia che si tratti di un altro sistema con esonero – attraverso una misura conforme al punto 4, n. 2, dell’allegato I al decreto –, sia che si tratti di una soluzione autonoma – attraverso una misura conforme all’art. 6, n. 1, del decreto. Quindi, in caso di utilizzazione concorrente di una soluzione autonoma e del sistema DSD, circa il 48,4% dei consumatori intervistati nell’ambito di uno dei citati sondaggi non comprenderebbe le informazioni contraddittorie rappresentate, da un lato, dall’indicazione di una ripresa nel negozio conformemente all’art. 6, n. 1, del decreto e, dall’altro, dall’indicazione trasmessa dal logo Der Grüne Punkt di una ripresa in prossimità del domicilio mediante il sistema DSD.

112    Più in generale, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrà come conseguenza che praticamente tutti gli imballaggi saranno contrassegnati in Germania dal marchio Der Grüne Punkt. Quindi, la partecipazione al sistema DSD per l’1% degli imballaggi commercializzati potrebbe permettere ad un utilizzatore del logo di utilizzare gratuitamente tale marchio per il restante 99%. Il sistema DSD rischierebbe dunque, a breve termine, di dover trattare imballaggi conferiti per errore al suo sistema e per i quali la DSD non percepirebbe alcun corrispettivo. Per di più, e quasi simultaneamente, tenuto conto della limitazione del significato del marchio Der Grüne Punkt ad una semplice possibilità di smaltimento, i risultati della raccolta del sistema DSD dovrebbero regredire ed esso rischierebbe di non raggiungere più i tassi legali di riciclaggio.

113    Peraltro, la ricorrente sostiene che il marchio Der Grüne Punkt svolge anche una funzione di controllo, che permette di prevenire e di perseguire gli abusi commessi dai produttori e dai distributori di imballaggi che utilizzano il sistema DSD senza pagare il corrispettivo, mediante controlli effettuati nei negozi, controlli tramite cernita o controlli da parte delle autorità. A tale riguardo, la decisione impugnata renderebbe più difficile una protezione efficace contro il problema dei profittatori che aveva rischiato di portare la DSD al fallimento nel 1993.

114    La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, ricorda che, in mancanza di inganno o di confusione, la funzione d’indicatore d’origine di un marchio, che serve a distinguere o ad individuare l’origine di una merce o di un servizio, non è pregiudicata. Orbene, nella fattispecie la percezione del marchio Der Grüne Punkt da parte del consumatore finale, che compra beni di consumo e che ricorre a diversi sistemi per smaltirne gli imballaggi, si riassumerebbe nell’indicazione che è possibile assicurare lo smaltimento dell’imballaggio attraverso il sistema della ricorrente. Per di più, il marchio Der Grüne Punkt non svolgerebbe un ruolo determinante al momento della raccolta degli imballaggi, dato che la spazzatura gialla e i contenitori per il vetro e per la carta utilizzati dal sistema DSD son lungi dal portare l’indicazione di tale marchio in tutte le zone di raccolta. Sarebbe peraltro per tale ragione che i consumatori non assocerebbero i contenitori per la raccolta al logo, ma al tipo di materiale interessato.

–       Sul buon funzionamento del sistema DSD

115    Dopo aver inizialmente sostenuto che le disposizioni controverse relative al corrispettivo erano proporzionate al servizio fornito, in quanto la remunerazione forfettaria dell’autorizzazione ad usare il marchio Der Grüne Punkt e della messa a disposizione del sistema DSD costituiva l’unica soluzione praticabile, non essendo possibile determinare esattamente il numero di imballaggi concretamente conferiti al sistema DSD, la ricorrente ha sostenuto, in fase di replica, che il corrispettivo dovuto a titolo delle disposizioni controverse valeva solo per gli imballaggi per cui si fosse fatto ricorso al sistema DSD. Quindi, la licenza concessa dalla DSD a titolo del contratto di utilizzazione del logo varrebbe solo per gli imballaggi che partecipano al sistema DSD e non per quelli smaltiti da un altro sistema con esonero o in una soluzione autonoma. Una tale restrizione della licenza agli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt sarebbe conforme al decreto, il quale esigerebbe una chiara indicazione degli imballaggi appartenenti ad un sistema con esonero al fine di segnalare che il produttore o il distributore interessato è «esonerato» dall’obbligo di riprendere e riciclare tali imballaggi, che rientrerebbe ormai nella responsabilità della DSD [ordinanza del Verwaltungsgericht Kassel (Tribunale amministrativo di Kassel, Germania) 20 agosto 1999]. Orbene, un tale sistema non potrebbe funzionare se gli imballaggi per cui non si sia fatto ricorso al sistema DSD fossero anch’essi contrassegnati dal marchio che identifica tale sistema. Nessuna disposizione del contratto di utilizzazione del logo permetterebbe o obbligherebbe quindi l’utilizzatore del marchio ad apporre il marchio Der Grüne Punkt sugli imballaggi per i quali questo non ricorre al sistema DSD, e non esisterebbe una sproporzione tra la prestazione della DSD (la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi) e il corrispettivo domandato in contropartita.

116    Riguardo al riferimento effettuato dalla Commissione alla sentenza del Bundesgerichtshof (Corte di cassazione tedesca) 15 marzo 2001, pronunciata nella causa BäKo, la ricorrente rileva che, in tale sentenza, il Bundesgerichtshof non ha giudicato che le disposizioni contrattuali relative al corrispettivo non fossero appropriate. Al contrario, esso constaterebbe che la ricorrente non può pretendere il corrispettivo nella sua interezza a titolo dell’art. 4, n. 1, e dell’art. 5, n. 1, del contratto di utilizzazione del logo, per gli imballaggi che, per legge, non rientrano nella sua competenza, ossia quelli relativi all’industria e alle grandi imprese. Infatti, in tale ipotesi, che non è contemplata nella decisione impugnata (nota a piè di pagina n. 14 della decisione impugnata), la ricorrente non aveva fornito il servizio di assunzione degli obblighi, al quale si era fatto riferimento. Orbene, nella presente causa gli imballaggi in questione porterebbero il marchio Der Grüne Punkt e ricadrebbero indiscutibilmente nella competenza della DSD, vale a dire che essi sarebbero depositati presso i consumatori finali privati, presso cui la DSD fornirebbe il servizio di assunzione degli obblighi di trattamento e riciclaggio degli imballaggi, e ciò anche quando i consumatori depositassero per errore l’imballaggio presso un servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti o presso un servizio concorrente di raccolta e riciclaggio degli imballaggi.

117    La Commissione evidenzia che, in caso di ricorso al sistema DSD e ad un altro sistema con esonero o ad una soluzione autonoma, la relazione tra la prestazione effettuata dalla DSD e il corrispettivo domandato in contropartita non sarebbe equilibrato se esso si limitasse a prendere in considerazione l’apposizione sull’imballaggio del logo Der Grüne Punkt, poiché un tale sistema non terrebbe conto della realtà del servizio fornito alle imprese partecipanti.

118    Peraltro, la Commissione rileva che l’argomento presentato dalla ricorrente nella replica, secondo cui il corrispettivo si applicherebbe unicamente agli imballaggi trattati dal suo sistema, è contrario alla sua pratica anteriore. A tale riguardo la Commissione richiama, da un lato, la sentenza BäKo (punto 116 supra), nella quale il Bundesgerichtshof ha statuito che, contrariamente a ciò che affermava la DSD, nessun credito poteva essere vantato da tale impresa nei confronti di uno dei suoi clienti per quanto concerneva gli imballaggi, contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt, consegnati ad acquirenti professionisti. Dall’altro, la Commissione si riferisce alla causa Hetzel, in cui la DSD ha invocato il contratto di utilizzazione del logo per opporsi alla domanda di un suo cliente di essere rimborsato della parte di corrispettivo corrispondente agli imballaggi per cui la DSD non era in grado di assicurare un servizio di assunzione dell’obbligo di smaltimento [sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf, Germania) 11 agosto 1998, causa Hertzel, che ha costituito oggetto di impugnazione dinanzi al Bundesgerichtshof].

c)     Giudizio del Tribunale

 i) Sull’abuso identificato nella decisione impugnata

119    Secondo la decisione impugnata, costituisce abuso di posizione dominante il comportamento della DSD, consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi commercializzati in Germania con il marchio Der Grüne Punkt persino quando sia apportata la prova che, per quanto concerne il quantitativo di imballaggi per cui il produttore o il distributore non ricorre al sistema DSD, gli obblighi di raccolta e riciclaggio previsti nel decreto sono soddisfatti mediante un altro sistema con esonero o una soluzione autonoma (v. punto 58 supra). Secondo la decisione impugnata, gli effetti di tale abuso sono duplici e determinano contemporaneamente uno sfruttamento abusivo dei clienti della DSD, a causa della sproporzione tra il corrispettivo preteso e il servizio offerto, ed una barriera contro l’ingresso di concorrenti che propongano soluzioni alternative al sistema DSD, tenuto conto dei costi connessi all’utilizzazione in comune di un sistema diverso dal sistema DSD (v. punto 50 supra).

