Language of document : ECLI:EU:T:2015:698

Causa T‑268/10 RENV

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG)
e

SNF SAS

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante – Sostanze intermedie – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Proporzionalità – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 25 settembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso proposto da un gruppo europeo d’interesse economico – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante – Ricorso proposto da società produttrici di tale sostanza – Identificazione comportante l’obbligo di trasmettere agli utilizzatori della sostanza una scheda di dati di sicurezza aggiornata – Ricevibilità

[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, § 9, a), 57, a) e b), e 59 e allegato II; regolamento della Commissione n. 453/2010, art. 1]

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 3, punto 15, 57 e 59)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Articolo 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 6, artt. 1, § 1, 2, § 1, c), 8, b), 55 e 59 e allegato XVII]

6.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Obbligo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di motivare la scelta della sostanza da identificare – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)

1.      Un’associazione che ha lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE soltanto se le imprese che essa rappresentava o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente o se essa può vantare un proprio interesse ad agire. Tale soluzione si impone altresì nel caso di un gruppo europeo di interesse economico che sia stato costituito al fine di rappresentare gli interessi di una categoria di imprese.

(v. punto 32)

2.      Il requisito dell’incidenza diretta su una persona fisica o giuridica, quale requisito di ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, esige, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, poiché essa ha carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione senza l’intervento di altre norme intermedie.

A tale proposito, nell’ambito dell’identificazione di una sostanza come sostanza estremamente preoccupante risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006. concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche che identifica l’acrilammide come una sostanza del genere, per il motivo che tale sostanza risponde ai criteri previsti dall’articolo 57, lettere a) e b), di tale regolamento, è idonea a produrre effetti diretti sulla situazione giuridica dei fornitori di tale sostanza, nei limiti in cui, siccome l’identificazione di quest’ultima costituisce una nuova informazione che può incidere sulle misure di gestione dei rischi o una nuova informazione sui pericoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9, lettera a), del citato regolamento, i produttori hanno l’obbligo di aggiornare la scheda di dati di sicurezza, conformemente all’allegato II di tale regolamento.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che l’allegato II del regolamento n. 1907/2006 è stato modificato, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 453/2010, solo dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, poiché la circostanza che gli effetti di un atto si concretizzino solo in una data successiva determinata da questo stesso atto non osta a che un singolo possa essere direttamente interessato da quest’ultimo in ragione di un obbligo dallo stesso derivante.

(v. punti 34, 42, 43, 47)

3.      Il fatto che una sostanza possa avere lo status di sostanza intermedia ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non comporta che essa sia esentata dall’identificazione come sostanza estremamente preoccupante risultante dalla procedura di cui all’articolo 59 di detto regolamento n. 1907/2006. Infatti, mentre una sostanza ai sensi del regolamento n. 1907/2006 è definita dalle sue proprietà intrinseche, il concetto di sostanza intermedia previsto da tale regolamento non riguarda le proprietà di una sostanza e non modifica affatto tali proprietà, ma definisce una sostanza intermedia in funzione dell’obiettivo perseguito dalla fabbricazione e dall’uso di una sostanza.

Di conseguenza, poiché ogni sostanza può. in linea di principio, essere fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza, e avere in tal modo lo status di sostanza intermedia, la circostanza che una sostanza possieda, in un caso specifico, lo status di sostanza intermedia non può esentarla dalla procedura di identificazione di cui all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

(v. punti 66, 67)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73, 74)

5.      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione del principio di proporzionalità, si deve riconoscere all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un ampio potere discrezionale in un settore che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale essa è chiamata ad effettuare valutazioni complesse. Solo la manifesta inidoneità di una misura adottata in tale ambito rispetto allo scopo che il legislatore intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura. Alla luce del considerando 16 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), il legislatore ha indicato come obiettivo principale il primo dei tre obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Non viola il principio di proporzionalità una decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante a seguito della procedura prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006. Infatti, in primo luogo, una decisione del genere è idonea alla realizzazione degli scopi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, dal momento che l’identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e i pericoli che essa comporta e che, di conseguenza, tale identificazione deve essere considerata uno strumento per il rafforzamento di una siffatta protezione. Inoltre, poiché nulla consente di giungere alla conclusione che usi dell’acrilammide diversi da quelli come sostanza intermedia siano esclusi, tale sostanza non sarebbe esentata dal titolo VII del regolamento n. 1907/2006 ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 8, lettera b).

In secondo luogo, detta decisione non eccede i limiti di quanto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, poiché la possibilità di non agire non costituisce una misura altrettanto adeguata dell’identificazione di tale sostanza come estremamente preoccupante. Così è per quanto riguarda le restrizioni riguardanti l’uso dell’acrilammide, poiché come risulta dall’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006, le restrizioni, adottate conformemente alla procedura di cui al titolo VIII del citato regolamento, applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze pericolose e di taluni preparati e articoli pericolosi, possono andare da condizioni particolari imposte alla fabbricazione o all’immissione sul mercato di una sostanza fino a un divieto totale dell’uso di una sostanza. Anche a voler supporre che le misure di restrizione siano parimenti adeguate alla realizzazione degli scopi perseguiti da tale regolamento, queste ultime non costituiscono quindi, in quanto tali, misure meno restrittive rispetto all’identificazione di una sostanza, la quale implica unicamente taluni obblighi di informazione. Parimenti, la legislazione esistente in materia di tutela dei lavoratori, non può costituire una misura meno restrittiva e adeguata alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006 relativi al trattamento delle sostanze estremamente preoccupanti e, in particolare, all’obiettivo di sostituire progressivamente le sostanze estremamente preoccupanti con idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. Infine, l’identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante solo qualora non venga utilizzata come sostanza intermedia, non costituisce neanch’essa una misura adeguata in quanto il legislatore ha istituito norme specifiche relative alle sostanze intermedie all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 8, lettera b), del regolamento n. 1907/2006.

(v. punti 82‑86, 88‑93)

6.      Poiché la procedura di identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante prevista dall’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non conferisce dunque all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alcun potere relativo alla scelta della sostanza da identificare, spettando tale prerogativa esclusivamente alla Commissione e agli Stati membri in applicazione dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, non si può contestare all’ECHA di aver violato il principio di parità di trattamento, identificando l’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante, e non sostanze asseritamente simili. Parimenti, poiché ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, ogni Stato membro può costituire un fascicolo conformemente all’allegato XV di tale regolamento per le sostanze che ritiene soddisfino i criteri enunciati all’articolo 57 di detto regolamento, non può essere contestato all’ECHA di non aver fornito alcuna motivazione per quanto riguarda le ragioni per le quali è stata scelta da uno Stato membro l’acrilammide e non altre sostanze aventi proprietà identiche.

(v. punti 99‑101)