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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 13 giugno 2023 – HT / Mercedes-Benz Group AG

(Causa C-371/23, Mercedes-Benz Group)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Duisburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HT

Convenuta: Mercedes-Benz Group AG

Questioni pregiudiziali

Se un elemento di progetto all’interno di un veicolo che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, possa, al fine di modificare i parametri del processo di combustione nel motore a seconda del risultato di detta rilevazione, ridurre l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 1 , e, quindi, costituire un impianto di manipolazione ai sensi del medesimo articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 anche quando la modifica dei parametri del processo di combustione operata mediante l’elemento di progetto sulla base dei risultati della rilevazione, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio, gli ossidi di azoto, ma, dall’altro, riduce allo stesso tempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, ad esempio, il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio, il metano e/o il biossido di carbonio.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, a quali condizioni l’elemento di progetto costituisca, in un siffatto caso, un impianto di manipolazione.

Se, in base al diritto europeo, un dispositivo di commutazione o di controllo all’interno di un veicolo che, attraverso la modifica dei parametri del processo di combustione da esso operata, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio, gli ossidi di azoto, ma, dall’altro, riduce allo stesso tempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, ad esempio, il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio, il metano e/o il biossido di carbonio, possa essere vietato per profili diversi da quello della sussistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, a quali condizioni ciò si verifichi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, di detto regolamento sia consentito anche quando detto impianto, pur non giustificandosi per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie, si giustifica, tuttavia, per la necessità di garantire un funzionamento sicuro del veicolo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se disposizioni del diritto nazionale le quali, nella controversia con il costruttore di un veicolo vertente sul diritto al risarcimento di un danno, pongono integralmente a carico dell’acquirente di detto veicolo che invoca tale diritto l’onere di provare la presenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e, inoltre, anche l’insussistenza di una fattispecie in forza della quale un impianto che deve considerarsi di manipolazione nel senso succitato è eccezionalmente consentito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, senza che il costruttore del veicolo debba fornire informazioni al riguardo nell’ambito dell’acquisizione delle prove, contrastino con l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 1 , citati nella sentenza della Corte del 21 marzo 2023 (causa C-100/21), nella misura in cui da queste ultime disposizioni si evince che all’acquirente di un veicolo deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nei confronti del suo costruttore qualora all’interno del veicolo sia installato un impianto di manipolazione vietato (v. punti 91 e 93 della sentenza citata).

In caso di risposta affermativa alla sesta questione, come sia ripartito, in base al diritto europeo, l’onere della prova nell’ambito della controversia tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore vertente sul diritto al risarcimento del danno vantato dal primo nei confronti del secondo quanto alla sussistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e quanto alla sussistenza di una fattispecie in forza della quale detto impianto è eccezionalmente consentito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007. Se le parti beneficino, rispettivamente, di attenuazioni dell’onere della prova e, in caso affermativo, di quali attenuazioni, o se esse siano eventualmente gravate da oneri e, in caso affermativo, da quali oneri. In caso di esistenza di oneri, quali conseguenze comporti la loro inosservanza.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se disposizioni del diritto nazionale le quali, nella controversia con il costruttore di un veicolo vertente sul diritto al risarcimento di un danno pongono integralmente a carico dell’acquirente di detto veicolo che invoca tale diritto l’onere di provare la presenza di un impianto di commutazione o di controllo vietato per ragioni diverse dalla presenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, senza che il costruttore del veicolo debba fornire informazioni al riguardo nell’ambito dell’acquisizione delle prove, contrastino con l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva 2007/46 citati nella sentenza della Corte del 21 marzo 2023 (causa C-100/21), nella misura in cui da queste ultime disposizioni si evince che all’acquirente di un veicolo deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nei confronti del suo costruttore qualora all’interno del veicolo sia installato un dispositivo di commutazione o di controllo vietato (v. punti 91 e 93 della sentenza citata).

In caso di risposta affermativa all’ottava questione, come sia ripartito, in base al diritto europeo, l’onere della prova nell’ambito della controversia tra l’acquirente di un veicolo e il suo costruttore vertente sul diritto al risarcimento del danno vantato dal primo nei confronti del secondo quanto alla sussistenza di un dispositivo di commutazione o di controllo vietato del tipo indicato nell’ottava questione. Se le parti beneficino, rispettivamente, di attenuazioni dell’onere della prova e, in caso affermativo, di quali attenuazioni, o se esse siano eventualmente gravate da oneri e, in caso affermativo, da quali oneri. In caso di esistenza di oneri, quali conseguenze comporti la loro inosservanza.

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1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

1 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).