120    A tale riguardo occorre ricordare che la nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 91).

121    In particolare, risulta dall’art. 82, n. 2, lett. a), CE che una tale pratica abusiva può consistere specialmente nell’imporre, direttamente o indirettamente, prezzi o condizioni di transazione iniqui. Quindi, esiste sfruttamento abusivo quando un’impresa in posizione dominante esige per i suoi servizi un corrispettivo sproporzionato rispetto al valore economico della prestazione fornita (sentenze della Corte 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors/Commissione, Racc. pag. 1367; 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punti 235-268, e 11 novembre 1986, causa 226/84, British Leyland/Commissione, Racc. pag. 3263, punti 27-30).

122    Allo stesso modo, un’impresa in posizione dominante può impedire in maniera abusiva l’ingresso di concorrenti, vincolando, giuridicamente o di fatto, gli acquirenti ai suoi servizi e impedendo quindi loro di approvvigionarsi presso fornitori concorrenti (v., in tal senso, sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit., punto 90).

 ii) Sull’esclusiva rivendicata dalla ricorrente

123    In tale contesto, il principale argomento proposto dalla ricorrente nel suo ricorso è che la concorrenza tra sistemi può effettuarsi solo in considerazione, da un lato, del fatto che il produttore o il distributore interessato trasferisce alla DSD gli imballaggi per cui desidera essere esonerato dall’obbligo di raccolta e di riciclaggio imposto nel decreto e, dall’altro, del fatto che il consumatore finale deve poter identificare chiaramente gli imballaggi che può consegnare al sistema DSD e quelli che può consegnare ad un altro sistema con esonero o ad un’altra soluzione autonoma (v. punto 115 supra).

124    Il marchio Der Grüne Punkt permetterebbe quindi contemporaneamente di indicare quali sono gli imballaggi trasferiti alla DSD, e quindi non accompagnati dagli obblighi di raccolta e di riciclaggio che incombono al produttore e al distributore, e di segnalare al consumatore ciò che deve farne, permettendo di garantire la realizzazione del compito affidato alla DSD da tale produttore o distributore di imballaggi. Di conseguenza, solo gli imballaggi per cui si fa ricorso al sistema DSD dovrebbero essere contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt corrispondente a tale sistema, poiché si tratta degli imballaggi per cui la ricorrente dispensa contrattualmente e legalmente il produttore o il distributore interessato dal suo obbligo di raccolta e di riciclaggio ai sensi del decreto. Per di più, il fatto che l’imballaggio in questione sia oggetto di una sola indicazione quanto al sistema di raccolta e riciclaggio da utilizzare permetterebbe di influenzare il comportamento del consumatore finale che, quindi, non sarebbe ingannato da altre indicazioni che gli richiedano di depositare tali imballaggi presso un altro sistema.

125    Sulla base di tale argomento la ricorrente sostiene che le sue regole in materia di corrispettivo non costituiscono abuso ai sensi dell’art. 82 CE, dato che tali regole limitano la remunerazione dovuta in cambio della prestazione di raccolta e di riciclaggio mediante il sistema DSD ai soli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, per i quali il produttore o il distributore di imballaggi ha chiesto di essere esonerato dai suoi obblighi ai sensi del decreto. A titolo di esempio, ciò significherebbe che se un produttore o un distributore di imballaggi decidesse di commercializzare 100 imballaggi in Germania e di affidare la raccolta e il riciclaggio della metà di tali imballaggi alla DSD, esso dovrebbe apporre il logo Der Grüne Punkt su 50 imballaggi, per indicare al consumatore che tali 50 imballaggi sono destinati ad essere ripresi e riciclati dalla DSD alla quale egli ha affidato la responsabilità di trattare tali imballaggi. Se tale produttore o distributore decidesse di apporre il logo sui 100 imballaggi che commercializza, esso dovrebbe allora pagare un corrispettivo calcolato su tale base – e ciò anche se, concretamente, solo 50 imballaggi finissero nel sistema DSD – dato che la DSD si troverebbe potenzialmente obbligata a riprendere e riciclare i 100 imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt che le sono stati affidati in applicazione del decreto. L’estensione del corrispettivo versato ai sensi del contratto di utilizzazione del logo dipenderebbe quindi dal numero di imballaggi contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt.

126    Tuttavia, la ricorrente non nega che il produttore o il distributore di imballaggi possa combinare il sistema DSD con un altro sistema con esonero o con una soluzione autonoma al fine, specificamente, di evitare di pagare un servizio che non sia concretamente assicurato dal sistema DSD (v. punto 46 supra). Tuttavia, in una tale ipotesi, la ricorrente sostiene che siffatto produttore o distributore dovrebbe essere in grado – prima di consegnare il prodotto al consumatore finale – di distinguere gli imballaggi per cui fa ricorso al sistema DSD da quelli per cui fa ricorso ad un altro sistema. Per riprendere l’esempio citato, ciò significherebbe che, per l’altra metà dei 100 imballaggi immessi nel mercato, il produttore o il distributore dovrebbe fare apparire la partecipazione ad un sistema con esonero diverso dal sistema DSD con un’indicazione sull’imballaggio o mediante qualunque altra opportuna misura o dovrebbe controllare, in caso di ricorso ad una soluzione autonoma, che il distributore segnali al consumatore finale la possibilità di restituzione dell’imballaggio al punto vendita. In ogni caso, la ricorrente ritiene che il logo Der Grüne Punkt non potrebbe essere apposto sui 50 imballaggi per cui tale produttore non fa ricorso al sistema DSD.

127    Seguendo l’argomento della ricorrente, il logo Der Grüne Punkt sarebbe esclusivo e non potrebbe essere utilizzato insieme ad un’altra indicazione che possa identificare un sistema concorrente del sistema DSD. Gli imballaggi contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt rientrerebbero esclusivamente nel suo sistema e non potrebbero essere presi in conto da un altro sistema.

128    Per corroborare tale argomento e censurare il contenuto della decisione impugnata, la ricorrente deduce tanto il modo in cui si esercita la concorrenza (v. punto 93 supra), la quale potrebbe svolgersi in base ad un’etichettatura esclusiva sugli imballaggi in considerazione del sistema utilizzato (v. punto 95 supra), quanto il decreto (v. punti 98-100 supra), il diritto dei marchi (v. punti 103-113 supra) e le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD (v. punti 115 e 116 supra), che imporrebbero detta etichettatura esclusiva in caso di utilizzo del sistema DSD.

 iii) Sulle modalità di funzionamento dei sistemi misti

129    L’esame dell’argomento della ricorrente obbliga il Tribunale a verificarne le premesse. È importante, specificamente, determinare se, come afferma la ricorrente, il produttore o il distributore di imballaggi trasferisca alla DSD un numero determinato di imballaggi destinati ad essere contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt e se, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli imballaggi affidati alla DSD possano rientrare allo stesso tempo in un sistema di raccolta e di riciclaggio diverso dal sistema DSD.

130    In udienza, le parti sono state interrogate in merito alle modalità di funzionamento dei sistemi misti per permettere al Tribunale di conoscere quale fosse il ruolo dell’imballaggio in quanto tale, e in particolare dell’imballaggio contrassegnato dal logo Der Grüne Punkt, nella realizzazione degli obblighi di raccolta e di riciclaggio imposti nel decreto. Tale spiegazione in contraddittorio permette al Tribunale di effettuare le seguenti considerazioni.

131    In primo luogo, occorre rilevare che le quote di riciclaggio stabilite nell’allegato I al decreto sugli imballaggi sono calcolate in percentuale della massa di materiale venduto effettivamente raccolta e riciclata e non in funzione del numero o del tipo di imballaggi interessati, indipendentemente dal fatto che essi siano contrassegnati o meno da un marchio che identifichi un sistema con esonero. Il punto 1, n. 1, dell’allegato I al decreto dispone quindi che i produttori e i distributori di imballaggi devono soddisfare gli obblighi relativi al riciclaggio degli imballaggi che hanno venduto e che lo stesso vale per gli operatori di sistemi con esonero riguardo agli imballaggi per cui i produttori o i distributori partecipano a siffatti sistemi. A tale riguardo, al punto 1, n. 2, dell’allegato I al decreto viene precisato che i quantitativi di imballaggi rilevanti sono determinati «in percentuale della massa», sia che si tratti di imballaggi venduti dal produttore o dal distributore sia che si tratti di quelli per cui il produttore o il distributore partecipa ad un sistema con esonero. Inoltre, dal 1° gennaio 2000, le soluzioni autonome e i sistemi con esonero sono sottoposti alle stesse quote di riciclaggio per materiale (punto 19 della decisione impugnata).

