Language of document : ECLI:EU:T:2011:298





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 22 giugno 2011 – Mundipharma / UAMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

(causa T‑76/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI – Marchio comunitario figurativo anteriore mundipharma – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 30‑31)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 1° dicembre 2008 (procedimento R 825/2008‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mundipharma GmbH e l’Asociación Farmaceuticos Mundi.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Asociación Farmaceuticos Mundi

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», per prodotti e servizi delle classi 5, 35 e 39 – domanda di registrazione n. 4 841 136

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Mundipharma GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Registrazione n. 4 304 622 del marchio comunitario «mundi pharma» per prodotti e servizi delle classi 5 e 44

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mundipharma GmbH è condannata alle spese.