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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 28 dicembre 2023 – Procedimento penale a carico di MSIG

(Causa C-802/23, MSIG)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parte nel procedimento penale principale

MSIG

Questioni pregiudiziali

1)    Se, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di fatto descritte e delle ragioni giuridiche prese in considerazione nel procedimento penale avviato a suo carico in Spagna e alla luce delle diverse condanne pronunciate in precedenza in Francia nei confronti di MSIG, sussista una situazione di «bis in idem» di cui all’articolo 50 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»] e all’articolo 54 della [Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen; in prosieguo: la «CAAS»], per quanto riguarda l’accusa formulata a suo carico in Spagna, poiché si tratta degli «stessi fatti», conformemente alla portata che la giurisprudenza europea attribuisce a tale nozione.

2)    Se, in ogni caso, l’assenza nel diritto spagnolo di una disposizione normativa che consenta il riconoscimento di effetti alle condanne definitive precedentemente pronunciate dai giudici di altri Stati membri, ai fini dell’eventuale valutazione nella fattispecie in esame della sussistenza di un bis in idem per il motivo che si tratta degli stessi fatti, sia compatibile con l’articolo 50 della Carta e con l’articolo 54 della CAAS; nonché con gli articoli 1, paragrafo 3, 3, paragrafo 2, 4, paragrafi 3 e 5, della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002 1 , relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

3)    Se, nel caso di specie, o in generale, l’assenza nel diritto spagnolo di una disposizione normativa, di una prassi o, in definitiva, di un meccanismo o di una procedura giuridica che consenta il riconoscimento di effetti alle condanne definitive precedentemente pronunciate dai giudici degli Stati membri, ai fini della determinazione della pena, del suo cumulo giuridico, dell’adattamento o della durata massima di esecuzione delle pene, sia nella fase dibattimentale e decisoria, sia nella fase dell’esecuzione successiva della stessa, al fine, in subordine, in caso di assenza di bis in idem per coincidenza dei fatti, di garantire la proporzionalità della sanzione penale, come nel caso in cui nel procedimento in esame sussiste una precedente condanna emessa dai giudici di un altro Stato membro a pene gravi, già scontate, per fatti concomitanti (avvenuti nel medesimo periodo, strettamente connessi o associati o in rapporto di connessione penale o simile) con quelli che sono giudicati in Spagna, sia contraria agli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della Carta, o ai considerando 7, 8, 9, 13 e 14 e all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale 1 , e al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

4)    Se, alla luce delle circostanze del caso di specie, e in generale, la totale esclusione degli effetti delle precedenti sentenze definitive emesse in altri Stati membri dell’Unione espressamente prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), sulle decisioni di condanna pronunciate in Spagna, dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), sugli ordini di esecuzione della pena, e dalla sua disposizione aggiuntiva unica (anteriori, in entrambi i casi, al 15 agosto 2010), tutti della Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (legge organica n. 7/2014, sullo scambio di informazioni relative ai casellari giudiziari e sulla considerazione delle decisioni giudiziarie penali nell’Unione europea, del 12 novembre 2014) di trasposizione della normativa europea, sia compatibile con:

-    l’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 della CAAS, entrambi relativi al bis in idem internazionale;

-    i considerando 7, 8, 9, 13 e 14 e l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nonché con gli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della Carta e con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione europea.

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1     Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190)

1     GU 2008, L 220.