132    In secondo luogo, da quanto precede deriva che la ripartizione dei quantitativi di imballaggi tra i differenti sistemi, decisa dal produttore o dal distributore di imballaggi, non si fonda su quantitativi predefiniti di imballaggi, ma sulle masse di materiale che corrispondono a tali imballaggi. In pratica ciò significa che, quando un produttore di imballaggi decide di affidare alla DSD la raccolta e il riciclaggio della metà degli imballaggi in materia plastica da questo venduti in Germania, la DSD si vede affidato l’incarico di riprendere e riciclare un quantitativo di materiale corrispondente alla metà di tali imballaggi. Per osservare le quote di riciclaggio previste nel decreto, la DSD deve quindi dimostrare alle autorità tedesche di aver sottoposto a riciclaggio il 60% della massa di plastica che le è stata affidata da tale produttore (in quanto il 60% è la quota di riciclaggio applicabile alla plastica). Allo stesso modo, se il produttore può dimostrare di aver trasferito sulla DSD il suo obbligo di raccolta e di riciclaggio per quanto riguarda la metà dei quantitativi di plastica venduti, esso dovrà provare peraltro che ha ripreso e riciclato il quantitativo di materiale restante, corrispondente all’altra metà, attraverso una soluzione autonoma o attraverso un altro sistema con esonero.

133    In terzo luogo, siccome il conseguimento delle quote di riciclaggio previste nel decreto e la ripartizione dei quantitativi di imballaggi tra sistemi si realizzano sulla base delle masse di materiali interessati e non in funzione degli imballaggi in quanto tali, indipendentemente dal fatto che essi siano contrassegnati o meno dal marchio Der Grüne Punkt, quest’ultimo non ha il ruolo e l’importanza che gli attribuisce la ricorrente. Quindi, un produttore o un distributore di imballaggi che decida di affidare alla DSD il ritiro e il riciclaggio di una parte degli imballaggi che vende in Germania assicurando esso stesso, mediante una soluzione autonoma o affidandolo ad un altro sistema con esonero, il ritiro e il riciclaggio dell’altra parte di tali imballaggi, deve solamente ripartire i quantitativi di materiali tra i differenti sistemi interessati e rispettare le condizioni di individuazione prescritte nel decreto, senza preoccuparsi di definire concretamente il comportamento del consumatore finale, come sostiene la ricorrente.

134    Per riprendere l’esempio concreto di una catena di ristorazione rapida, cui ci si è riferiti in udienza, ciò significa che, quando il consumatore finale compra un panino venduto in un imballaggio destinato a conservare il calore, tale consumatore può liberamente decidere di consumare il prodotto in loco e di depositare l’imballaggio nei contenitori di rifiuti forniti dalla catena di ristorazione rapida, secondo la sua soluzione autonoma, o di portare tale prodotto a casa sua per depositare successivamente l’imballaggio nelle attrezzature per la raccolta della DSD situate nelle vicinanze del suo domicilio. Tale imballaggio può dunque essere immesso nei due sistemi di raccolta e di riciclaggio offerti dalla catena di ristorazione rapida per soddisfare gli obblighi previsti nel decreto.

135    Contrariamente a ciò che afferma la ricorrente (v. punto 112 supra), il fatto che l’imballaggio in questione sia eventualmente contrassegnato dal logo Der Grüne Punkt, persino quando esso può essere ripreso e riciclato da un altro sistema, non reca pregiudizio al buon funzionamento del sistema DSD, dato che ciò che rileva, nella relazione contrattuale tra la ricorrente e il produttore o il distributore degli imballaggi, è garantire che i quantitativi di materiale da riciclare immessi nel mercato siano effettivamente ripresi e riciclati per raggiungere i tassi previsti nel decreto. Orbene, come è stato spiegato precedentemente, il raggiungimento di tali tassi per il sistema DSD non si fonda sul fatto di conoscere se l’imballaggio in questione sia o meno contrassegnato dal marchio Der Grüne Punkt.

136    Quindi, nel caso in cui una catena di ristorazione rapida venda 100 tonnellate di plastica in un determinato anno sapendo, considerati i risultati dell’anno precedente, che 50 di tali 100 tonnellate finiscono nella sua stessa soluzione autonoma, essa dovrà fare ricorso ad un sistema con esonero per dimostrare che le altre 50 tonnellate di plastica immesse nel mercato siano riprese e riciclate conformemente agli obblighi del decreto. Se il comportamento dei clienti di tale catena di ristorazione rapida è conforme a tale ripartizione dei quantitativi, cioè 50 tonnellate di plastica da riprendere e riciclare mediante una soluzione autonoma e 50 altre tonnellate di plastica da riprendere e riciclare mediante un sistema con esonero, i tassi di riciclaggio dei differenti sistemi in questione saranno raggiunti.

137    Se, tuttavia, il comportamento dei clienti di tale catena non è conforme alla ripartizione dei quantitativi anticipata, allora saranno applicati meccanismi di correzione per prendere in considerazione tale realtà. Per esempio, se solamente 10 tonnellate di plastica si trovano nella soluzione autonoma, la catena di ristorazione rapida dovrà comprare allora le 40 tonnellate di plastica mancanti presso sistemi che si trovino in situazione di eccedenza per aver dovuto, precisamente, riprendere e riciclare 40 tonnellate supplementari di plastica. Allo stesso modo, se 90 tonnellate di plastica si trovano nel sistema autonomo, la catena di ristorazione rapida potrà richiedere la riduzione del suo corrispettivo al sistema con esonero interessato, se tale catena ha dimostrato che essa ha ripreso e riciclato 40 delle 50 tonnellate ad esso affidate. Tali possibilità di rettifica permettono di garantire che ciascun sistema soddisfi gli obblighi prescritti nel decreto, venendo remunerato in funzione del servizio effettivamente fornito.

138    Tali possibilità di rettifica dei quantitativi di materiale attribuiti contrattualmente, in funzione dei risultati concreti della raccolta e del riciclaggio, esistono anche nel caso in cui un produttore o un distributore di imballaggi decida di fare ricorso a due o più sistemi con esonero, quali il sistema DSD o il sistema Landbell. In via incidentale, occorre peraltro rilevare che tali possibilità di rettifica sono state concretizzate in un accordo di compensazione, ricordato in udienza, che permette ai diversi gestori di sistemi di condividere i quantitativi di materiale riciclati dalle imprese di smaltimento cui ricorrono in considerazione dei quantitativi di materiale per cui sono responsabili ai sensi dei contratti firmati con i produttori e i distributori di imballaggi.

139    Di conseguenza, risulta da quanto precede che il produttore o il distributore di imballaggi non trasferisce alla DSD un numero determinato di imballaggi destinati a essere contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, ma piuttosto un quantitativo di materiale che tale produttore o tale distributore vende in Germania e che intende affidare al sistema DSD per la raccolta e il riciclaggio. È quindi possibile per un produttore o distributore di imballaggi fare ricorso a sistemi misti per conformarsi ai tassi di riciclaggio stabiliti nel decreto.

 iv) Sulle critiche della ricorrente relative all’analisi contenuta nella decisione impugnata

140    Tale spiegazione delle modalità pratiche di funzionamento dei sistemi misti permette di valutare la portata delle critiche della ricorrente in merito all’analisi contenuta nella decisione impugnata.

141    In via preliminare, occorre ricordare che solo le disposizioni del contratto di utilizzazione del logo relative al corrispettivo sono qualificate come abusive dalla decisione impugnata (ossia l’art. 4, n. 1, e l’art. 5, n. 1, del contratto). La decisione impugnata non censura quindi il fatto che l’art. 3, n. 1, del contratto imponga al produttore o al distributore che desidera utilizzare il sistema DSD di apporre il logo Der Grüne Punkt su ogni imballaggio notificato e destinato al consumo interno. Per contro, la Commissione considera abusivo il comportamento della DSD consistente nel pretendere il pagamento del corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il detto logo, quando è fornita la prova che alcuni di tali imballaggi sono stati ripresi e riciclati da un altro sistema con esonero o da una soluzione autonoma.

–       Sull’assenza di un obbligo di apporre il logo Der Grüne Punkt su tutti gli imballaggi in caso di ricorso ad un sistema misto a causa della possibilità di utilizzare un’etichettatura selettiva in funzione del sistema utilizzato

142    In primo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui non sarebbe necessario che il logo Der Grüne Punkt figuri sull’imballaggio in caso di ricorso ad un sistema misto, tenuto conto della possibilità di apporre o meno il marchio Der Grüne Punkt sugli imballaggi in funzione del sistema cui viene fatto ricorso, risulta da quanto precede che nessuna disposizione del decreto impone un’etichettatura selettiva sugli imballaggi.

