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Ricorso proposto il 19 ottobre 2023 – Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-632/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Georgieva, B. Stromsky e A. Steiblytė, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno con la decisione della Commissione relativa al regime di aiuti  SA.26212 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/A/08) e SA.26217 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/B/08), al quale la Repubblica di Bulgaria ha dato attuazione, C(2014) 6207 final1 , e non avendo comunicato le informazioni necessarie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, paragrafo 4, TFUE e degli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione.

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La causa riguarda un ricorso proposto sulla base all’articolo 108, paragrafo 2, e all’articolo 288, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Commissione afferma che la Repubblica di Bulgaria non ha adottato, nel termine stabilito, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno con la decisione della Commissione relativa al regime di aiuti SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) e SA.26217 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/B/08), C(2014) 6207 final.

La mancata tempestiva ed effettiva esecuzione della decisione sarebbe da imputare alle difficoltà connesse alla nomina di un esperto indipendente per il calcolo dell’ammontare degli aiuti e ai metodi utilizzati dalla Repubblica di Bulgaria per la determinazione del valore di mercato dei terreni, che hanno condotto a una valutazione di questi ultimi non corrispondente all’effettivo valore di mercato. Non sussisterebbero circostanze che dimostrino l’assoluta impossibilità di esecuzione della decisione. La Repubblica di Bulgaria, inoltre, non avrebbe comunicato le informazioni necessarie come prescritto dall’articolo 6 della decisione. Essa avrebbe quindi violato gli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 288, paragrafo 4, TFUE e degli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione.

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1 GU 2015, L 80, pag. 100.