143    Per di più, come spiegato nella decisione impugnata (punti 103-107 della decisione impugnata), l’etichettatura selettiva sugli imballaggi in funzione del sistema utilizzato comporterebbe costi aggiuntivi rilevanti per i produttori e i distributori che desiderassero vendere un imballaggio uniforme in Europa o ricorrere a sistemi misti a causa della necessità di intervenire a livello delle linee di imballaggio, controllando la messa in commercio di quest’ultimo fino alla consegna al consumatore finale. Inoltre, tali tentativi rischiano di essere vani, tenuto conto del fatto che è il consumatore finale e non il produttore o il distributore che decide il luogo di raccolta e di riciclaggio dell’imballaggio. In ogni caso, nel suo argomento la ricorrente non nega che l’etichettatura selettiva abbia l’effetto di dissuadere i produttori e i distributori di imballaggi dal fare ricorso a sistemi diversi dal sistema DSD, il che costituisce, precisamente, uno degli effetti del comportamento della DSD qualificato come abusivo nella decisione impugnata (punti 114 e 115 della decisione impugnata).

144    Del resto, occorre rilevare che gli esempi di etichettatura selettiva citati dalla ricorrente non rientrano nel campo d’applicazione della decisione impugnata, in quanto concernono settori per cui una parte degli imballaggi in questione, quella destinata a professionisti, è situata al di fuori dell’ambito d’intervento della ricorrente che si occupa di imballaggi destinati al consumatore finale.

145    È giocoforza dunque constatare che la soluzione dell’etichettatura selettiva, raccomandata dalla ricorrente, non è imposta nel decreto e non permette di porre fine all’abuso individuato nella decisione impugnata.

–       Sugli argomenti concernenti l’assenza di eliminazione della concorrenza

146    In secondo luogo, riguardo agli argomenti della ricorrente secondo cui la concorrenza non è eliminata dal comportamento controverso della DSD, dato che i quantitativi di imballaggi trattati dalle soluzioni autonome sono aumentati del 60% tra il 1997 e il 2000 e che taluni clienti della DSD sono passati dal suo sistema ad un altro sistema con esonero (v. punto 95 supra), occorre rilevare che tali dati non considerano il caso dei sistemi misti che utilizzano in parte il sistema DSD e in parte un altro sistema con esonero o una soluzione autonoma.

147    Per di più, l’aumento dei quantitativi attribuiti alle soluzioni autonome citato dalla ricorrente non appare determinante, visti i dati comunicati dalla Commissione nella controreplica, in quanto pochissimi imballaggi erano effettivamente destinati a sistemi autonomi nel 1997 e solamente 333 000 tonnellate sono state raccolte da sistemi autonomi nel 2000, ovvero il 6% dei 5,5 milioni di tonnellate raccolte dal sistema DSD in tale anno.

148    In ogni caso, tali dati non possono essere sufficienti a rimettere in causa la valutazione della Commissione nella decisione impugnata per quanto riguarda il carattere abusivo, ai sensi dell’art. 82 CE, del comportamento della DSD consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio Der Grüne Punkt, persino quando venga fornita la prova che alcuni di tali imballaggi sono stati ripresi e riciclati da un altro sistema con esonero o da una soluzione autonoma.

149    L’argomento relativo allo sviluppo delle soluzioni autonome e al passaggio di taluni clienti dal sistema DSD ad un altro sistema con esonero dev’essere quindi respinto.

–       Sulla necessità di garantire gli obiettivi del decreto

150    In terzo luogo, per quanto riguarda la necessità di garantire gli obiettivi del decreto permettendo alla ricorrente di imporre che gli imballaggi affidati al sistema DSD siano contrassegnati in maniera esclusiva dal logo Der Grüne Punkt (v. punti 98-100 supra), risulta dalla spiegazione delle modalità pratiche di funzionamento dei sistemi misti che una tale esclusiva non è imposta nel decreto in caso di ricorso a sistemi misti. Per di più, l’esame di tali modalità pratiche permette di determinare che il logo non ha l’importanza che ad esso attribuisce la ricorrente, dato che i tassi di riciclaggio che devono essere raggiunti per rispettare gli obblighi di raccolta e di riciclaggio stabiliti nel decreto sono calcolati in funzione del materiale raccolto e non in funzione del marchio apposto sugli imballaggi.

151    A tale proposito, riguardo alla determinazione del ruolo svolto dal consumatore finale, è importante rilevare che la ricorrente riconosce impossibile determinare con certezza ex ante se un imballaggio concreto sia effettivamente smaltito dal sistema DSD. Per di più, la ricorrente non può fondatamente negare che, in risposta ad un quesito della Commissione che desiderava sapere se fosse vero che, «ai sensi del decreto sui rifiuti, il consumatore finale è libero di decidere se lasciare l’imballaggio nel negozio, riportarvelo o depositarlo in un luogo di smaltimento vicino alla sua abitazione», le autorità tedesche hanno risposto che «il decreto sugli imballaggi non contiene alcuna disposizione specifica che obblighi il consumatore finale alla restituzione» e che «la risposta è quindi affermativa» (v. osservazioni delle autorità tedesche, risposta al quesito n. 1, lett. b, sub aa, citata nella decisione impugnata, punto 20, nota a piè di pagina n. 8). Su tale punto la ricorrente non può affermare che la nozione di «smaltimento vicino alla sua abitazione» concerne lo smaltimento mediante il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e non il ricorso ad un sistema con esonero, in quanto risulta chiaramente dal titolo del quesito n. 1 posto dalla Commissione, che riguarda i mezzi per rispettare i tassi di riciclaggio previsti nel decreto, e dal contenuto delle osservazioni delle autorità tedesche in risposta al quesito n. 1, lett. a, che precisa che la raccolta nelle vicinanze del consumatore finale si effettua mediante un sistema con esonero, che tale nozione rinvia ad un sistema con esonero ai sensi dell’art. 6, n. 3, del decreto.

152    Di conseguenza, nessun argomento presentato dalla ricorrente permette di rimettere in questione la decisione impugnata riguardo al fatto che è ivi affermato che il decreto lascia al consumatore finale la libertà di decidere, in caso di sistema misto, a quale sistema riportare gli imballaggi (punti 138, 141 e 145 della decisione impugnata).

153    Peraltro, per quanto riguarda la possibilità di indicare al consumatore che un imballaggio può essere ripreso e riciclato da diversi sistemi, risulta dalla decisione impugnata (punti 141 e 145 della decisione impugnata) che le diverse modalità di pubblicità previste nel decreto – ovvero l’etichettatura o le altre misure adeguate per i sistemi con esonero (punto 4, n. 2, dell’allegato I al decreto) e l’indicazione della possibilità di restituzione dell’imballaggio al punto vendita per le soluzioni autonome (art. 6, n. 1, terza frase, del decreto) – permettono di informare il consumatore finale in merito alle diverse possibilità di restituzione offerte per l’imballaggio in questione, senza peraltro convalidare l’argomento della ricorrente secondo cui l’apposizione del logo Der Grüne Punkt su un imballaggio avrebbe l’effetto di impedire la raccolta e il riciclaggio da parte di un sistema diverso dal sistema DSD.

154    A tale riguardo, occorre ricordare che non è precisato nel decreto che il logo Der Grüne Punkt non possa figurare sugli imballaggi raccolti nell’ambito di un sistema con esonero concorrente o di una soluzione autonoma se essi rispettano, peraltro, le condizioni imposte nel decreto per identificare il sistema utilizzato in combinazione con il sistema DSD. Tali indicazioni possono essere cumulative e uno stesso imballaggio può rientrare quindi in diversi sistemi allo stesso tempo. È in tal senso che la Commissione interpreta, giustamente, il contenuto dell’obbligo di trasparenza definito dalle autorità tedesche nelle loro osservazioni, secondo cui occorre definire chiaramente, tanto per i consumatori quanto per le autorità, quali siano gli imballaggi soggetti all’obbligo di raccolta presso i punti vendita o nelle loro immediate vicinanze e quali siano quelli che non possono essere soggetti a tale obbligo (v. osservazioni delle autorità tedesche, risposta al quesito n. 2, lett. a, ultima frase, punti 20, 141 e 142 della decisione impugnata).

155    Pertanto, gli argomenti relativi alla necessità di garantire gli obiettivi del decreto devono essere respinti.

–       Sulle giustificazioni relative al diritto dei marchi

156    In quarto luogo, riguardo agli argomenti della ricorrente relativi al diritto dei marchi (v. punti 103-113 supra), occorre rilevare che il fatto che il logo Der Grüne Punkt e l’indicazione di «misure adeguate» che indichino un altro sistema con esonero ai sensi del punto 4, n. 2, dell’allegato I al decreto, e che figurino su uno stesso imballaggio in caso di utilizzazione congiunta di due sistemi con esonero, e il fatto che appaiano sullo stesso imballaggio il logo Der Grüne Punkt e l’indicazione di una possibilità di restituzione al negozio, in caso di utilizzazione in comune del sistema DSD e di una soluzione autonoma, non ledono la funzione essenziale del marchio della DSD (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo, Racc. pag. 6211, punto 9, e Magill, cit., punti 49 e 50; sentenza del Tribunale 16 dicembre 1999, causa T-198/98, Micro Leader/Commissione, Racc. pag. II-3989, punto 56). Infatti, come riportato nella decisione impugnata, risulta da una sentenza del Kammergericht Berlin 14 giugno 1994 che tale marchio «si limita ad indicare, per il servizio in questione, che il prodotto così contrassegnato può essere smaltito attraverso il sistema DSD», senza fornire indicazioni sulla qualità del servizio offerto (punto 145 della decisione impugnata). Per di più, in caso di attribuzione di una parte degli imballaggi a un concorrente della DSD, il consumatore è libero di decidere se far riciclare l’imballaggio dal sistema DSD o da un sistema concorrente.

157    Quindi, dal momento che la funzione del logo Der Grüne Punkt è quella di individuare la possibilità di smaltimento dell’imballaggio in questione attraverso il sistema DSD e che tale logo può essere apposto insieme ad altri segni o ad altri metodi che permettano di individuare un’altra possibilità di smaltimento attraverso una soluzione autonoma o un sistema con esonero concorrente, non si può affermare che la decisione impugnata costituisca un pregiudizio sproporzionato al diritto dei marchi o, in ogni caso, un pregiudizio non giustificato dalla necessità di evitare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.

158    A tale riguardo, la critica espressa dalla ricorrente sull’utilizzo che viene fatto nella decisione impugnata della sentenza del Kammergericht Berlin (v. punto 109 supra) è irrilevante. Tale critica si limita a rilevare il contesto particolare in cui interviene la sentenza, con la quale il Kammergericht Berlin respinge l’idea secondo cui il logo Der Grüne Punkt possa fornire indicazioni in merito alla qualità del servizio di smaltimento dei rifiuti, senza peraltro rimettere in questione la conclusione cui perviene la Commissione, ossia che possono essere presenti sullo stesso imballaggio diverse indicazioni che informino il consumatore sul comportamento da tenere per quanto riguarda i differenti sistemi di raccolta e riciclaggio. L’esempio fornito precedentemente, concernente la catena di ristorazione rapida, illustra infatti il significato concreto del marchio Der Grüne Punkt quando esso è apposto su un imballaggio la cui raccolta e il cui smaltimento spettano anche a un altro sistema.

159    Quanto agli argomenti relativi ai sondaggi forniti dalla ricorrente (v. punto 110 supra), occorre rilevare che i risultati di tali sondaggi non rimettono in questione il ragionamento contenuto nella decisione impugnata. Infatti, è logico che i consumatori identifichino il logo Der Grüne Punkt apposto sull’imballaggio come indicazione del fatto che esso può essere depositato nelle attrezzature di raccolta situate in prossimità del loro domicilio. Tuttavia, ciò non permette di conoscere le reazioni di tali consumatori in presenza di un imballaggio su cui sono apposti diversi loghi che identificano diversi sistemi con esonero. Orbene, la Commissione e le intervenienti rilevano, a tale riguardo, ciò che è stato confermato in udienza, e cioè che le attrezzature per la raccolta utilizzate da tali sistemi sono generalmente le stesse e che, la maggior parte delle volte, il consumatore deposita gli imballaggi in tali attrezzature in funzione del materiale utilizzato e non in funzione del logo presente sull’imballaggio. Allo stesso modo, per ciò che concerne l’ipotesi di un sistema misto che combini il sistema DSD e una soluzione autonoma, l’indicazione secondo cui il 48,4% dei consumatori non comprenderebbe le indicazioni contraddittorie che facciano riferimento a tali due sistemi appare irrilevante, tenuto conto del fatto che esse non fanno altro che indicare la libera scelta offerta al consumatore nel caso di un sistema misto e che, inoltre, non possono creare contraddizioni, come illustra l’esempio della catena di ristorazione rapida esaminato precedentemente.

160    Inoltre, occorre rilevare che l’argomento concernente l’inganno nei confronti del pubblico interessato dal marchio non può essere accolto (v. punto 111 supra), dato che il contratto di utilizzazione del logo concerne solo gli utilizzatori di tale logo, ossia i produttori e i distributori di imballaggi che fanno ricorso al sistema DSD, e non i consumatori.

161    Del resto, occorre osservare che accettare l’esclusiva rivendicata dalla ricorrente avrebbe solo l’effetto di impedire ai produttori e ai distributori di imballaggi di ricorrere ad un sistema misto, e di legittimare la possibilità per la ricorrente di essere remunerata per un servizio malgrado gli interessati abbiano dimostrato che non sia stato effettivamente fornito, poiché affidato ad un altro sistema con esonero o ad una soluzione autonoma secondo le modalità definite all’art. 1 della decisione impugnata.

162    Gli argomenti relativi al diritto dei marchi devono essere pertanto respinti, poiché non si reca pregiudizio alla funzione propria del marchio Der Grüne Punkt in caso di sistemi misti.

–       Sul buon funzionamento del sistema DSD

163    In ultimo luogo, riguardo agli argomenti relativi alla necessità di rispettare il buon funzionamento del sistema DSD (v. punti 115 e 116 supra), risulta da quanto precede che ciò non è stato messo in questione in caso di sistemi misti. In ogni caso, le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD non possono essere in grado di giustificare il comportamento della ricorrente, individuato nelle sentenze BäKo del Bundesgerichtshof e Hertzel dell’Oberlandesgericht Düsseldorf, citate dalla Commissione (v. punti 116 e 118 supra), né le diverse denunce presentate alla Commissione (punti 3 e 6 della decisione impugnata) né la tesi, presentata inizialmente dalla DSD nel suo ricorso (v. punto 115 supra), consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il logo Der Grüne Punkt, persino quando sia fornita la prova che alcuni di tali imballaggi sono stati ripresi e riciclati da un altro sistema con esonero o da una soluzione autonoma.

 v) Conclusione

164    Risulta da quanto precede che, conformemente a quanto indicato nella decisione impugnata, né il decreto sugli imballaggi né il diritto dei marchi né le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD autorizzano la ricorrente a pretendere dalle imprese, che ricorrono al suo sistema, il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il logo Der Grüne Punkt, quando tali imprese forniscono la prova che esse non ricorrono al sistema DSD per una parte o per la totalità di tali imballaggi.

165    Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.

2.     Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità

166    La ricorrente espone che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17, la Commissione può obbligare, mediante decisione, le imprese a porre fine all’infrazione accertata. La decisione diretta a far cessare l’infrazione deve rispettare il principio di proporzionalità e, di conseguenza, può disporre solo quanto è appropriato e necessario per porre fine all’infrazione e ripristinare la situazione conforme al diritto in relazione alle norme che siano state violate (sentenze del Tribunale 10 luglio 1991, causa T-76/89, ITP/Commissione, Racc. pag. II-575, punto 80, e 8 giugno 1995, causa T‑7/93, Langnese‑Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209). Orbene, nella fattispecie, le misure imposte dagli artt. 3, 4 e 5 della decisione impugnata non soddisferebbero tali obblighi.

a)     Sull’etichettatura selettiva

167    In sostanza, la ricorrente sostiene che l’etichettatura selettiva sugli imballaggi in funzione del sistema utilizzato costituirebbe una misura più appropriata dell’obbligo imposto nella decisione impugnata.

168    La ricorrente rileva che, nella decisione impugnata, la Commissione afferma che, per i clienti della DSD, l’etichettatura selettiva su un imballaggio uniforme (utilizzando o meno il marchio Der Grüne Punkt) non sarebbe praticabile «in una buona parte dei casi viste le circostanze economiche effettive» (punto 103 della decisione impugnata). Pertanto, non si dovrebbe imporre alcuna licenza obbligatoria nel caso in cui l’etichettatura selettiva fosse praticabile, considerata la realtà economica. In casi del genere, un abuso di posizione dominante sarebbe di per sé escluso e le misure previste all’art. 3 e all’art. 4, n. 1, della decisione impugnata non sarebbero proporzionate.

169    La Commissione evidenzia che la decisione impugnata considera ipotesi in cui gli imballaggi sono tutti identici, e che essa espone le ragioni per cui non sarebbe realistico domandare ai produttori e ai distributori di imballaggi di differenziare gli imballaggi a seconda dei sistemi di raccolta e di riciclaggio cui si fa ricorso.

170    Il Tribunale ricorda che, nella fase della determinazione dell’abuso di posizione dominante, la decisione impugnata ha esaminato l’argomento della DSD secondo cui i produttori e i distributori di imballaggi che fanno ricorso al suo sistema dovevano essere in grado di rinunciare ad apporre il logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi che non rientravano nel sistema DSD. Secondo la decisione impugnata l’etichettatura selettiva sugli imballaggi, a seconda del sistema utilizzato, non costituisce una soluzione appropriata che permetta ai produttori e ai distributori di imballaggi di utilizzare una soluzione autonoma o un altro sistema con esonero in combinazione con il sistema DSD. Infatti, la Commissione ritiene che ciò comporterebbe costi aggiuntivi di produzione e distribuzione non trascurabili (punti 104 e 105 della decisione impugnata), che è difficile, se non impossibile, controllare il percorso di un imballaggio nel canale distributivo (punto 106 della decisione impugnata) e che spetta al consumatore decidere il luogo di deposito in caso di ricorso ad una soluzione autonoma e ad un sistema con esonero (punto 107 della decisione impugnata).

171    È in tale contesto che occorre intendere il punto della decisione impugnata, citato dalla ricorrente, dov’è scritto che la rinuncia ad apporre il logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi che non rientrano nel sistema DSD «non sarebbe praticabile in una buona parte dei casi viste le circostanze economiche effettive» (punto 103 della decisione impugnata).

172    Pertanto, da tale valutazione non si può dedurre che le misure imposte agli artt. 3‑5 della decisione impugnata non siano proporzionate. Infatti, tali misure si limitano ad obbligare la DSD a non percepire un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, quando è dimostrato che una parte di tali imballaggi è stata raccolta e riciclata mediante un altro sistema. Orbene, come risulta dall’esame delle modalità di funzionamento dei sistemi misti, effettuata nell’ambito del primo motivo (v. punti 131-138 supra), la concorrenza tra sistemi si effettua sulla base dei quantitativi di materiale da riciclare e non in funzione dei quantitativi predefiniti di imballaggi che rientrerebbero esclusivamente –  attraverso, in particolare, l’etichettatura selettiva – nell’uno o nell’altro sistema cui si ricorre. Per di più, le misure in causa non recano pregiudizio in modo sproporzionato agli interessi della DSD, in quanto questa resta remunerata per il servizio che fornisce, ossia la raccolta ed il riciclaggio dei quantitativi di materiale consegnati dai produttori e dai distributori di imballaggi che partecipano al suo sistema.

173    Pertanto, il fatto che possa essere teoricamente possibile apporre selettivamente il logo sugli imballaggi non può avere la conseguenza di comportare l’annullamento delle citate misure, dato che tale soluzione è più costosa e difficile da attuare per i produttori e i distributori di imballaggi delle misure determinate agli artt. 3-5 della decisione impugnata, le quali sono dirette solo a limitare la remunerazione del servizio offerto dalla DSD al servizio effettivamente reso dal suo sistema.

174    Del resto, accettare il principio dell’etichettatura selettiva corrisponderebbe, per la Commissione, a permettere alla DSD di continuare ad abusare della sua posizione dominante, in quanto i costi connessi a tale soluzione e le difficoltà pratiche della sua attuazione rischiano di dissuadere i clienti della DSD dal ricorrere ad un sistema diverso dal sistema DSD per riprendere e riciclare in Germania una parte (prima e seconda ipotesi) o la totalità (terza ipotesi) dei loro imballaggi.

175    Di conseguenza, occorre respingere tale prima censura.

b)     Sull’imposizione di una licenza obbligatoria senza restrizioni nel tempo

176    La ricorrente sostiene che l’art. 3 e l’art. 4, n. 1, della decisione impugnata non sono proporzionati, poiché la obbligano a concedere a terzi una licenza d’uso del marchio Der Grüne Punkt senza alcuna restrizione nel tempo e ciò anche nel caso in cui non vi sia partecipazione al sistema DSD, mentre l’unica motivazione fornita su tale punto concernerebbe il fatto che l’ingresso sul mercato verrebbe notevolmente ostacolato a causa delle disposizioni contrattuali controverse (v. punto 115 della decisione impugnata). Una licenza obbligatoria potrebbe essere quindi prospettata solo per il periodo corrispondente all’ingresso dei concorrenti sul mercato.

177    La Commissione evidenzia che i concorrenti potenziali della ricorrente sarebbero nuovamente esclusi dal mercato, se i loro clienti diventassero nuovamente assoggettati al corrispettivo dovuto alla DSD per i quantitativi raccolti dal sistema DSD.

178    Il Tribunale ricorda che, nell’ambito della sua valutazione relativa all’art. 82 CE, la decisione impugnata ha considerato che il comportamento della DSD, consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio Der Grüne Punkt, costituisse uno sfruttamento abusivo e una barriera all’entrata (punti 110‑135 e art. 1 della decisione impugnata). Secondo la decisione, il corrispettivo non può essere preteso quando i produttori e i distributori di imballaggi, che ricorrono al sistema DSD solo per una parte degli imballaggi in circolazione in Germania, dimostrano che si liberano degli obblighi di raccolta e riciclaggio imposti nel decreto mediante sistemi con esonero concorrenti o soluzioni autonome (prima e seconda ipotesi). Allo stesso modo, il corrispettivo non può essere preteso quando i produttori e i distributori di imballaggi, che non ricorrono al sistema DSD in Germania, ma usano in tale paese un imballaggio uniforme che mettono in circolazione anche in un altro Stato membro per il quale partecipano al sistema di raccolta che utilizza il logo Der Grüne Punkt, dimostrano che si liberano degli obblighi imposti nel decreto mediante sistemi con esonero concorrenti o soluzioni autonome (terza ipotesi).

179    È per far cessare tale infrazione all’art. 82 CE che la Commissione impone alla DSD di rispettare gli obblighi definiti all’art. 3 e all’art. 4, n. 1, della decisione impugnata.

180    Tali obblighi non riguardano quindi terzi, ma produttori o distributori di imballaggi che sono o controparti della DSD nell’ambito di un contratto di utilizzazione del logo (caso dell’art. 3 che concerne la prima e la seconda ipotesi), oppure titolari di una licenza di uso del marchio Der Grüne Punkt in un altro Stato membro, nell’ambito di un sistema di raccolta o di riciclaggio che utilizza il logo corrispondente a tale marchio (caso dell’art. 4, n. 1, che concerne la terza ipotesi).

181    Allo stesso modo, tali obblighi non hanno per oggetto di imporre alla DSD una licenza senza restrizioni nel tempo per l’utilizzo del marchio Der Grüne Punkt, ma solamente di obbligare la DSD a non percepire un corrispettivo sulla totalità degli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, quando è dimostrato che la totalità o solo una parte di tali imballaggi è stata raccolta e riciclata mediante un altro sistema.

182    Di conseguenza, fin quando gli utilizzatori del logo Der Grüne Punkt forniscono la prova che i quantitativi di imballaggi per cui non fanno ricorso al sistema DSD sono stati effettivamente ripresi e riciclati dal sistema o dai sistemi con esonero cui fanno ricorso, la ricorrente non può sostenere che non sarebbe proporzionato domandarle di non essere pagata per un servizio che non fornisce.

183    Di conseguenza, occorre respingere tale seconda censura.

c)     Sull’obbligo di prestazione preventiva

184    La ricorrente rileva che risulta dall’art. 3, prima frase, dall’art. 4, n. 1, e dall’art. 5, nn. 2 e 3, della decisione impugnata, che gli utilizzatori del logo possono liberamente rifiutarsi di pagare il corrispettivo per l’utilizzo del marchio Der Grüne Punkt, affermando che hanno l’intenzione di non far più ricorso al sistema DSD per una parte dei loro imballaggi e che soddisferanno gli obblighi risultanti dal decreto mediante una soluzione autonoma. L’art. 5, nn. 3 e 7, della decisione impugnata vieta alla ricorrente di richiedere che l’attestato di un esperto sia presentato in data anteriore a quella prevista dal decreto sugli imballaggi (ossia il 1° maggio dell’anno successivo) o di pretendere altre giustificazioni. Tale misura non sarebbe proporzionata e condurrebbe ad una ripartizione iniqua dei rischi, in quanto la ricorrente dovrebbe rinunciare al pagamento preventivo del corrispettivo e rinviare tale pagamento ad una produzione della prova che avrebbe luogo sedici mesi più tardi, sopportando, durante tale periodo, il rischio di insolvenza del suo cliente.

185    La Commissione sostiene che l’ipotesi secondo cui quasi tutti gli imballaggi distribuiti sarebbero ritirati dal sistema della DSD non è molto verosimile, a causa degli obblighi di prova ad essa afferenti. Per di più, la nozione di «prestazione preventiva» sarebbe inesatta, dato che la ricorrente sarebbe costretta a ottenere un pagamento a posteriori solo se gli altri sistemi di raccolta non raggiungessero i tassi previsti. Orbene, le imprese che propongono soluzioni autonome non consiglieranno ai propri clienti di agire in tal modo, poiché esse si adoperano per raggiungere il tasso previsto per il quantitativo alla medesima attribuito contrattualmente al fine di sottrarsi all’obbligo di acquisizione di una licenza parziale, a posteriori, presso un concorrente, integrato eventualmente con il versamento di interessi, se tale tasso non è raggiunto.

186    In via preliminare il Tribunale rileva che l’ipotesi avanzata dalla ricorrente, secondo cui taluni utilizzatori del logo potrebbero rifiutarsi di pagare il corrispettivo per l’uso del marchio Der Grüne Punkt, affermando che hanno intenzione di non fare più ricorso al sistema DSD per una parte dei loro imballaggi, non è in pratica molto verosimile tenuto conto del fatto che il decreto impone a tali utilizzatori di fornire la prova che hanno ben rispettato i loro obblighi di raccolta e riciclaggio degli imballaggi che hanno messo in circolazione mediante un altro sistema e che, se questo non è il caso, tali utilizzatori debbono allora acquistare i quantitativi mancanti presso il sistema DSD, se tale sistema ha raccolto i quantitativi di materiale corrispondente a tali imballaggi (v. punti 137 e 138 supra).

187    Peraltro, risulta dall’art. 5, n. 3, della decisione impugnata che la «DSD non può in alcun caso richiedere che l’attestato sia presentato in data anteriore a quella prevista dal decreto sugli imballaggi», e dall’art. 5, n. 7, che «nessuna disposizione del contratto di utilizzazione di marchio può essere applicata in modo da rendere più gravose le prove da presentare a DSD».

188    Tali misure sono dirette a garantire la possibilità, per il produttore o il distributore di imballaggi che ricorre ad un sistema con esonero concorrente o ad una soluzione autonoma per una parte degli imballaggi che commercializza, di fornire alla DSD l’attestato del gestore o dell’esperto indipendente o ancora il certificato di un revisore dei conti, necessario per dimostrare l’adempimento degli obblighi imposti nel decreto da un sistema diverso dal sistema DSD per un quantitativo determinato di imballaggi (v. art. 5, nn. 1, 2, 4 e 6).

189    Peraltro, la ricorrente non può sostenere che tali misure non sono proporzionate dato che tale processo di certificazione è valido per tutti i sistemi, compreso il sistema DSD, e che non propone ragioni particolari che giustifichino una deroga a tale processo. Per di più, la nozione di «prestazione preventiva» dedotta dalla ricorrente è ingannevole, dato che la DSD è remunerata in considerazione dei quantitativi di materiale ad essa conferiti dai suoi clienti e che è solo in caso di problemi, vale a dire se gli altri sistemi di raccolta non raggiungono i tassi previsti per i quantitativi loro conferiti, che la DSD può domandare di essere pagata per l’eccedenza.

190    Di conseguenza, occorre respingere tale terza censura.

d)     Sull’esclusione di un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione del marchio

191    La ricorrente sostiene che, mediante gli artt. 3 e 4 della decisione impugnata, la Commissione la obbliga a non percepire un corrispettivo, quando è provato che gli obblighi di cui al decreto sono rispettati con un altro metodo. La DSD non avrebbe dunque diritto di pretendere un corrispettivo dagli utilizzatori del logo per la semplice utilizzazione del marchio Der Grüne Punkt. Tale esclusione sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte che ammetterebbe la percezione di un corrispettivo ragionevole (sentenza Volvo, cit., punto 11).

192    La Commissione evidenzia che la decisione impugnata non impone licenze obbligatorie alla DSD, ma è diretta solamente ad evitare che la DSD non percepisca corrispettivi, quando l’imballaggio su cui è apposto il logo non è raccolto e riciclato dal sistema DSD. In udienza, la Commissione ha precisato che, siccome il contratto di utilizzazione del logo notificato dalla DSD non distingue il corrispettivo dovuto a titolo di utilizzo del marchio da quello dovuto a titolo di utilizzo del sistema DSD, la decisione non si pronuncia sulla questione se un corrispettivo possa essere domandato per la semplice utilizzazione del marchio.

193    Il Tribunale rileva che l’obbligo imposto alla DSD all’art. 3 della decisione impugnata permette, ai produttori e ai distributori che ricorrono al suo sistema solamente per una parte degli imballaggi, di non versare un corrispettivo alla DSD, quando è fornita la prova che gli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt non sono stati raccolti e riciclati dal sistema DSD ma da un sistema concorrente.

194    Tuttavia, anche in tal caso non si può escludere che il marchio Der Grüne Punkt apposto sull’imballaggio in causa possa avere un valore economico in quanto tale, poiché permette di indicare al consumatore che l’imballaggio in questione può essere depositato presso il sistema DSD, come del resto indicato nella decisione impugnata (punto 145 della decisione impugnata). Quindi, anche se detto imballaggio non è effettivamente conferito al sistema DSD ed è dimostrato che il quantitativo equivalente di materiale è stato raccolto o riciclato da un sistema concorrente, ciò non toglie che il marchio lasci al consumatore la possibilità di smaltire tale imballaggio mediante il sistema DSD. Una tale possibilità offerta al consumatore per tutti gli imballaggi messi in circolazione con il logo Der Grüne Punkt, che rientrino o meno nel sistema DSD, dopo verifica dei quantitativi raccolti, può avere un prezzo che, anche se non può rappresentare il prezzo effettivo della prestazione di raccolta e riciclaggio, come poteva essere il caso in applicazione delle disposizioni controverse del contratto di utilizzazione di logo, dovrebbe essere possibile versare alla DSD quale contropartita della prestazione offerta nella fattispecie, ossia la messa a disposizione del suo sistema.

195    Interrogata su tale punto in udienza, la Commissione ha riconosciuto che tale questione non era stata considerata nella decisione impugnata, la quale si limitava ad esaminare la legittimità del comportamento della DSD per quanto riguarda il versamento di un corrispettivo per una prestazione, per cui era fornita la prova che essa non era effettuata dal sistema DSD ma da un altro sistema.

196    Di conseguenza, occorre rilevare che la decisione impugnata dev’essere interpretata nel senso che essa non esclude la possibilità per la DSD di percepire un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione del marchio, qualora sia dimostrato che l’imballaggio recante il logo Der Grüne Punkt è stato ripreso e riciclato da un altro sistema.

e)     Sulla possibilità di apporre un’indicazione esplicativa

 Argomenti delle parti

197    La ricorrente sostiene che l’obbligo definito all’art. 3, primo comma, della decisione impugnata non è proporzionato, in quanto le impedisce di pretendere dagli utilizzatori del logo che essi appongano un’indicazione esplicativa sugli imballaggi nei casi della prima e della seconda ipotesi. Secondo la DSD, una tale indicazione esplicativa, che potrebbe essere apposta senza grande difficoltà dai produttori e dai distributori di imballaggi che ricorrono al suo sistema, permetterebbe di attenuare la violazione del marchio Der Grüne Punkt che risulterebbe dalla decisione impugnata. La detta menzione potrebbe quindi indicare al consumatore che, in questo o in quel Land, l’imballaggio non partecipa al sistema DSD ma ad un altro sistema con esonero (prima ipotesi) o che, anche se l’imballaggio è contrassegnato dal logo Der Grüne Punkt, taluni punti vendita non ricorrono al sistema corrispondente, ma piuttosto ad una soluzione autonoma (seconda ipotesi).

198    Peraltro la ricorrente rileva che, secondo l’art. 4, n. 2, della decisione impugnata, essa può esigere dai produttori o dai distributori di imballaggi che non ricorrono al sistema DSD in Germania, ma mettono in circolazione in un altro Stato membro un imballaggio uniforme per cui partecipano ad un sistema di raccolta che utilizza il logo Der Grüne Punkt (terza ipotesi), che essi appongano sull’imballaggio un’indicazione esplicativa al fine di attirare l’attenzione del consumatore sul fatto che tale imballaggio non è raccolto dal sistema DSD in Germania. Secondo la ricorrente, una tale misura non sarebbe proporzionata, dato che un’altra misura, ossia la cancellatura totale del logo Der Grüne Punkt e non la semplice apposizione di una menzione esplicativa vicino a tale logo, recherebbe minor pregiudizio alla funzione d’indicatore d’origine del suo marchio.

199    La Commissione osserva che, per quanto riguarda la prima ipotesi, nulla permette di pensare che il decreto vieti a sistemi concorrenti di utilizzare lo stesso logo. Secondo la ricorrente, le imprese vincolate dovrebbero modificare l’indicazione esplicativa ogni volta che il sistema concorrente faccia ingresso in un nuovo Land. A tal fine occorrerebbe modificare continuamente gli imballaggi, in particolare nella fase di avvio della concorrenza. Per la seconda ipotesi, un’indicazione esplicativa sull’imballaggio sarebbe impossibile. Riguardo alla terza ipotesi, la Commissione ritiene che, se il marchio Der Grüne Punkt beneficiasse della protezione affermata dalla ricorrente, i produttori dovrebbero prevedere diversi imballaggi per ciascun Stato membro, il che non sarebbe economicamente redditizio e costituirebbe un ostacolo agli scambi.

 Giudizio del Tribunale

200    Per quanto riguarda la censura relativa all’art. 3, primo comma, della decisione impugnata occorre rilevare che l’apposizione delle indicazioni esplicative volute dalla ricorrente non può avere l’effetto di far cessare l’abuso di posizione dominante individuato all’art. 1 della decisione. Indicazioni esplicative di tal genere si fonderebbero, infatti, sull’idea che sarebbe possibile distinguere gli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, che rientrano nel sistema DSD, da quelli su cui è apposto il logo Der Grüne Punkt, ma che non rientrano nel sistema DSD e che, dunque, dovrebbero essere oggetto di un’indicazione destinata ad attirare l’attenzione del consumatore. Orbene, così come spiegato (v. punti 131-138 supra), le modalità di funzionamento dei sistemi misti non si fondano sull’individuazione degli imballaggi da parte dei consumatori, i quali restano liberi di decidere a quale sistema porteranno l’imballaggio, ma piuttosto sull’attribuzione di masse di materiale da riciclare.

201    L’apposizione delle indicazioni esplicative, volute dalla ricorrente, non permetterebbe quindi di far cessare l’abuso di posizione dominante individuato dalla Commissione nei casi della prima e della seconda ipotesi.

202    Di conseguenza, occorre respingere la censura relativa al carattere sproporzionato dell’art. 3, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui esso non considera la possibilità di apporre un’indicazione esplicativa.

203    Per quanto riguarda la censura relativa all’art. 4, n. 2, della decisione impugnata, occorre rilevare che risulta da tale misura che la «DSD può subordinare l’esenzione dal pagamento del corrispettivo alla condizione che sull’imballaggio [nel caso della terza ipotesi] sia chiaramente indicato il marchio [Der Grüne Punkt], con un’indicazione testuale o in altra forma comprensibile per il consumatore finale, e specificato che l’imballaggio non fa parte del sistema realizzato da DSD ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3». Tale disposizione consiste nella semplice menzione di un impegno proposto dalla DSD nell’ambito del procedimento amministrativo (punti 63 e 133 della decisione impugnata). La DSD non può quindi sostenere, nell’ambito del presente procedimento, che una soluzione diversa da quella che essa stessa ha proposto alla Commissione costituisca adesso una soluzione più appropriata per rispondere al problema individuato durante il procedimento. Inoltre, accettare la soluzione raccomandata dalla ricorrente, ossia la cancellatura del logo Der Grüne Punkt, piuttosto che l’indicazione esplicativa in prossimità di tale logo, corrisponderebbe ad imporre ai produttori di imballaggi di prevedere diversi tipi di imballaggi per ciascuno Stato membro, il che non sarebbe economicamente razionale.

204    Di conseguenza, occorre respingere la censura relativa al carattere sproporzionato dell’art. 4, n. 2, della decisione impugnata nella parte in cui esso impone di apporre un’indicazione esplicativa sull’imballaggio quando sarebbe stato invece possibile cancellare il logo Der Grüne Punkt.

3.     Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 86, n. 2, CE e dell’art. 253 CE

a)     Argomenti delle parti

205    La ricorrente sostiene che una violazione dell’art. 82 CE è da escludersi poiché essa è incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, ossia la gestione dei rifiuti a fini ambientali e, precisamente, la raccolta e il riciclaggio di imballaggi su tutto il territorio tedesco, incluse le zone rurali non redditizie (sentenze della Corte 27 aprile 1994, causa C‑393/92, Almelo, Racc. pag. I-1477, punto 47, e 23 maggio 2000, causa C‑209/98, Sydhavnens Sten & Grus, Racc. pag. I‑3743, punti 75 e 76; sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II-229, punto 72). Tale servizio di interesse economico generale le sarebbe stato affidato dai Land tedeschi mediante omologazione del sistema DSD ai sensi dell’art. 6, n. 3, undicesima frase, del decreto. Orbene, la decisione impugnata metterebbe in pericolo la realizzazione, a condizioni economicamente accettabili, di tale servizio poiché pregiudicherebbe l’efficacia segnaletica del marchio Der Grüne Punkt e rischierebbe di non permetterle più di smaltire i rifiuti su tutto il territorio. Allo stesso modo, la decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione cui sarebbe soggetta ai sensi dell’art. 253 CE, in quanto non si pronuncerebbe in merito all’art. 86, n. 2, CE.

206    La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, critica l’affermazione secondo cui la DSD sarebbe titolare di un servizio di interesse economico generale affidatole dalle autorità dei Land responsabili dei rifiuti, in quanto qualunque operatore di un sistema con esonero potrebbe ottenere la stessa autorizzazione della DSD sulla base dell’art. 6, n. 3, undicesima frase, del decreto. Per di più, si desumerebbe dal decreto che il legislatore non avrebbe voluto impedire la coesistenza di soluzioni autonome e di sistemi con esonero in parallelo al sistema creato dalla ricorrente. Tale concorrenza non sarebbe un rischio ma piuttosto l’obiettivo del decreto.

b)     Giudizio del Tribunale

207    Ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, e in particolare a quelle in materia di concorrenza, qualora l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti loro affidati. Tale articolo dispone anche che lo sviluppo degli scambi non dev’essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

208    Nella fattispecie occorre rilevare che, pur supponendo che la ricorrente sia incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, e ciò allo stesso titolo di tutti i sistemi con esonero omologati dalle autorità dei Land, ciò non toglie che non è dimostrato il rischio che tale incarico venga rimesso in questione a causa della decisione impugnata.

209    Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo, il fatto che la DSD non possa essere remunerata per una prestazione, di cui si dimostri la realizzazione da parte di un altro sistema, non permette assolutamente di provare che la decisione impugnata minacci la realizzazione, a condizioni economicamente accettabili, del servizio di raccolta e riciclaggio affidato al sistema DSD.

210    In particolare, risulta dai precedenti punti 156-158 che la decisione impugnata non rimette in questione la funzione essenziale del marchio Der Grüne Punkt nell’ambito del contratto di utilizzazione del logo. Allo stesso modo, nessun elemento presente nel fascicolo permette di concludere che la decisione impugnata rischi di non permettere più alla DSD di smaltire gli imballaggi su tutto il territorio tedesco.

211    Peraltro, poiché la ricorrente non ha invocato a sua difesa l’art. 86, n. 2, CE nell’ambito del procedimento amministrativo, non può essere rimproverato alla Commissione di non aver motivato la sua decisione su tale punto.

212    Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo.

213    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev’essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

214     A termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, la Landbell e la BellandVision ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione, della Landbell e della BellandVision, incluse quelle relative al procedimento sommario. La Vfw, che non ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione, della Landbell AG Rückhol-Systeme e della BellandVision GmbH, incluse quelle relative al procedimento sommario.

3)      La Vfw AG sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

García-Valdecasas

Cooke

Labucka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 maggio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J.D. Cooke

Indice


Ambito normativo

A – Decreto sulla prevenzione dei rifiuti derivanti da imballaggi

B – Sistema con esonero della Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH e contratto di utilizzazione del logo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – La decisione impugnata

1. Sulla possibilità di combinare vari sistemi di raccolta e riciclaggio per adempiere gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi

2. Valutazione relativa all’art. 82 CE

3. Valutazione relativa all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17

B – Sulla ricevibilità del ricorso

1. Sulla ricevibilità del ricorso nella parte concernente l’art. 4 della decisione impugnata

2. Sulla produzione di motivi in corso di causa

3. Sulla considerazione di taluni allegati prodotti dalla ricorrente

a) Sugli allegati preparati dall’avv. C. Weidemann

b) Sui sondaggi allegati alla replica

C – Nel merito

1. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 82 CE

a) Osservazioni preliminari sulla tesi della licenza obbligatoria gratuita

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b) Argomenti delle parti relativi all’abuso di posizione dominante

i) Sull’assenza della necessità di utilizzare il marchio Der Grüne Punkt per partecipare ad un sistema concorrente del sistema DSD

ii) Sul mantenimento della concorrenza in mancanza di licenza obbligatoria del marchio Der Grüne Punkt

iii) Sulle diverse giustificazioni del comportamento della DSD

– Sulla necessità di garantire gli obiettivi del decreto

– Sulle giustificazioni relative al diritto dei marchi

– Sul buon funzionamento del sistema DSD

c) Giudizio del Tribunale

i) Sull’abuso identificato nella decisione impugnata

ii) Sull’esclusiva rivendicata dalla ricorrente

iii) Sulle modalità di funzionamento dei sistemi misti

iv) Sulle critiche della ricorrente relative all’analisi contenuta nella decisione impugnata

– Sull’assenza di un obbligo di apporre il logo Der Grüne Punkt su tutti gli imballaggi in caso di ricorso ad un sistema misto a causa della possibilità di utilizzare un’etichettatura selettiva in funzione del sistema utilizzato

– Sugli argomenti concernenti l’assenza di eliminazione della concorrenza

– Sulla necessità di garantire gli obiettivi del decreto

– Sulle giustificazioni relative al diritto dei marchi

– Sul buon funzionamento del sistema DSD

v) Conclusione

2. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità

a) Sull’etichettatura selettiva

b) Sull’imposizione di una licenza obbligatoria senza restrizioni nel tempo

c) Sull’obbligo di prestazione preventiva

d) Sull’esclusione di un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione del marchio

e) Sulla possibilità di apporre un’indicazione esplicativa

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 86, n. 2, CE e dell’art. 253 CE

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.